Circolare AE 13/2021. Credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione. Articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Con la circolare 13/E del 2 novembre 2021, il cui testo si riporta,  lâAgenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento allâarticolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, Decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante ÂŤMisure urgenti connesse allâemergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territorialiÂť.
Detto credito dâimposta per le spese sostenute per la santificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione, introdotto per la prima volta dallâarticolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presenta alcuni aspetti nuovi rispetto al precedente, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, alla misura del credito, al periodo agevolato, nonchĂŠ alla modalitĂ di utilizzo, in quanto, a differenza del precedente, non è prevista la possibilitĂ di cederlo in tutto o in parte.
Per tale ragione, si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti giĂ resi con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E â rubricata âArticoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 â Crediti dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezioneâ â e con la circolare del 20 agosto 2020, n. 25/E â rubricata âDecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: ÂŤMisure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchĂŠ di politiche sociali connesse allâemergenza epidemiologica da COVID-19Âťâ â con riferimento a quanto precisato per lâarticolo 125.
Ambito soggettivo, misura del credito dâimposta e rilevanza fiscale
Lâarticolo 32 del Decreto Sostegni-bis, al fine di favorire lâadozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, riconosce in favore di determinati soggetti un credito dâimposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per lâacquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Dal punto di vista soggettivo, per espressa previsione contenuta nel comma 1 dellâarticolo 32, il credito dâimposta in esame compete:
- ai soggetti esercenti attivitĂ di impresa;
- ai soggetti esercenti arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dellâattivitĂ ricettiva di bed and breakfast.
Come stabilito dallâultimo periodo del comma 1 dellâarticolo 32, il credito dâimposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per lâanno 2021.
Ai fini della corretta quantificazione del credito dâimposta spettante, è necessario moltiplicare lâammontare del credito dâimposta richiesto2 per la percentuale che verrĂ resa nota con apposito provvedimento dellâAgenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra lâammontare complessivo stanziato dalla norma e lâammontare del credito dâimposta complessivamente richiesto dai contribuenti.
Quanto al trattamento fiscale del credito dâimposta in parola, lâultimo periodo del comma 3 dellâarticolo 32 in commento, prevede che lo stesso:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, nĂŠ alla formazione del valore della produzione netta ai fini dellâIRAP;
- non incide sul calcolo della quota di interessip assivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dellâarticolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dellâarticolo 109, comma 5, del Tuir.
Ambito oggettivo: le spese ammesse al credito dâimposta
Sono ricomprese nel credito dâimposta in parola le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata lâattivitĂ lavorativa e
istituzionale e degli strumenti utilizzati nellâambito di tali attivitĂ ; - la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nellâambito delle attivitĂ lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dellâarticolo 32 in commento;
- lâacquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- lâacquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- lâacquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- lâacquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Con particolare riferimento alle spese di cui alla lettera b), ossia per la âsomministrazione di tamponiâ, si ritiene che vadano ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, lâacquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purchĂŠ sostenute a favore di coloro che prestano attivitĂ lavorativa presso i soggetti beneficiari.
Con riferimento alla tipologia di spese ammesse al credito dâimposta in trattazione, si ricorda che sono escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, lâaddestramento e la stesura di protocolli di sicurezza3.
Viceversa, il credito dâimposta in argomento spetta anche nellâipotesi in cui gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di âordinariaâ manutenzione e rientrino tra le attivitĂ di âsanificazioneâ, cosĂŹ come qualificate nella citata circolare n. 20/E del 2020.
ModalitĂ di utilizzo del credito dâimposta
Ai sensi del comma 3 dellâarticolo 32 del Decreto Sostegni-bis, il credito di imposta in commento è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 2444, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 3885.
In relazione allâutilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo dâimposta in cui la spesa è stata sostenuta. Il contribuente può utilizzare il credito dâimposta per ridurre lâammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.
Con riguardo, invece, alla modalitĂ di utilizzo del credito dâimposta mediante compensazione, la stessa può essere effettuata âa partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2â (cfr. provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910, paragrafo 5.1, lettera b).
Al fine di consentire lâutilizzo in compensazione del credito dâimposta di cui trattasi, con successiva risoluzione sarĂ istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle entrate.
Infine, la norma in commento non prevede la possibilitĂ di cedere in tutto o in parte il credito dâimposta.
Tenuto conto dellâesigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con lâindicazione del credito teorico, lâAgenzia delle entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarĂ resa nota con successivo provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






