Credito dâimposta pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto dâazienda.
Via libera al credito dâimposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto dâazienda previsto dal Decreto Rilancio â DL 34/2020. Pronto il codice per la compensazione.
Dal 6 giugno è possibile utilizzare il credito dâimposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attivitĂ industriali, commerciali, artigianali, agricole.
Lo rende noto lâAgenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E â pdf che ha istituito il codice tributo â6920â che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Ă inoltre disponibile la circolare n. 14 â pdf firmata dal Direttore dellâAgenzia  che fornisce i primi chiarimenti sullâutilizzo della misura agevolativa prevista dallâarticolo 28 del Decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalitĂ di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attivitĂ istituzionale di interesse generale.
In cosa consiste il credito dâimposta per canoni di locazione
Il credito dâimposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto dâazienda.
Lâimporto da prendere a riferimento è quello versato nel periodo dâimposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Ă comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilitĂ di utilizzare il credito dâimposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarĂ necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria allâinterno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dellâimporto sul quale calcolare il credito dâimposta.
Beneficiari del credito dâimposta per canoni di locazione
Beneficia del credito dâimposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto dâazienda chi svolge attivitĂ dâimpresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo dâimposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo dâimposta precedente.
Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per questi ultimi lâeventuale svolgimento di attivitĂ commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito dâimposta anche in relazione a questâultima attivitĂ . Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole.
Sono inclusi anche coloro che svolgono unâattivitĂ alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito dâimposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.
Requisiti dei beneficiari del del credito dâimposta
Il credito dâimposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attivitĂ economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo dâimposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito dâimposta solo per uno dei tre mesi.
La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attivitĂ economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento allâattivitĂ istituzionale.
Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito dâimposta (oltre al non aver conseguito nellâanno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che lâimmobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dellâattivitĂ istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dellâimmobile, rilevando lâeffettivo utilizzo dello stesso nelle attivitĂ sopra menzionate.
Utilizzo del credito di imposta
Il credito dâimposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltĂ di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Nellâipotesi in cui il credito dâimposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dellâamministrazione finanziaria.
In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto allâimporto della cessione pattuita.
Le modalitĂ attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito dâimposta saranno definite nel provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare lâemergenza da COVID-19.
Compensazione del credito di imposta
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente allâavvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dellâAgenzia delle Entrate e indicando il codice tributo â6920â.
Decreto Rilancio DL 34/2020
Articolo 28
Credito dâimposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto dâazienda
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse allâemergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo dâimposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito dâimposta nella misura del 60 per cento dellâammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dellâattivitĂ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o allâesercizio abituale e professionale dellâattivitĂ di lavoro autonomo.
2. Il credito dâimposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto dâazienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dellâattivitĂ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o allâesercizio abituale e professionale dellâattivitĂ di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume dĂŹ ricavi e compensi registrato nel periodo dâimposta precedente.
4. Il credito dâimposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dellâattivitĂ istituzionale.
5. Il credito dâimposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato allâimporto versato nel periodo dâimposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attivitĂ solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attivitĂ economica, il credito dâimposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo dâimposta precedente.
6. Il credito dâimposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente allâavvenuto pagamento dei canoni. Il credito dâimposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Al credito dâimposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti dĂŹ cui allâarticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui allâarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito dâimposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito dâimposta di cui allâarticolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final âQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dellâeconomia nellâattuale emergenza del COVID-19â, e successive modifiche.
10.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dellâarticolo 265.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






