Approvati i due decreti legislativi in materia di depenalizzazione, abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili e amministrative.
Il Consiglio dei ministri (seduta n. 100) ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi in attuazione della delega di cui dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Un decreto (D.Lgs. 8 2016 – Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67) reca disposizioni in materia di depenalizzazione mentre l’altro reca disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (D.Lgs. 7 2016 – Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili).
Si tratta di provvedimenti che rispondono agli obiettivi di:
- avere sanzioni più rapide, incisive ed efficaci, producendo quindi entrate che vengono effettivamente incassate dallo Stato e risparmi per i costi dei tanti procedimenti;
- decongestionare la giustizia penale da migliaia e migliaia di procedure lunghe, spesso inutili e costose;
- assicurare una più efficace repressione dei reati socialmente più gravi.
Disposizione in materia di depenalizzazione
L’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 – è quello di trasformare alcuni reati di assai lieve entità (nessuno dei quali prevedeva il carcere) in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione, assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi, sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.
Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una punizione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare una mancata sanzione.
Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale a Firenze, e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.
Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.
Restano dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:
- edilizia e urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d’azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni;
- finanziamento ai partiti;
Si segnala in particolare, per i suoi benefici effetti sui tempi della giustizia penale, la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui, ciò consentirà di deflazionare migliaia e migliaia di procedimenti penali che intasano le aule dei tribunali.
Il datore di lavoro non sarà punito nemmeno sul piano amministrativo nel caso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Le nuove sanzioni amministrative saranno cosi determinate:
- sanzione amministrativa da € 5.000 a € 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi
- sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno
- sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno
Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni civili pecuniarie
L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato.
Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell’illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell’ingolfamento degli affari in ambito penale.
É stato ritenuto che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.
La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.
Il catalogo degli illeciti civili comprende:
- l’ingiuria,
- il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari,
- l’appropriazione di cose smarrite
Per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro.
Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.
Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.
È davvero innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa. Il gettito della sanzione civile sarà devoluto a Cassa Ammende e servirà pertanto a incrementare il plafond già oggi destinato a progetti di riqualificazione dell’edilizia giudiziaria e per il reinserimento sociale dei detenuti.
Segue un elenco ufficioso dei reati interessati dall’intervento normativo, con indicazione della precedente pena e della nuova sanzione, civile o amministrativa.
| Reato | Pena precedente | Nuova sanzione |
|---|---|---|
| Reati contro la fede pubblica | ||
| Falsità in scrittura privata (Art. 485) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
| Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
| Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486 | Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
| Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2) | Disp. sulle falsità materiali in scritture priv. con pene ridotte di un terzo | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
| Soppressione, distruz. e occultam. di scritture private vere (Art. 490) | Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 | Sanzione civile da € 200 a € 12.000 |
| Reati contro la moralità e il buon costume | ||
| Atti osceni (Art. 527, co. 1) | Reclusione da 3 mesi a 3 anni | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
| Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2) | Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 103 € | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
| Reati contro la persona | ||
| Ingiuria (Articolo 594) | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 516 € – Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 € (con attribuzione di fatto determinato) | Sanzione civile da € 100 a € 8.000 – Sanzione pecuniaria civile da € 200 a € 12.000 (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone) |
| Reati contro il patrimonio | ||
| Sottrazione di cose comuni (Art. 627) | Reclusione fino a 2 anni o multa da € 20 a € 206 | Sanzione civile da € 100 a € 8.000 |
| Danneggiamento semplice (Art. 635, co. 1) | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 € | Sanzione civile da € 100 a € 8.000 |
| Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647) | Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 309 € | Sanzione civile da € 100 a € 8.000 |
| Contravvenzioni di polizia | ||
| Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 € – Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a 619 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci) | Sanzione amm.va da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da € 6.000 a € 18.000 (in caso di informaz. o indicazioni mendaci) |
| Abuso della credulità popolare (Art. 661) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 € | Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € |
| Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, co. 1, 2 e 3) | Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 € – Pena pecuniaria e detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità) | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 15.000 – Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 30.000 (se contro divieto autorità) |
| Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726) | Ammenda da 258 a 2.582 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 |
| Reato | Pena precedente | Nuova sanzione |
|---|---|---|
| Stupefacenti | ||
| Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990) | Ammenda da 516 a 5.164 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
| Previdenza | ||
| Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2 del Dl 463/1983) | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
| Circolazione stradale | ||
| Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992) | Ammenda da 2.257 a 9.032 | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
| Riciclaggio | ||
| Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007) | Multa da 2.600 a 13.000 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
| Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007) | Multa da 2.600 a 13.000 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
| Reati societari | ||
| Impedito controllo ai revisori (Art. 29 del Dlgs 39/2010) | Ammenda fino a 75.000 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
| Reati fallimentari | ||
| Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942) | Ammenda fino a 258 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 |
| Assegni | ||
| Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933) | Pena pecuniaria da 5 a 51 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 |
| Interruzione della gravidanza | ||
| Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978) | Multa fino a 51 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 |
| Pubblica sicurezza | ||
| Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931) | Ammenda da 20 a 200 € o arresto fino a 2 anni | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
| Diritto d’autore | ||
| Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater del legge 633/1941) | Arresto sino a 1 anno o ammenda da 516 a 5.164 € | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
| Reati di guerra | ||
| Omissione di denuncia di beni (Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945) | Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a 1.032 €- Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 516 € | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 – Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 30.000 |
| Macchine utensili | ||
| Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965) | Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
| Carburanti | ||
| Installazione e/o esercizio impianti carburanti in assenza di concessione (Art. 16, 4 coc.ma, d.l. 745/70) | Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
| Commercio | ||
| Installazione o esercizio di impianti | Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 51 a 516 € | Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 |
| Contrabbando e violazioni doganali | ||
| Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73) | Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973) | Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973) | Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973) | Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |
| Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973) | Multa fino a € 258 | Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000 |





