Dal 2018 non verrà più inviata la CAN ovvero la raccomandata recante la comunicazione al destinatario di avvenuta notifica di un atto giudiziario a soggetto diverso dal destinatario medesimo.

Dal 1° gennaio del 2018 è in vigore il nuovo testo della Legge 890/1982 in materia di Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, così come modificato  dall’articolo 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tra le novità più interessanti introdotte a partire da quest’anno, oltre alla notifica a mezzo poste private ovvero tramite operatori postali diversi da Poste Italiane, vi è la modifica del testo dell’art. 7 della Legge 890/1982, che disciplina nello specifico le modalità di consegna da parte dell’operatore postale del plico oggetto della notificazione.

Dal raffronto del testo della norma riportato a seguire nelle due versioni vigenti sino al 31 dicembre 2017 (a destra) e vigente dal 1° gennaio 2018 (a sinistra) si evidenziano l’abrogazione dell’ultimo comma – che prevedeva appunto l’invio della cosiddetta CAN (comunicazione di avvenuta notifica) e talune modificazioni apportate al 4° comma.

Ora la prova dell’avvenuta notifica è costituita esclusivamente dall’attestazione dell’operatore postale, il quale deve fare menzione sull’avviso di ricevimento delle generalità del soggetto terzo che eventualmente si rifiuti di firmare o non possa firmare.

Viene meno invece la previsione del 5° comma secondo cui “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Art. 7 Legge 20 novembre 1982, n.890

Vigente dal 01/01/2018

1. L’operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

3. L’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.

4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione (1).

(1) Articolo modificato dall’articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successivamente sostituito  dall’articolo 1, comma 97-bis, lettera f), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 7 Legge 20 novembre 1982, n.890

Vigente dal 01/03/2008 al 31/12/2017

1. L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

2. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

3. L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.

4. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

5. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (1).

(1) Comma aggiunto dall’articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 . Vedi anche il comma 2-quinquies dello stesso articolo