L’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 180 del testo unico in materia di infortuni sul lavoro (DPR 30 giugno 1965, n. 1124) per i casi in cui in favore dell’invalido non sia applicabile il beneficio dell’ assunzione obbligatoria nelle imprese private, per le limitazioni previste dall’ art. 2, secondo comma, del D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, è stato rivalutato nella misura di euro 226,40.
La rivalutazione decisa con decreto del ministero del lavoro del 23 luglio 2008 ha decorrenza 1° luglio 2008 ed è opertata sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2006 e il 2007, registrata dall’ISTAT e risultata pari a 1,7%.






