Regolamento ISVAP 1 giugno 2009, n. 31
Capo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) “banca dati sinistri”: la banca dati istituita dall’articolo 135 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;
c) “CONSAP”: Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
d) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
e) “definizione”: la conclusione del procedimento di trattazione di un sinistro curato da una impresa di assicurazione per pagamento o eliminazione senza seguito;
f) “Fondo di garanzia per le vittime della strada”: il fondo costituito presso la CONSAP
previsto dall’articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
g) “imprese di assicurazione italiane”o “imprese”: le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all’esercizio delle assicurazioni di cui all’articolo 2 del decreto;
h) “interessati”: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati personali;
i) “ISVAP”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
j) “sinistri”: i sinistri relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;
k) “soggetti abilitati”: le persone fisiche, incaricate dalle imprese di assicurazione in
ragione della connessione con l’attività svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati registrati nella banca dati sinistri;
l) “soggetti aventi diritto”: gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia e le imprese di assicurazione;
m) “UCI”: Ufficio centrale italiano.
Art. 3 (Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che esercitano nel territorio della Repubblica italiana l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di cui all’articolo 285 del decreto.
Capo II – Banca dati sinistri
Art. 4 (Finalità della banca dati sinistri)
1. La banca dati sinistri raccoglie i dati relativi ai sinistri attinenti i veicoli a motore immatricolati in Italia al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
2. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazioni obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l’UCI consultano la banca dati sinistri esclusivamente in relazione alla finalità di cui al comma 1.
3. Per agevolare il perseguimento della finalità di cui al comma 1, l’ISVAP può stipulare convenzioni-quadro con organi giudiziari e pubbliche amministrazioni di cui al comma 2.
4. La banca dati sinistri è organizzata in modo da consentire all’ISVAP, in relazione alla finalità di cui al comma 1, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonché la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed
aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati.
Art. 5 (Trattamento dei dati)
1. L’ISVAP è il titolare del trattamento dei dati. In tale qualità sovrintende al corretto funzionamento della banca dati sinistri e all’osservanza delle disposizioni che regolano le modalità e i termini di comunicazione dei dati. I dati contenuti nella banca dati sinistri sono trattati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
2. L’ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed
organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonché la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Capo III – Modalità di organizzazione e funzionamento della banca dati sinistri
Art. 6 (Obblighi di comunicazione delle imprese)
1. I dati per l’alimentazione della banca dati sinistri sono comunicati all’ISVAP, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte:
a) dell’impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del decreto;
b) dell’impresa che ha ricevuto la denuncia di sinistro del danneggiante o, in mancanza, la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento di cui all’articolo 148 del decreto.
2. I dati da comunicare sono indicati nell’allegato 1 e sono relativi alle seguenti categorie:
a) elementi identificativi dei sinistri;
b) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri;
c) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nei sinistri;
d) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;
e) elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro;
f) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;
g) elementi identificativi delle Autorità, dei testimoni e dei presidi di Pronto Soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro;
h) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso;
i) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.
Art. 7 (Modalità e termini di comunicazione dei dati)
1. Le imprese comunicano all’ISVAP i dati relativi al sinistro secondo principi di esattezza e completezza, con le modalità tecniche stabilite dall’ISVAP con provvedimento.
2. Le imprese comunicano i dati di cui all’articolo 6 relativi a ciascun sinistro mediante trasmissione per via telematica, entro venti giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia.
3. Le imprese comunicano, entro il termine di venti giorni dall’acquisizione, gli ulteriori dati acquisiti successivamente alla trasmissione effettuata ai sensi del comma 2.
4. Le imprese sono tenute ad apportare ogni rettificazione o cancellazione dei dati che si renda necessaria e a darne notizia all’ISVAP entro venti giorni.
5. Le imprese assumono adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati e delle comunicazioni in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8 (Ricevimento, convalida e registrazione dei dati)
1. Il processo di gestione della banca dati sinistri si articola nelle seguenti fasi ed attività:
a) ricevimento delle comunicazioni;
b) convalida e registrazione dei dati;
c) consultazione da parte dei soggetti abilitati.
2. Al ricevimento dei dati l’ISVAP verifica che gli stessi siano stati comunicati secondo le modalità previste dal provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1 e in caso di esito positivo provvede alla loro convalida entro quindici giorni.
3. Qualora i dati trasmessi non superino la verifica di cui al comma 2, l’ISVAP ne dà informativa alle imprese di assicurazione, affinché provvedano ad una nuova comunicazione con le necessarie integrazioni o correzioni entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I dati sono registrati nella banca dati sinistri per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono riversati su altro supporto informatico gestito dall’ISVAP. L’ISVAP comunica i dati esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al comma 5, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati vengono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
7. L’ISVAP può diffondere i dati a scopi statistici ed in forma aggregata per le finalità di cui all’articolo 135, comma 1, del decreto con tecniche che non permettono di identificare anche indirettamente gli interessati.
Capo IV – Consultazione della banca dati sinistri
Art. 9 (Soggetti aventi diritto alla consultazione)
1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l’UCI consultano la banca dati sinistri per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati o comportamenti fraudolenti.
2. La consultazione della banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite è limitato ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l’UCI consultano la banca dati sinistri mediante i soggetti abilitati di cui all’articolo 11, comma 2.
Art. 10 (Organi giudiziari e pubbliche amministrazioni)
1. Le modalità tecniche di consultazione della banca dati sinistri da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore sono stabilite mediante specifici accordi con l’ISVAP, anche nell’ambito delle convenzioni-quadro di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 11 (Imprese di assicurazione, CONSAP e UCI)
1. La consultazione della banca dati sinistri è effettuata nell’ambito di richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri all’esame delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell’UCI ed è finalizzata alla verifica della situazione storica collegata al caso in esame.
2. Le imprese, la CONSAP e l’UCI comunicano all’ISVAP gli estremi identificativi dei soggetti per i quali, in ragione della connessione con l’attività svolta su loro incarico, intendono richiedere l’abilitazione alla consultazione della banca dati sinistri, con l’indicazione dei relativi requisiti e secondo le modalità previste nell’allegato 2. L’ISVAP rilascia o nega l’abilitazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo la procedura di cui all’allegato 2, fornendo per ciascuno dei soggetti abilitati un distinto codice identificativo.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a segnalare entro cinque giorni all’ISVAP la perdita dei requisiti che legittimano la consultazione da parte dei soggetti abilitati.
4. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell’UCI, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici mediante i quali è effettuata la consultazione sono obbligati a mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione della banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non
consentite dalla legge o comunque estranee alle finalità per le quali la banca dati sinistri è
stata istituita.
Art. 12 (Modalità di consultazione da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni)
1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca utilizzate anche contestualmente:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;
b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche;
c) targhe dei veicoli.
2. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
a) batch, che permette l’acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 3;
b) on line, che permette l’immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 4.
3. Con la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in riscontro all’inoltro via file di una lista di targhe, di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa, codice fiscale o partita IVA immessa.
4. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) e la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l’interrogazione. La banca dati sinistri fornisce altresì per ciascuno dei suddetti sinistri le informazioni relative a:
a) data e luogo del sinistro;
b) targhe dei veicoli coinvolti;
c) denominazione delle imprese coinvolte;
d) ubicazione del danno alle cose;
e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
f) pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro;
g) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere b), d)
e), f), g) e i).
Art. 13 (Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell’UCI)
1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l’UCI consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;
b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche;
c) targhe dei veicoli.
2. I soggetti abilitati di cui all’articolo 11, comma 2 avviano la consultazione della banca dati sinistri indicando il numero di sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione.
3. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
a) batch, che permette l’acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 4;
b) on line, che permette l’immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al comma 6, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma.
4. Con la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in riscontro all’inoltro via file di una lista di targhe, di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa, codice fiscale e partita IVA immessa.
5. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) o la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l’interrogazione.
6. Con la consultazione on line la banca dati sinistri è altresì in grado di fornire, per ciascuno dei suddetti sinistri, le informazioni relative a:
a) data e luogo del sinistro;
b) targhe dei veicoli coinvolti;
c) ubicazione del danno alle cose;
d) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
e) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere b), d)
e), f), g) e i).
7. La consultazione dei dati di cui al comma 6 è consentita ai soggetti abilitati di cui all’articolo 11, comma 2 in presenza di parametri di significatività, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, individuati e periodicamente aggiornati con provvedimento dall’ISVAP sulla base dell’esperienza maturata nel sistema. Al di fuori dei suddetti parametri, qualora dal fascicolo di sinistro emergano elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti, i soggetti abilitati possono comunque consultare le informazioni attivando una apposita funzionalità, tracciata dal sistema informatico.
Art. 14 (Tracciatura delle consultazioni)
1. Ogni consultazione della banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell’UCI, è registrata e memorizzata dall’ISVAP con l’indicazione del codice identificativo del soggetto che ha effettuato la consultazione, della data e dell’ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e dei dati consultati.
2. L’ISVAP esegue controlli sulle consultazioni effettuate dai soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche o a campione.
3. In caso di consultazione irregolare, l’ISVAP sospende o revoca l’abilitazione del soggetto che ha operato la consultazione secondo le modalità previste nell’allegato 2.
4. Ferme le responsabilità personali per la consultazione illegittima della banca dati sinistri, l’ISVAP può sospendere le abilitazioni alla consultazione rilasciate all’impresa di assicurazione, alla CONSAP e all’UCI nel caso in cui sia configurabile una corresponsabilità degli stessi per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione della violazione, anche commessa da parte di distinti soggetti abilitati.
Capo V – Diritti degli interessati
Art. 15 (Modalità di esercizio)
1. Gli interessati possono esercitare presso l’ISVAP il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Capo VI – Disposizioni transitorie e finali
Art. 16 (Trasferimento dei dati)
1. I dati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono presenti nella banca dati sinistri istituita con l’articolo 2, comma 5-quater del decreto legge 28 marzo 2000 n. 70, convertito con legge 26 maggio 2000, n. 137 e successive modifiche, operativa dal 1° gennaio 2001, sono trasferiti nella banca dati sinistri di cui all’articolo 135
del decreto.
Art. 17 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008)
1. Nel foglio “Altre informazioni” del modello di denuncia di sinistro di cui all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, le parole “ richieste ai sensi dell’art. 135 D.lgs. n. 209 del 2005 – Codice delle assicurazioni private” sono sostituite dalle parole:
”richieste ai sensi dell’art. 135 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private per l’alimentazione della banca dati sinistri istituita presso l’ISVAP per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore della assicurazione r.c.auto.”
Art. 18 (Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 bis del presente Regolamento, sonoabrogati, secondo i termini stabiliti dall’articolo 20:
a) il provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000;
b) il provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002;
c) il provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003;
d) l’articolo 5 del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006;
e) la circolare ISVAP n. 444 del 7 maggio 2001;
f) la circolare ISVAP n. 505 del 23 maggio 2003.
Art. 18 bis (Disposizioni relative al passaggio alle nuove modalità tecniche di trasmissione)
1. I dati che, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 2 del Provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000 come modificato dall’articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002, devono essere inviati entro il 31 gennaio 2011, sono trasmessi all’ISVAP secondo le regole e i termini previsti dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e delle relative norme di attuazione.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, in sede di prima applicazione i dati relativi ai sinistri per i quali la richiesta di risarcimento o denuncia è pervenuta dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, nonché i dati comunque acquisiti dalle imprese nello stesso periodo, sono trasmessi a decorrere dal 1° febbraio 2011 e comunque non oltre il 20 febbraio 2011.
Art. 19 (Pubblicazione)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’ISVAP.
Art. 20 (Entrata in vigore)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, commi 2 e 3, 12, 13 e 17 entrano in vigore il 1° gennaio 2011.






