Il 2 aprile 2012 è il termine ultimo per presentare la domanda e versare gli importi relativi alla definizione delle liti minori pendenti al 31 dicembre 2011.
Rientrano nella proroga sia le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Questo consentirà di beneficiare della definizione agevolata anche agli eventuali “ritardatari”, che non avevano eseguito il versamento alla precedente scadenza (30 novembre 2011), ma anche a coloro che hanno presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011, ma non desiderano più proseguire nel giudizio.
Sono questi, alcuni degli aspetti trattati dalla circolare n.7/E di oggi, con cui l’Agenzia fornisce chiarimenti riguardo la riapertura dei termini per la definizione delle liti di valore non superiore a 20 mila euro.
Spazio anche alle controversie instaurate in primo grado nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. La lite può essere chiusa a patto che non sia già intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva prima del 28 febbraio 2012, data di entrata in vigore della Legge di conversione (n. 14/2012). La circolare chiarisce, tuttavia, che non è possibile sanare le liti per le quali al momento della presentazione della domanda di definizione, è già stata depositata una sentenza o un’ordinanza decisoria della Corte di Cassazione.
La circolare fornisce, inoltre, indicazioni su come regolarsi in casi particolari, come ad esempio, in presenza di ricorsi tardivi, di ruoli emessi ai fini della liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata o in caso di definizione degli avvisi di liquidazione (ex articolo 12, D.L. n. 70 del 1988), nell’ipotesi un cui viene impugnato anche l’atto di classamento.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






