Legge 20 gennaio 1992, n. 55

(Gazz. Uff., 4 febbraio 1992, n. 28)

Art. 1.
1. La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.