La localizzazione satellitare dei veicoli aziendali effettuata per ragioni di sicurezza e coordinamento non può realizzare un monitoraggio costante dei lavoratori. Questa la decisione del Garante della privacy in merito alla richiesta di verifica preliminare, presentata da unâazienda che si occupa di raccolta dei rifiuti, relativa ad un sistema Gps installato su automezzi e apparati mobili in dotazione ad autisti ed operai.
Scopo del sistema, quello di assicurare il migliore impiego delle risorse, il coordinamento dei mezzi, la sicurezza del personale e tutelare il patrimonio aziendale.
In questâottica la societĂ ha correttamente provveduto ad acquisire la specifica autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, nel rispetto della disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, anche dopo le modifiche introdotte dal cosiddetto Jobs Act. I dati concernenti la posizione geografica dei dispositivi radiomobili assegnati alle squadre a piedi, non verranno memorizzati, diversamente da quelli dei dispositivi installati sui mezzi di raccolta âporta a portaâ che saranno invece registrati.
Nellâesaminare il progetto, il Garante ha sottolineato che i dati delle coordinate geografiche, contrariamente a quanto sostenuto dalla societĂ , non possono considerarsi anonimi, in quanto, sebbene il sistema di geolocalizzazione non li associ direttamente ai singoli operatori, lâincrocio con i dati del âsistema turniâ, preordinati da uno specifico software, consente di risalire allâidentitĂ del dipendente a cui sia stato assegnato uno specifico dispositivo.
Per evitare il controllo continuativo a distanza dei lavoratori lâAutoritĂ ha dunque proposto una rilevazione cosiddetta âad eventiâ, che dovrĂ avvenire nel momento in cui lâautomezzo giunga in prossimitĂ di un punto di raccolta giĂ precedentemente georeferenziato.
Il Garante ha ammesso il trattamento dei dati raccolti nei due distinti sistemi (geolocalizzazione e predisposizione dei turni) per lâulteriore finalitĂ di individuazione e gestione di eventuali anomalie nello svolgimento del servizio, in conformitĂ alla vigente disciplina del lavoro sui controlli a distanza, purchĂŠ nel rispetto delle previste garanzie a tutela e protezione dei dati degli interessati e con modalitĂ proporzionate. In tal senso, il Garante ha precisato che la consultazione di questi dati potrĂ esser effettuata (a cura degli incaricati, dotati di credenziali di accesso personalizzate, e registrata in appositi file di log) solo in presenza della concreta ricorrenza di anomalie (es. gravi irregolaritĂ nel servizio) che siano state predeterminate e rese note ai lavoratori insieme alle modalitĂ per lâeventuale trattamento dei dati.
Tra le misure previste in generale dal Garante, la necessitĂ di trattare solo i dati necessari, pertinenti e non eccedenti entro limiti temporali congrui rispetto alle finalitĂ perseguite. Trascorso il termine di conservazione dei dati, questi potranno essere storicizzati solo in forma anonima. Il trattamento dei dati personali dovrĂ essere notificato allâAutoritĂ e dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza a protezione degli stessi.
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali






