Tribunale minorenni
Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404
(Gazz. Uff., 5 settembre 1934, n. 208)
Parte I
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E PENITENZIARIA. SERVIZI AUSILIARI.
Art. 1 â Composizione dei centri di rieducazione per minorenni
Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di corte dâappello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.
Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:
1) istituti di osservazione;
2) gabinetti medico-psico-pedagogici;
3) uffici di servizio sociale per minorenni;
4) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;
5) âfocolariâ di semi-libertĂ e pensionati giovanili;
6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
7) riformatori giudiziari;
8) prigioni-scuola.
Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nellâambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia giĂ costituito il centro.
Nellâedificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di corte dâappello per i minorenni, nonchĂŠ lâUfficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Art. 2 â Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni
In ogni sede di corte di appello, o di sezione di corte dâappello, è istituito il Tribunale per i minorenni composto da un magistrato di corte dâappello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dellâassistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di etĂ .
Art. 3 â Competenza territoriale
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte dâappello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito.
Art. 4 â Ufficio del pubblico ministero
Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore del Re o di sostituto procuratore generale di Corte dâappello.
Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare lâazione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denuncie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.
Allo stesso procuratore del Re sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.
Art. 5 â Istituzione e composizione della corte di appello per i minorenni
Sullâappello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della corte dâappello che è indicata allâinizio dellâanno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.
La sezione funziona con lâintervento di due privati cittadini, un uomo e una donna, aventi i requisiti prescritti dallâart. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.
Alla presidenza e alla composizione della seziono sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che giĂ esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.
Art. 6 â Nomina dei componenti privati
I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte dâappello per i minorenni sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli. Ă ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte dâappello per i minorenni.
Prima di assumere lâesercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al primo presidente della Corte dâappello a norma dellâart. 11 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sullâordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.
Durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Quando è necessario, sono nominati uno o piÚ supplenti.
Art. 7 â Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato
Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consiglio delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di Corte dâappello per i minorenni.
Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dellâOpera nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal primo presidente della Corte dâappello.
Il presidente e il procuratore del Re del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della Corte dâappello o della sezione di Corte dâappello.
Art. 8 â Istituti di osservazione
Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autoritĂ giudiziaria.
Essi hanno lo scopo precipuo di fare lâesame della personalitĂ del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo piĂš idonei per assicurarne il riadattamento sociale.
Parte II
COMPETENZA PENALE
Art. 9 â Determinazione della competenza
Sono di competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18, che secondo le leggi vigenti sono di competenza dellâautoritĂ giudiziaria.
La disposizione non è applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18, a meno che il procuratore generale presso la Corte dâappello, con suo provvedimento insindacabile, non deliberi che a carico dei coimputati maggiori degli anni 18 si proceda separatamente.
Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.
Art. 10 â Rimessione di procedimenti al pretore
Quando il minore deve rispondere di reati, che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, per lâindole o per lâentitĂ del reato, ovvero per ragioni attinenti alle difficoltĂ del trasferimento del minore dal luogo ove si trova alle sede del tribunale, può, con provvedimento insindacabile, rimettere al pretore il procedimento.
Tale facoltà può essere esercitata fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento.
Art. 11 â Forme del procedimento; indagini sulla personalitĂ del minore
Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dellâimputato, sotto lâaspetto fisico, psichico, morale e ambientale.
Il pubblico ministero, il tribunale e la sezione della Corte dâappello possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza alcuna formalitĂ di procedura, quando si tratta di determinare la personalitĂ del minore e le cause della sua irregolare condotta.
Art. 12 â Difesa dei minorenni
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Durante lâistruzione, quando sono terminati gli interrogatori, il pubblico ministero può autorizzare il difensore con lâimputato minorenne detenuto. Dopo la richiesta di citazione il difensore può conferire con lâimputato stesso senza bisogno di autorizzazione.
Art. 13 â Istruzione
Per i reati di competenza del tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria.
Quando occorre una perizia è ordinata dal pubblico ministero ed eseguita secondo le norme stabilite per lâistruzione formale, in quando applicabili.
Quando è necessario uno dei provvedimenti indicati nellâart. 301 del codice di procedura penale, ovvero occorre disporre la sospensione del procedimento, il pubblico ministero richiede il tribunale per i minorenni che provvede in camera di consiglio.
Lo stesso tribunale per i minorenni in camera di consiglio pronuncia gli altri provvedimenti che, a norma di legge, il pubblico ministero richiede al giudice istruttore, e giudica sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze pronunciate dal pretore nella istruzione.
Art. 14 â Definizione dellâistruzione
Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere, anche per il motivo che possa applicarsi il perdono giudiziale, trasmette gli atti con le opportune richieste al tribunale per i minorenni, il quale delibera in camera di consiglio.
Il tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia sentenza di non doversi procedere; se crede necessari ulteriori dati, dispone che il pubblico ministero li compia; se crede doversi rinviare il minorenne a giudizio, ordina con decreto la citazione per il dibattimento.
Art. 15 â Impugnazioni e altri provvedimenti
Alla sezione di Corte dâappello per i minorenni, in camera di consiglio, è devoluto il giudizio sulle impugnazioni ammesse contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni.
Alla stessa sezione di Corte dâappello sono devoluti i provvedimenti di competenza della sezione istruttoria nella ipotesi di dubbi sulla identitĂ dellâimputato, sorti nel giudizio di cassazione, nonchĂŠ in materia di estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di rogatorie.
Art. 16 â Udienze del tribunale per i minorenni
Le udienze del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte dâappello per i minorenni sono tenute a porte chiuse e possono intervenirvi, oltre gli imputati, la parte lesa, i testimoni ed i difensori, i prossimi congiunti dellâimputato, il tutore o il curatore dello stesso ed il rappresentante del locale Comitato di patronato dellâOpera nazionale per la protezione della maternitĂ e della infanzia, nonchĂŠ i rappresentanti di comitati per lâassistenza e la protezione dei minori che il presidente riconosce di sicura serietĂ ed efficienza.
Il presidente può disporre che lâimputato sia allontanato durante lâesecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della causa.
Art. 17 â Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni
Il decreto di citazione dei minorenni degli anni 18 è notificato per conoscenza anche agli esercenti la patria podestà o la tutela.
Quando il tribunale o la sezione di corte dâappello dispone, a norma dellâart. 498 del codice di procedura penale, che si proceda nel giudizio in contumacia dellâimputato, può condannare lâesercente la patria potestĂ o la tutela, al quale fu notificato il decreto di citazione del minore, al pagamento di una somma da euro 2 (lire 4.000) a euro 41 (80.000) a favore della cassa della ammende, se non è dimostrato che egli non potette impedire la mancata comparizione del minore.
Art. 18 â Perizia nel dibattimento
Quando occorra durante il dibattimento una perizia od occorrano chiarimenti su di una perizia già eseguita nella istruzione, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.
Se non è possibile esporre il parere immediatamente, il tribunale rinvia il dibattimento, e, se gli accertamenti da eseguire riguardano la persona del minorenne, dispone, ove occorre, che questi sia ricoverato in un riformatorio giudiziario, in un manicomio giudiziario o in un centro di osservazione, prescrive il termine entro il quale lâesame deve essere compiuto; e fissa la data in cui il dibattimento deve essere ripreso.
Le parti hanno facoltĂ di presentare un loro consulente tecnico senza che lâesercizio di questa facoltĂ possa comunque influire sul corso del dibattimento.
Allâudienza di ripresa del dibattimento il perito e i consulenti tecnici presentano le loro conclusioni ed osservazioni per iscritto, e forniscono i chiarimenti richiesti dal tribunale.
Art. 19 â Perdono giudiziale
Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertĂ personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 1.549 (lire tre milioni), anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dellâart. 14, sia nel giudizio.
Art. 20 â Sospensione condizionale della pena
La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Art. 21 â Liberazione condizionale
La liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18 può essere ordinata dal Ministro in qualunque momento dellâesecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.
Il Ministro può stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della libertĂ vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente lâinternamento in un riformatorio giudiziario se è tuttora minore degli anni 21 o lâassegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se è maggiore di tale etĂ .
Se per il liberato condizionalmente fu disposto lâinternamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della pena.
Art. 22 â Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori
La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni perchĂŠ esamini se sia necessaria una delle misure previste dallâart. 25.
Art. 23 â LibertĂ vigilata
Presso il tribunale per i minorenni è tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere allâeducazione o allâassistenza dei minori sottoposti a libertĂ vigilata.
Prima dâiscrivere le persone o gli istituti nellâelenco, il tribunale assume informazioni sulla loro moralitĂ , disinteresse e condizioni economiche.
Quando viene disposto lâaffidamento del minore, sottoposto a libertĂ vigilata, ai genitori o a coloro che abbiano lâobbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ai tutori, ovvero alle persone o agli istituti iscritti nellâelenco suddetto, il giudice di sorveglianza non consegna la carta precettiva indicata nellâart. 649 del codice di procedura penale, e la sorveglianza sul minore è esercitata dalle stesse persone e dagli stessi istituti, ai quali i minori vengono affidati, sotto lâimmediato controllo del giudice di sorveglianza.
Allâatto dellâaffidamento è redatto verbale nel quale il giudice di sorveglianza segna le linee direttive dellâassistenza e della vigilanza, alle quali il minore deve essere sottoposto.
Le condizioni prescritte devono essere rivedute ed eventualmente modificate, secondo appare necessario dai risultati conseguiti dallâopera di riadattamento del minore, il quale deve essere frequentemente interrogato dal giudice di sorveglianza.
Se i risultati non sono soddisfacenti, il giudice di sorveglianza ordina lâinternamento del minore in un riformatorio giudiziario.
Art. 24 â Riabilitazione
Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, è ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.
Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dellâinteressato, su richiesta del pubblico ministero, o anche dâufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nellâofficina, in pubblici o privati istituiti, nelle organizzazioni della GioventĂš Italiana del Littorio, dei Fasci giovanili di combattimento, dellâOpera nazionale del dopolavoro e delle associazioni sportive.
Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attivitĂ della vita sociale, dichiara la riabilitazione.
Se in un primo esame appare insufficiente la prova dellâemenda, il Tribunale può rinviare lâindagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.
Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti lâautoritĂ di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, lâesercente la patria potestĂ o la tutela e il minore.
Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti il minore. Copia di esso è trasmessa allâautoritĂ di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonchĂŠ alle rispettive autoritĂ provinciali di P.S.
Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale.
Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dellâart. 600 del Codice di procedura penale.
Parte III
COMPETENZA AMMINISTRATIVA
Art. 25 â Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere
Quando un minore degli anni 18 dĂ manifeste prove di irregolaritĂ della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, lâufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dellâinfanzia e dellâadolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti allâuopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalitĂ del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con lâintervento del minore, dellâesercente la patria potestĂ o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita lâassistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dallâErario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.
Art. 25-bis. â (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale).
1. Il pubblico ufficiale o lâincaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dĂ immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili allâassistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede dâufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nellâinteresse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autoritĂ dello Stato di origine o di appartenenza.
Art. 26 â Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole
Le misure prevedute dallâart. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacitĂ di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.
Quando è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dallâart. 25.
La misura di cui allâart. 25, n. 1, può altresĂŹ essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dallâart. 333 del Codice civile.
Art. 27 â Disposizioni particolari alla libertĂ assistita
Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dellâart. 25, allâatto dellâaffidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrĂ seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, allâutilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonchĂŠ le linee direttive dellâassistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.
Nel verbale può essere disposto lâallontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o lâente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.
Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale allâuopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante lâufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate allâatto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.
Lâufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltĂ in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi allâuopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
Lâufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sullâosservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonchĂŠ su quantâaltro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dallâart. 29.
Art. 28 â Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con lâambiente
Il direttore dellâistituto nel quale il minore è ricoverato per lâesecuzione di una delle misure previste al n. 2 dellâart. 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sullâopera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.
Lâufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dellâopera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il Tribunale per i minorenni.
Art. 29 â Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure
Le prescrizioni stabilite a norma dellâart. 27 possono essere modificate in ogni tempo.
Ă sempre in facoltĂ del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia piĂš idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.
Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dellâart. 25 tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresĂŹ con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dellâart. 27.
La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorchÊ il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva.
Art. 30 â Pensionati giovanili
I minorenni giĂ rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui allâart. 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.
Lâorganizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima localitĂ o in altra viciniore.
Art. 31 â Informazioni della pubblica sicurezza
Alle autoritĂ di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autoritĂ , è fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui allâart. 29, ultimo comma, attestante lâavvenuto riadattamento sociale del minorenne.
Parte IV
COMPETENZA CIVILE
Art. 32 â Affari civili
Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: allâesercizio della patria potestĂ o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223, 233, 271 e 279 del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia, nella ipotesi preveduta nellâart. 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nellâultimo anno della minore etĂ , preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso codice; allâesercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del codice di commercio; allâammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.
La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di corte dâappello per i minorenni.
La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli art. 213 a 219 e dallâart. 200 del codice civile.
Parte V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 â Norme di esecuzione, di integrazione e di coordinamento
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreti reali, su proposta del Guardasigilli, di concerto col Ministro per lâinterno e col Ministro per le finanze, le norme transitorie, di attuazione, di esecuzione del presente decreto, nonchĂŠ quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderĂ necessarie.
Art. 34 â Limiti dellâefficacia derogativa della legge
Nelle materie prevedute nel presente decreto, in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Art. 35 â Decorrenza dellâapplicazione della legge
Il presente decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 1934-XIII, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.




