Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Crediti dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione
Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del10 luglio 2020
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione (di seguito, âdecreto Rilancioâ) reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e allâeconomia, nonchĂŠ di politiche sociali, connesse allâemergenza epidemiologica daCovid-19.
Con gli articoli 120 e 125 del menzionato decreto Rilancio, sono stati introdotti, rispettivamente, i seguenti crediti dâimposta:
- per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo 120 del decreto Rilancio, di seguito, âcredito dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoroâ);
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchĂŠ per lâacquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del decreto Rilancio, di seguito âCredito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezioneâ).
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dellâAgenzia delle entrate.
1 Il credito di imposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120)
Il credito di imposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore di unâampia platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attivitĂ aperte al pubblico), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus. La misura, come detto, è stata introdotta dallâarticolo 120 del decreto legge n. 34 suddetto (dâora in poi, âarticolo 120â).
1.1 Ambito soggettivo di applicazione
Il credito dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro, ai sensi del comma 1 dellâarticolo 120, è riconosciuto ÂŤai soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nellâallegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settoreÂť.
Al riguardo, nella relazione illustrativa si precisa che il credito dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attivitĂ e che la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attivitĂ aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:
a) attivitĂ di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nellâelenco di cui allâallegato 1 (vedi infra);
b) associazioni, fondazioni e altri enti privati1, compresi gli enti del Terzo settore.
Con riferimento alla lettera a), si tratta dei seguenti soggetti, purchĂŠ riconducibili allâelenco di cui allâallegato 1:
- degli imprenditori individuali e delle societĂ in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito dâimpresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- degli enti e societĂ indicati nellâarticolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dellâarticolo 73 del TUIR;
- delle persone fisiche e delle associazioni di cui allâarticolo 5, comma 3, lettera e), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dellâarticolo 53 del TUIR.
Conseguentemente, non rientrano tra i soggetti inclusi nella lettera a) in parola coloro che, svolgendo attivitĂ commerciali non esercitate abitualmente o attivitĂ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraggono dalle stesse redditi diversi, ai sensi dellâarticolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attivitĂ in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi nellâambito soggettivo:
- i soggetti in regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui allâarticolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito dâimpresa.
I soggetti appena menzionati devono svolgere effettivamente una delle attivitĂ ammissibili, le quali sono individuate nellâallegato 1 in parola sulla base della relativa classificazione ATECO 2007, come da tabella di seguito riportata.
| codice ATECO | Denominazione |
|---|---|
| 551000 | Alberghi |
| 552010 | villaggi turistici |
| 552020 | ostelli della gioventĂš |
| 552030 | rifugi di montagna |
| 552040 | colonie marine e montane |
| 552051 | affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
| 552052 | attivitĂ di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 553000 | aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| 559010 | gestione di vagoni letto |
| 559020 | alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
| 561011 | ristorazione con somministrazione |
| 561012 | attivitĂ di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| 561020 | ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 561030 | gelaterie e pasticcerie |
| 561041 | gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 561042 | ristorazione ambulante |
| 561050 | ristorazione su treni e navi |
| 562100 | catering per eventi, banqueting |
| 562910 | Mense |
| 562920 | catering continuativo su base contrattuale |
| 563000 | bar e altri esercizi simili senza cucina |
| 591400 | attivitĂ di proiezione cinematografica |
| 791100 | attivitĂ delle agenzie di viaggio |
| 791200 | attivitĂ dei tour operator |
| 799011 | servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e dâintrattenimento |
| 799019 | altri servizi di prenotazione e altre attivitĂ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
| 799020 | attivitĂ di guide e degli accompagnatori turistici |
| 823000 | organizzazione di convegni e fiere |
| 900101 | attivitĂ nel campo della recitazione |
| 900109 | altre rappresentazioni artistiche |
| 900201 | noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
| 900202 | attivitĂ nel campo della regia |
| 900209 | altre attivitĂ di supporto alle rappresentazioni artistiche |
| 900400 | gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
| 910100 | attivitĂ di biblioteche ed archivi |
| 910200 | attivitĂ di musei |
| 910300 | gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
| 910400 | attivitĂ degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
| 932100 | parchi di divertimento e parchi tematici |
| 932920 | gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
| 960420 | stabilimenti termali |
Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, indicati sub b), come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, unâattivitĂ in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dallâarticolo 55 del TUIR.
Stante il tenore letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dellâagevolazione, anche nellâipotesi in cui non svolgano una delle attivitĂ individuate allâallegato 1 aperte al pubblico.
1.2 Ambito oggettivo di applicazione
Le spese in relazione alle quali spetta il credito dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili:
- gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus S ARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonchĂŠ
per lâacquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dellâattivitĂ , fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
b) gli interventi per lâacquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attivitĂ commerciali in sicurezza (cosiddetti âarredi di sicurezzaâ). - gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attivitĂ innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o lâacquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa e per lâacquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (ed. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di âinnovazioneâ o âsviluppoâ, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dellâattivitĂ lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nellâagevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonchĂŠ gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa in smart working.
Nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
1.3 ModalitĂ e termini di utilizzo
Lâammontare del credito dâimposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito allâimporto delle spese ammissibili e, dunque,
lâammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarĂ sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.
PoichĂŠ, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, si ritiene che lâagevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dellâanno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro.
Considerato che nel comma 1 viene utilizzata la locuzione ÂŤspese sostenute nel 2020Âť, ai fini dellâimputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
- per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonchĂŠ per le imprese individuali e le societĂ di persone in regime di contabilitĂ semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dellâeffettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirĂ la fruizione del credito dâimposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilitĂ semplificata che hanno optato per lâapplicazione del criterio di cui al comma 5 dellâarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderĂ effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- per le imprese individuali, per le societĂ , per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilitĂ ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Il calcolo del credito spettante andrĂ effettuato sulla spesa agevolabile al netto dellâIva (i.e. sullâimponibile), laddove dovuta. Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 34/E del 2016, ÂŤil valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per lâindividuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall âarticolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalitĂ (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuenteÂť. Pertanto, ai sensi del menzionato articolo 110 del TUIR, lâIVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito dâimposta qui in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili allâinvestimento principale.
1.4 Opzioni di utilizzo del credito dâimposta
Il credito dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dellâarticolo 120, comma 2, del decreto Rilancio con lâarticolo 122, comma 2, lettera e), del medesimo decreto):
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
In proposito, si precisa che sia lâutilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. La norma, inoltre, prevede che il credito potrĂ essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, nĂŠ ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.
Al fine di consentire lâutilizzo in compensazione del credito dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle entrate, con successiva risoluzione sarĂ istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
A tal riguardo, non si applicano i limiti alle compensazioni stabiliti dallâarticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (crediti dâimposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui allâarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (crediti compensati mediante modello F24).
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.
2 II credito dâimposta per la sanifĂŹcazione e lâacquisto di dispositivi di protezione (articolo 125)
Lâarticolo 125 del decreto Rilancio, al fine di favorire lâadozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dellâepidemia, prevede lâassegnazione di un credito dâimposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese per la sanifĂŹcazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per lâacquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Lâarticolo in commento sostituisce il credito dâimposta giĂ previsto dallâarticolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanifĂŹcazione degli ambienti di lavoro e dallâarticolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per lâacquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
In particolare, lâarticolo 125 del decreto Rilancio:
- abroga, al comma 5, le sopracitate disposizioni normative in argomento (lâarticolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e lâarticolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) e, al contempo,
- estende la platea dei soggetti beneficiari (agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti),
- estende le spese agevolabili (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione),
- aumenta la misura del beneficio individuale (il credito dâimposta passa dal 50 per cento al 60 per cento e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).
2.1 Ambito soggettivo di applicazione
Il comma 1 dellâarticolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di ÂŤsoggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciutiÂť.
Lâambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:
- Â imprenditori individuali e societĂ in nome collettivo e in accomandita
semplice che producono reddito dâimpresa indipendentemente dal regime
contabile adottato; - enti e societĂ indicati nellâarticolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dellâarticolo 73 del TUIR;
- persone fisiche e associazioni di cui allâarticolo 5, comma 3, lettera e), del
TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dellâarticolo 53 del TUIR. - enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nellâambito soggettivo:
- i soggetti in regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui allâarticolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito dâimpresa.
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attivitĂ commerciali non esercitate abitualmente o attivitĂ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dellâarticolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.
Per quanto concerne gli ÂŤenti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciutiÂť, in assenza di una espressa limitazione della concessione dellâagevolazione in esame alla sola attivitĂ commerciale, considerata altresĂŹ lâinclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, si ritiene che la volontĂ del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attivitĂ svolta, nellâadozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
2.2 Ambito oggettivo di applicazione
Il comma 1 dellâarticolo 125 prevede che il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle
ÂŤspese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchĂŠ per lâacquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utentiÂť.
Il successivo comma 2 dellâarticolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle precedenti categorie. Pertanto, è possibile individuare due categorie di spese:
- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata lâattivitĂ lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nellâambito di tali attivitĂ ;
- quelle sostenute per lâacquisto di
i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
iv. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).
2.2.1 Spese per attivitĂ di sanifĂŹcazione degli ambienti e degli strumenti
Con riferimento alle attivitĂ di âsanifĂŹcazioneâ, in considerazione della ratio legis del credito dâimposta, deve trattarsi di attivitĂ finalizzate ad eliminare o ridurre a quantitĂ non significative la presenza del virus che ha determinato lâemergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Fermo restando quanto appena rappresentato, con riferimento alle spese di sanifĂŹcazione degli ambienti nei quali è esercitata lâattivitĂ lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala dâattesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonchĂŠ alle spese di sanifĂŹcazione degli strumenti utilizzati nellâambito di tali attivitĂ , considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico allâ acquisto (e, quindi, a modalitĂ di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), lâattivitĂ di sanifĂŹcazione, in presenza di specifiche competenze giĂ ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
In questo caso, lâammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attivitĂ per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni allâazienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che lâammontare delle spese di sanifĂŹcazione degli ambienti e degli strumenti cosĂŹ determinato, in ogni caso, dovrĂ essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.
Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanifĂŹcazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti giĂ in dotazione del soggetto beneficiario. Lâagevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o giĂ in uso), non il loro acquisto.
Per talune attivitĂ , le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dellâattivitĂ esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere giĂ previste, a prescindere dallâemergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso - purchĂŠ si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 -, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione.
Laddove lâesercizio dellâattivitĂ esercitata dal soggetto beneficiario dellâagevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione di cui alla lettera sub a).
2.2.2 Spese per lâacquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti
Per quanto concerne, lâinsieme di cui alla lettera sub b) si rammenta che con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E è stato giĂ fornito un primo chiarimento per cui i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformitĂ ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attivitĂ di controllo, pertanto, sarĂ necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformitĂ alla normativa europea.
Con riguardo alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalitĂ e rientrare tra i beni giĂ utilizzati ante Covid-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, le spese relative alla sanificazione di cui allâarticolo 125 di detti strumenti concorrono alla determinazione del credito dâimposta in esame. Ciò in quanto,
- Â la norma, nel suo dato letterale, si riferisce agli ÂŤstrumenti utilizzati nellâambitoÂť dellâattivitĂ lavorativa e istituzionale, non distinguendo tra uso sanitario o altro uso, sempre che lâattrezzatura sia inerente allâattivitĂ oggetto di agevolazione;
- la finalitĂ del legislatore è quella di contenere, limitare il propagarsi del virus SARS-CoV-2, a prescindere dagli impieghi degli strumenti nellâambito dellâattivitĂ agevolabile.
Considerato che nel caso delle spese di cui allâarticolo 125, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nellâanno 2020, ne deriva che siano agevolabili tutte le spese rientranti nellâelenco di cui al comma 2 dellâarticolo 125 del decreto Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre
2020.
Con specifico riferimento alle spese sostenute per lâacquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. - sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea - acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante Covid-19, necessari, tra lâaltro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia Covid-19, in linea con la ratio del legislatore, si ritiene concorrano tra le spese agevolabili di cui allâarticolo 125, comma 2, sub) b) del decreto Rilancio.
2.3 ModalitĂ e termini di utilizzo
In considerazione del tenore letterale della disposizione normativa qui in esame, lâammontare cui parametrare il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dellâagevolazione qualora sostenute nellâanno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari sopra individuati.
La norma dispone che tale credito dâimposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per lâanno 2020.
Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito allâimporto del credito dâimposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione spetterĂ nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove lâammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarĂ sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
PoichĂŠ, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, lâagevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dellâanno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione.
Considerato che nel comma 1 viene utilizzata la locuzione ÂŤspese sostenute nel 2020Âť, ai fini dellâimputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
- Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonchÊ per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi,
alla data dellâeffettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirĂ la fruizione del credito dâimposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilitĂ semplificata che hanno optato per lâapplicazione del criterio di cui al comma 5 dellâarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il pagamento si intenderĂ effettuato alla data di registrazione del documento contabile; - Per le imprese individuali, per le societĂ , per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilitĂ ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Con riferimento agli acquisti agevolabili individuati dalla norma, si precisa che, ai fini della maturazione del credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.
Il calcolo del credito spettante andrĂ effettuato sulla spesa agevolabile al netto dellâIva (i.e. sullâimponibile), laddove dovuta. Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 34/E del 2016, ÂŤil valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per lâindividuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall âarticolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalitĂ (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuenteÂť. Pertanto, ai sensi del menzionato articolo 110 del TUIR, lâIVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito dâimposta qui in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili allâinvestimento principale.
2.4 Opzioni di utilizzo dei crediti dâimposta
Il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione, in base al combinato disposto del comma 3 dellâarticolo 125 del decreto Rilancio con lâarticolo 122, comma 2, lettera d), del medesimo Decreto, è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
- in compensazione, ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Al fine di consentire lâutilizzo in compensazione del credito dâimposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle entrate, con successiva risoluzione sarĂ istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
In relazione allâutilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo dâimposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per lâacquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta. Inoltre, in considerazione della circostanza per cui, ai sensi del comma 1 dellâarticolo 125 si fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, per utilizzare il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che tali spese risultino sostenute nel 2020.
Inoltre, ai sensi del comma 3 dellâarticolo 125, il contribuente potrĂ utilizzare il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione per ridurre lâammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione.
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per lâacquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.
Lâeventuale credito residuo potrĂ essere riportato nei periodi dâimposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nellâarticolo 125 del decreto Rilancio, non potrĂ essere richiesto a rimborso.
Si rammenta che, come espressamente menzionato nel comma 1 e nel comma 2, lettera d), dellâarticolo 122 del decreto Rilancio, il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione può essere ceduto e la cessione è esercitabile ÂŤa decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021Âť.
Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata allâAgenzia delle entrate;
- in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nellâanno in cui è stata comunicata la cessione allâAgenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nellâanno in cui è stata comunicata la prima cessione.
Con riferimento allâutilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti stabiliti dallâarticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per i crediti dâimposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui allâarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3 Rilevanza fiscale dei crediti dâimposta
Il comma 3 dellâarticolo 125 in commento dispone altresĂŹ che il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive.
Per ragioni di ordine logico sistematico, si ritiene che il credito dâimposta per la sanificazione e lâacquisto di dispositivi di protezione, oltre a non concorrere, cosĂŹ come letteralmente precisato nella norma, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap, non concorre:
- ai fini del rapporto di deducibilitĂ degli interessi passivi, di cui allâarticolo 61 del TUIR;
- ai fini del rapporto di deducibilitĂ dei componenti negativi, di cui allâarticolo 109, comma 5, del TUIR.
Diversamente, in assenza di una similare previsione contenuta nellâarticolo 120 del decreto Rilancio, il credito dâimposta per lâadeguamento degli ambienti di lavoro, concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalitĂ disposte per i singoli soggetti fruitori.
4 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza del COVID-19
Il comma 5 dellâarticolo 120 dispone espressamente che il credito è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final.
Le disposizioni previste nellâarticolo oggetto di commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ÂŤQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell âeconomia nell âattuale emergenza del COVID-19Âť, e successive modifiche.
Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
Quanto appena descritto non è riferibile anche al credito di cui allâarticolo 125 del decreto Rilancio, in assenza di elementi di selettivitĂ della misura.






