Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2018
(Gazz. Uff., 7 giugno 2018, n. 130)
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2018 â Disciplina del contributo denominato Sport Bonus
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del contributo, sotto forma di credito dâimposta di cui allâart. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dellâanno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorchè destinati ai soggetti concessionari.
Art. 2
Ambito soggettivo
1. Il contributo introdotto dallâart. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, denominato ÂŤSport bonusÂť, è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonchĂŠ alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Art. 3
Ambito oggettivo
1. Lo Sport bonus è riconosciuto, nel limite del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dellâanno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonchĂŠ di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, come definiti dallâart. 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ancorchè in regime di concessione amministrativa.
Art. 4
ModalitĂ di effettuazione delle erogazioni liberali
1. Ai fini del riconoscimento dello Sport bonus, le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
(i) bonifico bancario;
(ii) bollettino postale;
(iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;
(iv) assegni bancari e circolari.
Art. 5
Ottenimento del beneficio
1. Lâimporto di cui allâart. 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e lo Sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.
2. Chiunque intenda usufruire dello sport bonus ne fa richiesta allâUfficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dallâapertura di ciascuna finestra. La richiesta è effettuata mediante invio per posta elettronica certificata di apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, nel quale sono indicati lâimporto dellâerogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario.
3. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, lâUfficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale lâelenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino allâesaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga lâimporto indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dĂ comunicazione allâUfficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e lâammontare della donazione.
4. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni lâUfficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale lâelenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.
5. Qualora lâammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilitĂ della finestra di riferimento e vi siano delle richieste inviate ai sensi del comma 2 rimaste insoddisfatte, lâUfficio per lo sport pubblica, contestualmente allâelenco di cui al comma precedente, quello degli ulteriori soggetti ammessi, sino allâesaurimento delle risorse disponibili.
Questi, ove ancora interessati, erogano entro dieci giorni lâimporto indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dĂ comunicazione nei successivi dieci giorni allâUfficio per lo sport secondo le modalitĂ indicate al comma 3. Accertata la corrispondenza delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al periodo precedente con quelle della relativa richiesta, lâUfficio per lo sport pubblica entro dieci giorni sul proprio sito internet istituzionale lâelenco degli ulteriori soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.
6. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.
7. Gli elenchi formati dallâUfficio per lo sport ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono pubblicati con la sola indicazione del numero seriale di ciascuna richiesta.
Art. 6
Fruizione del credito dâimposta
1. Il credito dâimposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dellâUfficio per lo sport dellâelenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dellâart. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle entrate, pena il rifiuto dellâoperazione di versamento. Lâammontare del credito dâimposta utilizzato in compensazione non deve eccedere lâimporto concesso dallâUfficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito dâimposta, lâUfficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dellâelenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto elenco allâAgenzia delle entrate, con modalitĂ telematiche definite dâintesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e lâimporto del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonchĂŠ le eventuali variazioni e revoche.
2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilitĂ speciale n. 1778 ÂŤAgenzia delle entrate â Fondi di bilancioÂť, aperta presso la Banca dâItalia.
3. Il credito dâimposta di cui al presente decreto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive e è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude lâutilizzo.
Art. 7
Cause di revoca e procedure di recupero del credito dâimposta illegittimamente fruito
1. Il credito dâimposta è revocato nel caso in cui venga accertata lâinsussistenza di uno dei requisiti previsti.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
3. LâAgenzia delle entrate trasmette allâUfficio per lo sport, con modalitĂ telematiche e secondo termini definiti dâintesa, lâelenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito dâimposta, con i relativi importi.
4. Qualora lâAgenzia delle entrate accerti, nellâambito dellâordinaria attivitĂ di controllo, lâeventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito dâimposta di cui al presente decreto, la stessa ne dĂ comunicazione in via telematica allâUfficio per lo sport, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dellâart. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Art. 8
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarĂ trasmesso ai competenti organi di controllo e verrĂ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





