Decreto del Presidente della Repubblica, 30 dicembre 1956, n. 1668
(Gazz. Uff., 16 marzo 1956, n. 70)
Titolo primo
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINADELLâAPPRENDISTATO
Art. 1
Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.
Lâapprendistato può avere luogo anche per categorie impiegatizie.
Art. 2
Il rapporto di apprendistato si estingue:
a) con lâesito positivo delle prove di idoneitĂ di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento;
b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.
Art. 3
Lâesclusione dallâapplicazione delle norme della legge sullâapprendistato, ai sensi dellâart. 31 della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, può essere consentita qualora sussistano:
a) i requisiti necessari per assicurare lâaddestramento pratico e lâinsegnamento complementare per la totalitĂ degli apprendisti assunti o da assumere;
b) continuitĂ e regolaritĂ di funzionamento, sia dellâaddestramento pratico, sia dellâinsegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro.
Titolo secondo
FORME E MODALITĂ DI ASSUNZIONE DELLâAPPRENDISTA VISITA SANITARIA ED ESAME PSICOFISIOLOGICO
Art. 4
Chiunque, in possesso dei requisiti di etĂ prescritti dallâart. 6 della legge, intende essere assunto in qualitĂ di apprendista presso una impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale, deve iscriversi negli appositi elenchi presso lâUfficio di collocamento del Comune di residenza.
Lâiscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni:
1) apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro;
2) giovani, che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualitĂ di apprendisti;
3) giovani lavoratori non qualificati, nè apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra azienda come apprendisti.
Art. 5
Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiore a dieci è ammessa la richiesta nominativa fino al 25 per cento del numero degli apprendisti da assumere.
Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per i quali può essere effettuata la richiesta nominativa, è dato dal quoziente intero della divisione aumentato di una unità .
Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, è consentita la richiesta nominativa per una unità .
Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si dovrĂ tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende.
Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere.
Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica lâavviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di studio â ivi compresi lâattestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, nonchè lâattestato di frequenza e di superamento di corsi di preapprendistato â lâanzianitĂ di iscrizione negli appositi elenchi.
Ai fini dellâassunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti dellâazienda.
Ă ammessa lâassunzione diretta, in qualitĂ di apprendisti, dei figli del datore di lavoro.
Art. 6
I datori di lavoro non artigiani, allâatto della richiesta di assunzione, debbono dichiarare allâUfficio di collocamento, competente per territorio, il genere di lavoro, cui il giovane lavoratore è destinato, e la qualifica professionale che lo stesso dovrĂ conseguire al termine dellâapprendistato.
Art. 7
Entro dieci giorni dalla data di assunzione, lâimprenditore artigiano deve notificare per iscritto allâUfficio di collocamento del Comune, in cui esercita la propria attivitĂ , il nominativo dellâapprendista direttamente assunto e la qualifica professionale che lo stesso dovrĂ conseguire al termine dellâapprendistato.
LâUfficio di collocamento rilascia ricevuta della notificazione.
Qualora lâapprendista direttamente assunto risieda in localitĂ diversa da quella in cui si svolge lâattivitĂ lavorativa, lâUfficio di collocamento, dove ha sede lâazienda, dĂ comunicazione dellâavvenuto avviamento allâUfficio di collocamento del Comune di provenienza del giovane lavoratore.
Art. 8
Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dellâart. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.
LâUfficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel comune, qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica lâavvenuta cessazione del rapporto allâUfficio di collocamento del Comune di provenienza.
Art. 9
Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, nè possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dallâart. 4 della legge per lâaccertamento della idoneitĂ delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.
Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione. Lâaccertamento è eseguito gratuitamente dallâautoritĂ sanitaria comunale a seguito della richiesta dellâUfficio di collocamento.
Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneitĂ temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro.
Art. 10
Lâesame psicofisiologico per lâaccertamento delle attitudini dellâaspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto di essere avviato, è effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lâesame può essere disposto dallâUfficio di collocamento competente dal momento dellâiscrizione del giovane lavoratore negli appositi elenchi.
Il risultato dellâaccertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comunicato, in via riservata ed esclusiva, allâUfficio di collocamento competente ed allâaspirante apprendista.
Lâesame e le certificazioni relative sono gratuiti.
Lâaspirante apprendista sottoposto ad esame psicofisiologico è esonerato dalla visita sanitaria di cui allâarticolo precedente, quando la sua attitudine fisica è accertata in occasione dellâesame predetto.
Art. 11
Sui ricorsi contro i provvedimenti degli Uffici di collocamento in merito alla iscrizione negli elenchi, di cui allâart. 4 del presente regolamento, decide il direttore del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e, in via definitiva, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
In entrambi i casi il termine di presentazione dei ricorsi è di giorni trenta dalla comunicazione agli interessati del provvedimento adottato.
I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore dellâUfficio provinciale del lavoro e della massima occupazione debbono essere avanzati per tramite dello stesso Ufficio, che, entro dieci giorni dalla loro presentazione, li trasmette, debitamente istruiti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli stessi termini e modalitĂ previsti per i ricorsi di cui sopra valgono per quelli prodotti dai datori di lavoro in materia di avviamento al lavoro degli apprendisti.
Titolo Terzo
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
Art. 12
Ă vietata lâassunzione di apprendisti di etĂ inferiore ai 14 anni e superiore ai 20 anni compiuti.
I giovani lavoratori, che abbiano superato i 20 anni di etĂ e che abbiano giĂ prestato uno o piĂš periodi di apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purchè sussistano le condizioni di cui allâart. 8 della legge.
I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dallâart. 6 della legge, particolari limitazioni di etĂ per lâassunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali.
Gli apprendisti, che allâatto dellâentrata in vigore della legge erano giĂ alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la qualifica di apprendisti quando per i limiti di etĂ lâassunzione sia stata effettuata in conformitĂ delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purchè la durata dellâapprendistato non superi quella massima stabilita nei contratti stessi.
Tale durata non potrĂ in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresĂŹ la percentuale massima degli apprendisti che lâimprenditore non artigiano ha facoltĂ di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nellâimpresa.
Art. 13
Compiuto il periodo di prova, di cui allâart. 9 della legge, lâassunzione dellâapprendista diviene definitiva.
I contratti collettivi possono consentire lâesonero dallâeffettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente allâassunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali.
Art. 14
La durata dellâorario di lavoro degli apprendisti non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo quanto previsto dallâart. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.
Per tali occupazioni i contratti collettivi possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavoro degli apprendisti.
Art. 15
Le aziende industriali o commerciali, nellâesporre ai sensi dellâart. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, lâorario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate allâaddestramento pratico nonchè il numero di quelle dedicate allâinsegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.
Art. 16
Lâesclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui allâart. 22 della legge, non esime gli stessi dallâobbligo di apporre sui libri paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.
Art. 17
Le ore nelle quali lâapprendista riceve lâinsegnamento complementare sono considerate come ore di lavoro effettivo ai sensi dellâart. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e computate a tutti gli effetti nellâorario di lavoro.
Art. 18
Durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare lâapprendista non può, di massima, fruire delle ferie annuali retribuite, che debbono essere concesse al termine di ciascun corso.
La durata delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo, può essere, per esigenze produttive dellâazienda o su richiesta dellâapprendista, frazionata in due periodi.
Art. 19
In mancanza di contratti collettivi che, in campo nazionale o locale, per settori generali o per particolari categorie, disciplinano la misura della retribuzione spettante allâapprendista, questa è determinata ai sensi dellâart. 2099 del Codice civile.
Art. 20
Gli apprendisti hanno lâobbligo di frequentare con assiduitĂ e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti allâinsegnamento complementare.
Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti.
Art. 21
Agli effetti dellâobbligo prescritto dallâart. 11, lettera i), della legge, le informazioni alla famiglia dellâapprendista, o a chi esercita legalmente su di lui la patria potestĂ , devono essere date a intervalli non superiori a sei mesi.
Art. 22
In conformitĂ alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ed alle disposizioni contenute nellâart. 11 della legge, lâapprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza.
Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alla lavorazione nella quale lâaddestramento si effettua in aiuto allâoperaio qualificato o specializzato, sotto la cui guida lâapprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, semprechè lâesplicazione di queste attivitĂ non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati allâapprendista stesso.
Art. 23
I periodi di tempo durante i quali lâapprendista può essere adibito, per necessitĂ tecniche inerenti allâaddestramento pratico, a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
Il datore di lavoro ha lâobbligo di dare preventiva comunicazione allâIspettorato del lavoro competente per territorio del periodo durante il quale intende adibire lâapprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di apposita norma di contratto collettivo, lâIspettorato del lavoro può limitare lâimpiego degli apprendisti in tali lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessitĂ dellâaddestramento.
Art. 24
I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui allâart. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneitĂ .
Le modalitĂ di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dallâIspettorato del lavoro.
I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, allâUfficio di collocamento competente per territorio, che ne dĂ comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonchè i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto lâintero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non lâabbiano conseguita.
Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresĂŹ allâUfficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di etĂ ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.
Art. 25
Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneitĂ . Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la localitĂ di effettuazione, con le modalitĂ stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dallâIspettorato del lavoro.
La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui allâart. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente autoritĂ scolastica, è presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro.
Titolo quarto
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Art. 26
Le forme di previdenza e assistenza sociale, applicabili agli apprendisti ed elencate nellâart. 21 della legge, sono quelle gestite con carattere di generalitĂ dallâIstituto nazionale della previdenza sociale, dallâIstituto nazionale per lâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalle Casse marittime per lâassicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare e dallâIstituto nazionale per lâassicurazione contro le malattie, ai quali gli apprendisti sono iscritti anche se appartenenti a categorie di lavoratori per i quali esistono fondi speciali di previdenza o è prevista lâiscrizione ad altri Istituti o enti previdenziali o assistenziali.
Resta ferma, per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige, lâiscrizione degli apprendisti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, istituite con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.
Art. 27
Le forme di previdenza e assistenza sociale obbligatorie estese agli apprendisti si applicano per tutta la durata dellâapprendistato.
Art. 28
Ai fini del rilascio del documento di iscrizione degli apprendisti non artigiani, valevole per ottenere le prestazioni dellâassicurazione contro le malattie, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare direttamente allâIstituto gestore dellâassicurazione obbligatoria contro le malattie, competente ai sensi dellâart. 26, i nominativi degli apprendisti assunti, entro il termine di dieci giorni dallâassunzione.
Lo stesso termine deve essere osservato per la comunicazione della cessazione del rapporto di apprendistato.
Art. 29
Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano per le assicurazioni sociali agli apprendisti le norme regolamentari previste per le diverse forme di previdenza e assistenza sociale, alle quali gli stessi sono soggetti ai sensi dellâart. 21 della legge.
Titolo quinto
INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE
Art. 30
Lâinsegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammettendi.
Lâinsegnamento complementare è gratuito e, salve le esenzioni stabilite nellâarticolo seguente, è obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo art. 33.
Art. 31
Possono essere esonerati dallâobbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per lâacquisizione della qualifica.
Possono altresĂŹ, essere esonerati, ai sensi degli articoli 254 e 270 del regolamento per lâesecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, coloro i quali sono in possesso della licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la marina mercantile.
Analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per lâacquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.
Lâesonero ha luogo a seguito di richiesta scritta, fatta dagli interessati allâUfficio di collocamento competente, allâatto del loro avviamento al lavoro.
LâUfficio di collocamento ha facoltĂ di richiedere la esibizione delle certificazioni relative.
Le ore destinate allâinsegnamento complementare, dal quale gli apprendisti sono stati esonerati, vengono utilizzate nellâimpresa per lâaddestramento pratico.
Art. 32
Lâinsegnamento complementare per gli apprendisti, che non hanno la licenza elementare superiore, è integrato con nozioni elementari di cultura generale e di educazione civica.
Art. 33
I programmi relativi ai corsi di insegnamento complementare possono prevedere, in relazione alla durata dellâapprendistato stabilita per le varie categorie professionali, lâeffettuazione di uno, ovvero di piĂš corsi.
Art. 34
Fino a quando il corso di insegnamento complementare non sia stato istituito, e nellâintervallo tra un corso e quello successivo, le ore destinate allâinsegnamento complementare sono utilizzate nellâimpresa per lâaddestramento pratico.
Lâintervallo tra un corso e quello successivo non può in ogni caso superare i sei mesi.
Art. 35
Per ogni corso è consentita, di massima, la partecipazione di non piÚ di trenta apprendisti.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, hanno facoltĂ di consentire lâistituzione di corsi misti nelle localitĂ ove non è possibile lâistituzione di corsi omogenei per lâesiguitĂ del numero degli apprendisti esistenti.
Art. 36
Gli imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze, formulano, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, le proposte relative ai corsi di insegnamento complementare, che possono essere effettuati nellâazienda.
Le aziende, anche artigiane, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente consorziarsi al fine di promuovere lâistituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze.
Le proposte di istituzione dei corsi di cui ai commi precedenti sono presentate, entro il 31 maggio di ciascun anno, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.
Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano corsi di insegnamento complementare, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione invitano le autoritĂ scolastiche locali e gli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative.
Art. 37
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in relazione ai corsi di insegnamento complementare aziendali o interaziendali e a quelli da effettuarsi dalle scuole di Stato e dagli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, predispongono il piano annuale provinciale dei corsi di insegnamento complementare e lo inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lâapprovazione.
Per le Regioni a statuto speciale i piani provinciali sono inoltrati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a cura degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentito il competente organo regionale.
Art. 38
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, entro il mese successivo a quello nel quale è stata disposta lâapprovazione, stabiliscono, sentiti gli imprenditori interessati e gli organizzatori dei corsi, la data di inizio, nonchè il diario settimanale di ciascun corso.
Fermo restando il limite di orario giornaliero previsto dallâart. 10 della legge, può essere consentito che, in relazione a comprovate esigenze, lâinsegnamento complementare si effettui in ore diverse da quelle destinate alla normale attivitĂ .
Art. 39
Gli apprendisti sono avviati ai corsi di insegnamento complementare dallâinizio dellâattivitĂ dei corsi stessi.
Qualora lâassunzione al lavoro abbia avuto luogo in data posteriore al primo mese di attivitĂ dei corsi, lâUfficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, può disporre lâavviamento ai corsi, previa valutazione, da parte del personale preposto ai corsi stessi, delle cognizioni teoriche e professionali degli interessati.
Art. 40
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro lâapprendista può non interrompere la partecipazione al corso annuale di insegnamento complementare, al quale sia stato avviato, semprechè tale corso non si svolga a cura dellâimpresa che ha operato la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 41
La vigilanza sullâinsegnamento complementare degli apprendisti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dellâIspettorato del lavoro.
Le ispezioni ordinarie, da effettuarsi presso le sedi in cui i corsi si svolgono, hanno luogo almeno ogni sei mesi.
Titolo sesto
FINANZIAMENTO DEI CORSI E SOVVENZIONAMENTODEI CENTRI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Art. 42
Gli enti che organizzano i corsi di insegnamento complementare, ai sensi dellâultimo comma dellâart. 36 del presente regolamento, possono ottenere il relativo finanziamento sulla gestione speciale, di cui allâart. 20 della legge, istituita in seno al Fondo per lâaddestramento professionale dei lavoratori, di cui allâart. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.
I centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono ottenere, a carico della gestione speciale di cui al comma precedente, un sovvenzionamento annuale in relazione agli esami psicofisiologici di cui allâart. 5 della legge e 10 del presente regolamento.
Art. 43
Ai finanziamenti ed ai sovvenzionamenti di cui allâultimo comma dellâart. 20 della legge si provvede mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.




