In caso di separazione, il pagamento a rate dellâassegno una tantum versato allâex coniuge non è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef.
Lo chiarisce lâAgenzia delle Entrate con la risoluzione n. 153/E dellâ 11 giugno 2009, precisando che lâerogazione in unâunica soluzione della somma stabilita per il mantenimento del consorte separato non può essere dedotta dallâimponibile, neanche se il versamento viene fatto in forma rateale.
La possibilitĂ di rateizzare lâassegno, infatti, è solo una diversa modalitĂ di liquidazione di una cifra concordata liberamente tra le parti e non piĂš rivedibile nel tempo.
Lâesclusione di qualsiasi âsuccessiva domanda di contenuto economicoâ differenzia lâassegno una tantum da quello corrisposto periodicamente, il cui importo può essere invece modificato in un secondo momento sia in aumento che in diminuzione.
In questo caso, gli assegni sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente per lâex marito o moglie che li riceve, mentre rappresentano oneri deducibili per il contribuente che li versa, a patto che importo e periodicitĂ di pagamento siano stabiliti da un provvedimento dellâautoritĂ giudiziaria.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






