Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio2011, ha reso noto che l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l’anno 2011, alle prestazioni di cui all’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ( Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) e all’art. 74 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 ( Assegno di maternità di base), è risultato pari allo 1,6 per cento.
L’INPS con la Circolare numero 56 del 23-03-2011 ha reso noti gli importi delle prestazioni in argomento.

Assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2011 è pari, nella misura intera, a Euro 131,87.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro 23.736,50.
Ovviamente, per l’assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2010, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2010.
Riferimento normativo: Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65, comma 4, legge 23 dicembre 1998, n. 448)
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piú figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L’assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L’assegno medesimo è erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell’assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l’anno 1999, in lire 400 miliardi per l’anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l’applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell’integrazione dell’ISE, con l’indicatore della situazione patrimoniale.

Assegno di maternità
A seguito del suddetto incremento ISTAT, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2011 al 31.12.2011 è pari a Euro 316,25 per cinque mensilità, e quindi a complessivi Euro 1.581,25.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2011 al 31.12.2011, è pari a Euro 32.967,39.
Riferimento normativo: Assegno di maternità di base (art. 74 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151)
1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessivi euro 1.291,14.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L’assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L’assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l’integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a euro 25.822,84 annui con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall’assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all’importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
8. L’assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l’attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all’adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo tratto da: INPS