Credito dâimposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive Il modello F24 si presenta solo online
Gli esercenti che operano nel settore turistico, e che intendono usufruire delle agevolazioni previste dal Dl 83/2014 per la digitalizzazione delle proprie strutture ricettive, devono presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dellâAgenzia delle Entrate, utilizzando lâapposito codice tributo che sarĂ istituito con una successiva risoluzione della stessa Agenzia. Ă quanto stabilito dal provvedimento delle Entrate pubblicato oggi.
Come fruire delle agevolazioni
Il Dl 83/2014 ha previsto, per i periodi dâimposta 2014, 2015 e 2016, il riconoscimento di un credito pari al 30% delle spese sostenute dagli esercenti turistici per investimenti e attivitĂ di sviluppo digitale, fino ad un importo massimo di 12.500 euro.
Per utilizzare il credito dâimposta in compensazione è necessario presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dallâAgenzia delle Entrate, pena il rifiuto dellâoperazione di versamento.
Le verifiche dellâAgenzia
Per ciascun modello F24 ricevuto, lâAgenzia effettuerĂ dei controlli automatizzati, verificando che lâimporto del credito dâimposta utilizzato non risulti superiore allâammontare del credito complessivamente concesso allâimpresa (al netto dellâagevolazione fruita attraverso i modelli F24 giĂ presentati). Nel caso in cui lâimporto del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 verrĂ scartato e i pagamenti saranno considerati non effettuati.
Segue il testo del provvedimento:
Protocollo n. 2015/130200
ModalitĂ e termini di fruizione del credito dâimposta di cui allâarticolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operatore ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze 12 febbraio 2015
1. ModalitĂ e termini di fruizione del credito dâimposta
1.1. Il credito dâimposta di cui allâarticolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concesso a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator individuati dal medesimo comma 1, è utilizzabile in compensazione con le modalitĂ di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle entrate, pena il rifiuto dellâoperazione di versamento, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze 12 febbraio 2015. Con separata risoluzione dellâAgenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito dâimposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
2. Procedura di controllo automatizzato
2.1. Il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo trasmette con modalitĂ telematiche allâAgenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e lâimporto del credito concesso, nonchĂŠ le eventuali variazioni e revoche.
2.2. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dellâimporto del credito concesso, il modello F24 è presentato telematicamente allâAgenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo allâAgenzia delle entrate.
2.3. Per ciascun modello F24 ricevuto, lâAgenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi del punto 2.1, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui lâimporto del credito dâimposta utilizzato risulti superiore allâammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui lâimpresa non rientri nellâelenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dellâAgenzia delle entrate.
Motivazioni
Lâarticolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce un credito dâimposta a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator individuati dal medesimo comma 1 nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attivitĂ di sviluppo di cui al comma 2 dellâarticolo 9.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze 12 febbraio 2015, sono adottate le disposizioni applicative per lâattribuzione della predetta misura agevolativa, ai sensi dellâarticolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2014.
In particolare, lâarticolo 5 del citato decreto 12 febbraio 2015 disciplina, tra lâaltro, le modalitĂ di utilizzo del credito dâimposta in parola, prevedendo, al comma 6, lâindicazione dellâimporto del beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta nel corso del quale lâagevolazione è concessa, nonchĂŠ lâutilizzazione in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dallâAgenzia delle entrate, secondo modalitĂ e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.
Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalitĂ di fruizione del credito dâimposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dellâimporto complessivamente concesso dal Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo.
A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che lâAgenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che lâimporto del credito dâimposta utilizzato non risulti superiore allâammontare del credito complessivamente concesso allâimpresa, al netto dellâagevolazione fruita attraverso i modelli F24 giĂ presentati. Nel caso in cui lâimporto del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






