Bonus vacanze 2020 o Tax Credit Vacanze: credito fino a 500 euro per il pagamento di servizi turistici. Come chiederlo, a chi spetta, coda deve fare lâoperatore turistico.
Cosa è il Bonus Vacanze o Tax Credit Vacanze e a chi spetta
Lâarticolo 176 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Lâagevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validitĂ , ordinario o corrente ai sensi dellâarticolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.
Il credito spetta nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, ridotta a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.
Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che le spese siano sostenute in unâunica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore, che il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito, e che il pagamento del servizio sia corrisposto senza lâausilio, lâintervento o lâintermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).
Il credito è utilizzabile esclusivamente nella misura dellâ80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dâintesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con facoltĂ di successive cessioni a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchĂŠ ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Il comma 6 del citato articolo 176 del decreto Rilancio prevede, poi, che con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, sentito lâIstituto nazionale della previdenza sociale, acquisito il parere dellâAutoritĂ garante per la protezione dei dati personali, siano definite le modalitĂ applicative della disposizione, anche avvalendosi di PagoPa S.p.A.
Strutture presso le quali utilizzare il Bonus vacanze
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus vacanze occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast. Tali strutture, che esercitano le attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO, a titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventÚ, rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.
In particolare sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono unâattivitĂ alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Inoltre, il documento di prassi precisa che non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono unâattivitĂ alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.
Possibilità di utilizzare il bonus vacanze per i servizi balneari
Il Credito dâimposta Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da piĂš fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dallâunico fornitore. Ad esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito dâimposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nellâunica fattura emessa dal primo fornitore.
Come richiedere il bonus vacanze:Â app IO per richiedere e attivare il bonus
La richiesta di accesso allâagevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dellâidentitĂ SPID o della Carta di identitĂ elettronica (CIE), accedendo allâapplicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dallâINPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente lâesito del riscontro.
Una volta entrati nellâapp, a cui si accede mediante lâidentitĂ digitale SPID o la Carta dâIdentitĂ Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrĂ richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica - DSU - in corso di validitĂ , da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro).
In caso verifica positiva della sussistenza dei requisiti del fruire del bonus il richiedente otterrà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.
Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:
- assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dellâISEE;
- dotarsi di una identitĂ digitale SPID, se non si è giĂ in possesso di una Carta dâIdentitĂ Elettronica abilitata per lâaccesso allâapp IO (versione CIE 3.0) ;
- installare sul proprio smartphone IO â lâapp dei servizi pubblici.
PagoPA S.p.A. invia quindi allâAgenzia delle entrate il predetto codice univoco, lâimporto massimo dellâagevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche in merito alla fruibilitĂ dello sconto e della detrazione.
Se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validitĂ , il richiedente viene informato della necessitĂ di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso allâagevolazione.
Nel caso in cui la richiesta di accesso allâagevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.
ModalitĂ di fruizione dello sconto e della detrazione
Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per lâesercizio dellâattivitĂ turistico ricettiva, alle condizioni previste dallâarticolo 176, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Lo sconto fruibile è pari allâ80 per cento del valore massimo dellâagevolazione attribuita oppure allâ80 per cento del corrispettivo dovuto, se questâultimo è inferiore allâimporto massimo dellâagevolazione attribuita. Il restante 20 per cento del valore massimo dellâagevolazione attribuita (o del corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere detratto dallâimposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per lâanno dâimposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale di cui al successivo punto 3.3. Tale importo verrĂ utilizzato anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata ai sensi dellâarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Lâeventuale parte della detrazione che non trova capienza nellâimposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni dâimposta successivi, nĂŠ richiesta a rimborso.
Lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.
Al momento del pagamento, presso il fornitore, dellâimporto dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code,.
Cosa deve fare lâoperatore turistico
Per riscuotere il Bonus, la struttura ricettiva dovrĂ verificarne la validitĂ inserendo il codice univoco o il QR-code, il codice fiscale del cliente, della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e allâimporto del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nellâarea riservata del sito internet dellâAgenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalitĂ di accesso ai servizi telematici dellâAgenzia (SPID, CIE, credenziali Entratel/Fisconline).
ttraverso la procedura web di cui al punto precedente, sulla base delle informazioni trasmesse allâAgenzia delle entrate da PagoPA S.p.A. il fornitore verifica lo stato di validitĂ dellâagevolazione e lâimporto massimo dello sconto applicabile.
In caso di esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare a sistema lâapplicazione dello sconto e da questo momento lâagevolazione si intende interamente utilizzata.
Da questo momento, lâoperazione non può essere annullata, lâagevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere piĂš fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per lâimporto eventualmente residuo rispetto alla misura massima.
Con la stessa procedura web il fornitore dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere unâimpresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per lâesercizio dellâattivitĂ turistico ricettiva.
Recupero dello sconto effettuato sotto forma di credito di imposta cedibile
A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dellâapplicazione dello sconto , il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito dâimposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, senza lâapplicazione del limite di cui allâarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dallâAgenzia delle entrate, pena il rifiuto dellâoperazione di versamento. Il credito dâimposta utilizzato in compensazione non può eccedere lâimporto disponibile, tenuto conto delle fruizioni giĂ avvenute o in corso e delle cessioni di cui al punto 4.2, pena lo scarto del modello F24. Con successiva risoluzione dellâAgenzia delle entrate è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per lâutilizzo in compensazione del credito dâimposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
In alternativa allâutilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito dâimposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchĂŠ ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in unâapposita sezione dellâarea riservata del sito internet dellâAgenzia delle entrate, accessibile mediante lâidentitĂ SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dallâAgenzia delle entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate. I cessionari utilizzano il credito dâimposta esclusivamente in compensazione con le modalitĂ di cui al punto 4.1, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma di cui al periodo precedente.
Articolo 176 DL 34/2020
Tax credit vacanze
1. Per il periodo dâimposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validitĂ , ordinario o corrente ai sensi dellâarticolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonchĂŠ dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per lâesercizio dellâattivitĂ turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in unâunica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dellâarticolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza lâausilio, lâintervento o lâintermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dellâ80 per cento, dâintesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dellâavente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito dâimposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltĂ di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchĂŠ a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito dâimposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalitĂ previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui allâarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui allâarticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito dâimposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per lâeventuale utilizzo del credito dâimposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e lâAgenzia delle entrate provvede al recupero dellâimporto corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, da adottare sentito lâIstituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dellâAutoritĂ garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalitĂ applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per lâanno 2020 e in 733,8 milioni di euro per lâanno 2021, si provvede ai sensi dellâarticolo 265.






