LâAula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla riforma del sistema sanzionatorio che interviene su arresti domiciliari come pena detentiva, depenalizzazione dellâimmigrazione clandestina e messa alla prova.
Lâarresto presso lâabitazione
Tra le novitĂ principali figura lâinserimento nel codice penale, a pieno titolo, della pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso lâabitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza. Secondo la legge delega, gli arresti domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni. Per i reati che prevedono la reclusione da tre a cinque anni, sarĂ il giudice a decidere tenendo conto della gravitĂ del reato e della capacitĂ a delinquere. La detenzione non carceraria potrĂ avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie e potrĂ essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico.
Escluso lâarresto presso lâabitazione per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa.
Abolito il reato di immigrazione clandestina, solo sanzioni amministrative.
Tra i reati depenalizzati rientra quello di immigrazione clandestina (articolo 2, comma 3, lettera b)). Il principio di delega prevede, in questo caso, che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti di espulsione giĂ adottati. In sostanza dovrĂ restare penalmente rilevante il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.
Reati edilizi e urbanistici non sarano depenalizzati
Non rientrano nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco dâazzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietĂ intellettuale e industriale.
Messa alla prova e sospensione del processo.
Lâistituto della âmessa alla provaâ da tempo sperimentato a livello minorile, viene esteso agli adulti. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, lâimputato potrĂ chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilitĂ e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con lâaffidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se lâesito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta però la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.
Addio contumacia per gli imputati irreperibili
Viene eliminata del tutto la contumacia. Se lâimputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dellâimputato. FinchĂŠ dura lâassenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. Lâimputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.




