Bonus 200 euro partite iva. Esteso ai lavoratori autonomi con reddito 2021 inferiore ad € 35.000 il bonus da € 200 previsto dal Decreto Aiuti DL 50/2022
È stato pubblicato sulla GU n. 185 del 9 agosto 2022 il decreto legge n. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti bis.
Come già illustrato il Decreto Aiuti bis prevede disposizioni in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori, l’art. 20 prevede disposizioni in materia di contributi previdenziali ed il successivo art. 22, l’estensione a favore degli autonomi, professionisti e partite iva in genere, del bonus 200 euro purché nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
Bonus 200 euro ai lavoratori autonomi
L’art. 22 del DL d.l. 115/2022 estende l’indennità prevista dall’art. 31 d.l. n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) «ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS».
L’indennità verrà erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non averne già beneficiato. L’indennità viene è estesa ai lavoratori sportivi.
Il successivo art. 23 prevede inoltre il rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi a 600 milioni di euro per l’anno 2022. Sono dunque aumentati i soldi a sostegno dell’erogazione del bonus 200 euro ai professionisti.
I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Il beneficio non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti.
Art. 22 DL 115/2022
Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
1. L’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data indicata al primo periodo.
2. All’articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza entro il 1° luglio 2022»;
b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»;
c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall’articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall’articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall’articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità espresse dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo e terzo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all’entrata del bilancio dello Stato.».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2 si provvede quanto a 30,3 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 38 milioni di euro ai sensi dell’articolo 43.
Bonus 200 euro: firmato il decreto attuativo del ministero del lavoro
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi firmato il Decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti (art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.
La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal Decreto Aiuti bis (art. 23, D.L. 9 agosto 2022, n. 115) a 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.
Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali.
Il provvedimento precisa che l’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.
Esonero parziale dei contributi previdenziali
L’art. 20 d.l. n. 115/2022 prevede fino a fine anno la riduzione del cuneo fiscale mediante l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore. Essendo una norma eccezionale, «resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».
Art. 20 DL 115/2002
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l’anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l’anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l’anno 2022 e a 54 milioni per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 43.






