La legge di stabilitĂ 2016 ha introdotto varie misure per favorire lâacquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e lâacquisto di case ad alta efficienza energetica:
- il dimezzamento dellâIva per lâacquisto entro il 2016 di una abitazione residenziale di classe energetica A o B.
- la possibilitĂ di beneficiare della detrazione Irpef per lâacquisto degli arredi della prima casa in favore dei giovani al di sotto dei 35 anni con reddito non superiore a 55 mila euro.
- la possibilitĂ di ricorrere al leasing finanziario per acquistare immobili destinati ad abitazione principale
Acquisto casa ad alta efficienza energetica con sconto iva del 50% (Legge 208/2015 art.1 comma 56)
56. Ai fini dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dallâimposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dellâimporto corrisposto per il pagamento dellâimposta sul valore aggiunto in relazione allâacquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unitĂ immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dellâimposta dovuta sul corrispettivo dâacquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nellâanno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi dâimposta successivi.
Attenzione dunque lo sconto dellâiva non è diretto ma indiretto. In sede di acquisto viene pagato per intero salvo recuperare una quota del 50% sotto forma di detrazione Irpef ripartita in dieci rate costanti. Non vi è tuttavia una soglia massima di detraibilitĂ .
Detrazione Irpef per acquisto mobili prima casa (Legge 208/2015 art.1 comma 75)
75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unitĂ immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dallâimposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per lâacquisto di mobili ad arredo della medesima unitĂ abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74.
In pratica per ottenere la massima detrazione possibile si possono acquistare mobili fino a 32mila euro (la soglia è fissata al 50% delle spese sostenute con tetto a 16mila euro). La detrazione è inoltre spalmata su dieci anni, ragion per cui la quota massima di Irpef detraibile per anno è pari ad ⏠1.600,00. Infine da notare che lo sconto dâimposta non fruito non è cumulabile, ragion per cui in caso di imposta lorda inferiore alla quota detraibile per lâannualitĂ questa si azzera senza poter cumulare la differenza lâanno successivo.
Acquisto prima casa in leasing  (Legge 208/2015 art.1 commi da 76 a 81)
76. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o lâintermediario finanziario iscritto nellâalbo di cui allâarticolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire lâimmobile su scelta e secondo le indicazioni dellâutilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto lâutilizzatore ha la facoltĂ di acquistare la proprietĂ del bene a un prezzo prestabilito.
77. Allâacquisto dellâimmobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica lâarticolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
78. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dellâutilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere allâutilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per lâesercizio dellâopzione finale di acquisto. Lâeventuale differenza negativa è corrisposta dallâutilizzatore al concedente. Nelle attivitĂ di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o lâintermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicitĂ nei confronti dellâutilizzatore.
79. Per il contratto di cui al comma 76 lâutilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non piĂš di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dellâesecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Lâammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente allâaccadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 76:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di etĂ con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianitĂ , di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui allâarticolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
80. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicitĂ originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78. La sospensione non comporta lâapplicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
81. Per il rilascio dellâimmobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.






