Cassazione civile, sez. lavoro, 17 luglio 2026, n. 23389
Legge 104 e mobilità docenti: nessuna precedenza interprovinciale per il figlio caregiver
In tema di mobilità del personale docente, l’art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992, come richiamato dall’art. 601 d.lgs. n. 297/1994, non attribuisce al lavoratore caregiver un diritto soggettivo assoluto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali, ma un diritto condizionato dal limite dell’«ove possibile», che impone il bilanciamento con le esigenze organizzative dell’amministrazione e con gli interessi, parimenti meritevoli, degli altri aspiranti alla mobilità; ne consegue che è legittima la disciplina del CCNI mobilità 2016/2017 che riconosce al figlio referente unico di genitore disabile soltanto precedenze nei trasferimenti infraprovinciali e nelle assegnazioni provvisorie, escludendolo dalla precedenza nei trasferimenti interprovinciali.
Una docente di scuola primaria, immessa in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015 e assegnata provvisoriamente in provincia di Novara, partecipava alle operazioni di mobilità 2016/2017 (fase C) indicando come preferenza primaria sedi della provincia di Catania, dove risiedeva il padre convivente in condizione di disabilità grave da lei assistito.
L’assegnazione avveniva invece in provincia di Firenze: l’art. 13 del CCNI 8 aprile 2016 riconosceva infatti al figlio individuato come «referente unico» la precedenza soltanto nella mobilità infraprovinciale (fase A) e nelle assegnazioni provvisorie, non nei trasferimenti tra province diverse.
Il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso; la Corte d’Appello lo accoglieva, ritenendo la clausola contrattuale in contrasto con l’art. 33, comma 5, Legge 104/1992 e come tale da disapplicare. Il Ministero ricorreva per cassazione.
Il rinvio in attesa della Corte di giustizia
Con ordinanza interlocutoria n. 34616/2024 la Sezione Lavoro aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa delle pronunce eurounitarie sollecitate dai rinvii pregiudiziali del 2024, per verificare l’incidenza dei principi in tema di disabilità, discriminazione indiretta e accomodamenti ragionevoli. Sono quindi intervenute:
- CGUE 11 settembre 2025, C-38/24, che ha esteso al lavoratore caregiver — pur non disabile — la tutela dell’art. 5 della direttiva 2000/78/CE in materia di soluzioni ragionevoli, con il limite dell’onere sproporzionato per il datore di lavoro;
- CGUE 12 marzo 2026, C-597/24, che, con riferimento al docente disabile, ha escluso che un sistema nazionale di mobilità il quale faccia prevalere le operazioni infraprovinciali su quelle interprovinciali integri discriminazione indiretta, precisando che un meccanismo generale e automatico di precedenze non rientra nella nozione di «soluzioni ragionevoli», le quali presuppongono la conoscenza concreta delle esigenze del singolo lavoratore.
La decisione: l’«ove possibile» come clausola di bilanciamento
La Cassazione accoglie il ricorso ministeriale, cassa la sentenza d’appello e decide nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando la domanda della docente. I passaggi centrali sono i seguenti.
1. Nessun diritto soggettivo assoluto
In continuità con un orientamento consolidato (Cass. n. 585/2016, n. 4677/2021, n. 22885/2021, n. 35105/2022, nel solco di Cass. S.U. n. 7945/2008), la Corte ribadisce che l’inciso «ove possibile» contenuto nell’art. 33, comma 5, esclude in radice la configurabilità di un diritto assoluto e illimitato alla scelta della sede. Quell’inciso rinvia a un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti: la tutela della disabilità, il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), le legittime aspettative degli altri aspiranti al trasferimento.
2. L’art. 601 d.lgs. 297/1994 non è norma speciale
L’art. 601, che estende al personale scolastico gli artt. 21 e 33 della L. 104/1992 prevedendo la precedenza «in sede di mobilità», va letto coordinando i due commi: il rinvio all’art. 33 implica il richiamo anche del comma 5 e dunque del limite dell’«ove possibile». La disposizione non differenzia né accentua la tutela rispetto a quella generale valida negli altri comparti.
3. Azioni positive e accomodamenti ragionevoli sono piani distinti
È il passaggio più significativo sul versante eurounitario. Il complesso normativo formato dagli artt. 33 e 601 ha carattere generale e astratto e si iscrive nell’ambito delle azioni positive di cui all’art. 7 della direttiva 2000/78/CE; è cosa diversa dagli accomodamenti ragionevoli dell’art. 5, che vanno sempre misurati sulla singola situazione concreta. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, ha confuso i due piani, trasferendo sul terreno dell’interpretazione della norma generale una problematica che attiene al singolo rapporto.
4. Nessuna discriminazione, ma graduazione delle tutele
Il CCNI non esclude la tutela del caregiver: la gradua. Il figlio referente unico conserva punteggi aggiuntivi, precedenza nella mobilità infraprovinciale e precedenza nelle assegnazioni provvisorie. Non vi è discriminazione diretta, perché la graduazione non si fonda sulla disabilità dell’assistito ma sul diverso titolo assistenziale; non vi è discriminazione indiretta, perché lo svantaggio è giustificato da finalità legittime — governo degli organici, uniformità delle operazioni, tutela dell’affidamento degli altri docenti — perseguite con mezzi appropriati.
La differenza di trattamento rispetto al genitore o al coniuge del disabile trova, poi, una ragione oggettiva: in quei casi il vincolo assistenziale è «sommamente stringente» e ordinariamente non delegabile, mentre per il figlio che assiste il genitore la necessarietà dell’assistenza deve essere dimostrata attraverso le condizioni cumulative previste dal CCNI (impossibilità documentata del coniuge e degli altri figli, fruizione dei permessi mensili).
5. Il rilievo del CCNI 2025-2028
La docente aveva richiamato il nuovo CCNI mobilità 2025-2028, il cui art. 13 ha esteso la precedenza del figlio caregiver anche ai trasferimenti interprovinciali. La Cassazione ne trae un argomento di segno opposto: proprio perché è stata necessaria una specifica scelta conformativa delle parti collettive, il beneficio non discendeva automaticamente dalla legge. Diversamente, la modifica contrattuale sarebbe stata priva di autonoma portata precettiva. E si tratta comunque di una precedenza contrattuale, non di una posizione di prevalenza assoluta.
Cosa cambia nella pratica
Per i docenti caregiver. Per le annualità disciplinate dai CCNI anteriori al 2025-2028, la mancata precedenza interprovinciale non è di per sé illegittima e le clausole contrattuali non sono disapplicabili. Le tutele effettivamente azionabili restano il punteggio aggiuntivo, la precedenza infraprovinciale e — strumento spesso sottovalutato — l’assegnazione provvisoria annuale.
Per la difesa in giudizio. Il messaggio più utile per il professionista sta nel punto 26 della motivazione. La domanda è stata rigettata anche perché la lavoratrice aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull’asserita nullità della contrattazione collettiva, senza allegare nulla sulla propria situazione concreta: modalità effettive di prestazione dell’assistenza, ostacoli specifici, eventuale richiesta di assegnazione provvisoria. Dopo le pronunce della Corte di giustizia, la strada dell’accomodamento ragionevole ex art. 5 della direttiva resta praticabile, ma va costruita in fatto, caso per caso, e non ricavata in via automatica dalla qualifica di caregiver.
Per l’amministrazione. Resta fermo l’obbligo, nelle operazioni che coinvolgono una pluralità di aspiranti, di adottare criteri predeterminati e trasparenti, nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede; criteri che la contrattazione collettiva rappresenta la sede privilegiata per definire.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 17 luglio 2026, n. 23389






