Il contrassegno per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Ztl) non può contenere, nella parte visibile a tutti, i dati che identificano direttamente lâinteressato, anche nel caso di intestazione a ditte individuali.
Lo ha precisato il Garante a seguito della segnalazione di un cittadino che lamentava come sui contrassegni forniti agli agenti di commercio per lâaccesso e la sosta nella Ztl della sua cittĂ venisse apposto, oltre ad un ologramma per la lettura ottica e alla targa dellâautovettura, anche il nome e cognome dellâinteressato. Interpellato dal Garante, il servizio competente del Comune aveva spiegato che effettivamente per i titolari di aziende di commercio e servizi era stata prevista lâapposizione sui contrassegni della ragione sociale dellâazienda che, qualora venisse esercitata in forma di impresa individuale, doveva contenere almeno la sigla o il cognome dellâimprenditore.
Il trattamento è pero risultato illecito. Come ha spiegato lâAutoritĂ , lâapposizione sui contrassegni della ragione sociale dellâazienda individuale, essendo in questo caso idonea a identificare direttamente lâinteressato, configura un trattamento di dati riguardanti le persone fisiche. Questi dati, in base al Codice privacy, non possono essere indicati sulla parte visibile dei contrassegni rilasciati per la circolazione o la sosta dei veicoli nelle Ztl, i quali devono contenere invece solo informazioni indispensabili a individuare lâautorizzazione rilasciata.
LâAutoritĂ ha dunque prescritto al Comune di non apporre in futuro sulla parte dei contrassegni che devono essere esposti sui veicoli, il nome e cognome dellâinteressato eventualmente contenuti nella ragione sociale dellâazienda esercitata in forma di impresa individuale, ma di indicare solo i dati riguardanti lâautorizzazione. Il Comune ha sei mesi di tempo per adempiere.
Il Garante, infine, si è riservato con autonomo provvedimento, di verificare i presupposti per contestare al comune la violazione amministrativa concernente la diffusione di dati personali in mancanza di idonei presupposti normativi.
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali






