Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino.
Lo ha ribadito il Garante, nell’accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all’affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l’immobile.
Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l’amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali. Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l’immobile, l’interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente.
L’Autorità ha dato ragione al locatario dell’appartamento e ha vietato la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque – dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali






