Provvedimento DGSIA 6 ottobre 2020
ModalitĂ telematiche per il deposito delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio
Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dellâart. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante âMisure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitaleâ, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 1Â Ambito di applicazione
Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalitĂ telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dellâart. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 2Â Definizioni
Ai fini del presente provvedimento, si intende:
a) HTTPS:HyperTextTransferProtocoloverSecureSocketLayer;
b) PDF:PortableDocumentFormat;
c) LSG:Portaleperlatrasmissionedelleistanzediliquidazionedellespese di giustizia;
d) PST: Portale Servizi Telematici di cui allâart. 6 del Regolamento;
e) SIAMM:SistemaInformativodellâAmministrazione;
f) Specifiche Tecniche: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile
per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante âRegolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dellâarticolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24â, e successive modificazioni.
Art. 3Â ModalitĂ di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia
1. Il deposito con modalitĂ telematica delle richieste di cui allâart. 1 avviene attraverso il servizio esposto sul LSG, salvo quanto previsto dallâart. 8.
2. Il servizio è accessibile dal PST allâindirizzo https://pst.giustizia.it, tramite lâArea Pubblica di cui allâarticolo 5, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
3. Lâaccesso al LSG avviene previa registrazione dellâutente che prevede la compilazione dei campi obbligatori in apposita maschera.
Art. 4Â Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione in forma di documento informatico
1. La richiesta di cui allâart. 1 è compilata seguendo le istruzioni previste dalla Guida allâuso disponibile online sul sito LSG.
2. La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalitĂ che prevede lâinserimento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata.
3. Ăpossibileallegareduefilecontenentidocumentazionenecessariaalgiudice per lâesame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati rispettano i seguenti requisiti:
a) sonoinformatoPDF;
b) nonpossonosuperareladimensionemassimadi10Megabyteciascuno.
4. Lafasedicompilazionesiconcludequando,allâesitodellaregistrazionedella richiesta prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un
identificativo numerico univoco nazionale della stessa.
Art. 5Â Deposito della richiesta
1. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi allâUfficio Giudiziario competente nel momento in cui lâutente utilizza la funzione âdownloadâ disponibile al termine della procedura.
2. Contestualmente il sistema genera un file .pdf di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito.
3. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella Guida allâuso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante mediante lâinvio di messaggio allâindirizzo di posta elettronica certificata indicato dal medesimo nella procedura di registrazione di cui allâart. 3, co. 3.
Art. 6Â Gestione della richiesta
1. Il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari ha a disposizione, tramite lâutilizzo dellâapplicativo SIAMM-Spese di Giustizia-, apposite funzionalitĂ per la gestione delle richieste pervenute tramite il LSG.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari può accettare o rifiutare il deposito.
3. Lâaccettazioneoilrifiutoconlarelativadatasonovisibilidaldepositantesul LSG. Lâesito è, altresĂŹ, comunicato al depositante mediante lâinvio di messaggio allâindirizzo di posta elettronica certificata indicato dal medesimo nella procedura di registrazione di cui allâart. 3, co. 3.
4. Allâaccettazione o rifiuto del deposito le richieste ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui allâarticolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
Art. 7Â Requisiti di sicurezza e protezione dei dati
1. Le trasmissioni utilizzano il protocollo di comunicazione HTTPS in conformitĂ a quanto previsto dallâarticolo 24, comma 5, delle Specifiche Tecniche.
2. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per lâesecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi allâesercizio di pubblici poteri.
Art. 8Â Utilizzo del processo civile telematico
1. Lerichiestediliquidazionedicuiallâart.1rivolteaitribunaliordinariedalle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalitĂ del processo civile telematico.
Art. 9 PubblicitĂ
1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.






