Entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012 la norma di cui allâarticolo 38, 1 comma lettera b) n.1 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), che ha previsto lâintroduzione in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale dellâaccertamento tecnico preventivo obbligatorio con lâintroduzione nel codice di procedura civile dellâart. 445 bis.
Il nuovo articolo 445-bis del codice di procedura civile stabilisce per le controversie in materia di invaliditĂ civile, cecitĂ civile, sorditĂ civile, handicap e disabilitĂ , nonchĂŠ di pensione di inabilitĂ e di assegno di invaliditĂ , disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222 (artt. 1 e 2) lâobbligatorietĂ dellâaccertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
In particolare il ricorrente per il riconoscimento dei propri diritti nelle materie suddette deve depositare presso la Cancelleria del lavoro del Tribunale nel cui circondario risiede, unâistanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice. Tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Lâespletamento del suddetto accertamento è assurto a condizione di procedibilitĂ della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invaliditĂ . Ed infatti qualora lâinteressato proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza senza aver preventivamente promosso lâaccertamento o senza averne atteso la conclusione lâimprocedibilitĂ può essere eccepita dallâEnte previdenziale convenuto o rilevata dâufficio dal giudice, in entrambi i casi a pena di decadenza non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che lâaccertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è ancora concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dellâ istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso (art. 445-bis, 2 comma c.p.c.).
A seguito della presentazione dellâistanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, seguendo le forme e le modalitĂ previste dallâart. 696-bis c.p.c. (âconsulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della liteâ) il giudice emette il decreto di fissazione dellâudienza di comparizione e provvede alla nomina del consulente tecnico dâufficio, disponendo la notifica del provvedimento allâEnte previdenziale ed al consulente medico legale affinchĂŠ compaia in udienza, presti giuramento e riceva i quesiti in ordine ai quali è chiamato ad espletare lâaccertamento.
Il comma 8 dellâart. 38 del d.l. n. 98/2011, aggiungendo il comma 6-bis allâart. 10 della legge 203/2005, ha altresĂŹ introdotto lâobbligo del consulente di inviare almeno 15 giorni prima dellâinizio delle operazioni peritali ed anche in via telematica apposita comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. Obbligo che in realtĂ riguarda tutti i procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico dâufficio, e non solo quelli interessati dallâaccertamento preventivo di cui allâart. 445 bis c.p.c.
Il CTU deve fornire la prova di aver inviato detta comunicazione mediante allegazione alla relazione peritale del riscontro di avvenuta ricezione della predetta comunicazione, il tutto a pena di nullitĂ peraltro rilevabile dâufficio dal giudice.
Sempre in forza della previsione di cui a comma ottavo dellâart. 38 del d.l. 98/2011 è disposta lâautorizzazione ex lege del medico legale fiduciario dellâIstituto previdenziale a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dellâarticolo 201 del codice di procedura civile per cui nellâordinarietĂ dei casi è il giudice a fissare alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico. Al predetto medico legale competono le facoltĂ indicate nel secondo comma dellâ e quindi può intervenire alle operazioni peritali presentando osservazioni e istanze, anche verbalmente.
Infine anche nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. il consulente tecnico dâufficio, ai sensi dellâart. 195, 3° comma c.p.c. (come modificato dallâart. 46 della Legge n. 69 del 19/06/2009) deve trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa allâudienza di cui allâarticolo 193 c.p.c..
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Il Giudice, terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dâufficio.
In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto allâaccertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale al quale è stata presentata lâistanza di accertamento tecnico, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilitĂ , i motivi della contestazione.
Va rammentato altresĂŹ che legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilitĂ 2012) allâart.27, comma 1, lettera f, ha aggiunto in coda allâart. 445-bis c.p.c. un ulteriore comma per cui âla sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabileâ: il riferimento è appunto alla sentenza che definisce il giudizio di merito in caso di contestazione alle risultanze dellâaccertamento tecnico preventivo.
In assenza di contestazioni il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dellâart. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dellâeventuale dichiarazione di dissenso, omologa lâaccertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.
Il decreto, non impugnabile nĂŠ modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole allâinteressato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.





