Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, n. 101694
(Gazz. Uff., 19 luglio 2016, n. 167)
Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane
Articolo 1
Tempi di realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
1. Al fine di definire la metodologia di indagine, i contenuti, le tempistiche e le modalitĂ di rilascio dei dati del censimento permanente, entro il 31 dicembre 2017 1âIstat effettua le attivitĂ preparatorie di cui allâart. 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi comprese le indagini pilota e le sperimentazioni necessarie allâintroduzione dello stesso censimento, nei limiti dei complessivi stanziamenti giĂ autorizzati dallâart. 50, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Per lo svolgimento del censimento permanente, lâIstat utilizza metodi statistici in conformitĂ dei criteri tecnici previsti dallâart. 4, comma 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Il primo ciclo di indagini campionarie è completato dallâIstat per il rilascio dei dati relativi al 2021.
Articolo 2
AttivitĂ funzionali al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
1. Per le esigenze connesse allo svolgimento del censimento permanente della popolazione, ciascun comune gestisce e aggiorna il piano topografico e il piano ecografico con riferimento al territorio di propria competenza e ne assicura lâadozione per gli adempimenti di competenza, con particolare riguardo alle funzioni di anagrafe e di stato civile.
2. Mediante istruzioni tecniche, lâIstat definisce tempi e modalitĂ operative per lâaggiornamento dei piani topografici ed ecografici e convalida la conformitĂ degli aggiornamenti effettuati rispetto a quanto specificato nelle istruzioni tecniche emanate.
3. Con riferimento e nellâambito della formazione del piano ecografico, il comune assegna a ciascuna area di circolazione una propria distinta denominazione nonchĂŠ un numero civico progressivo a ciascun accesso ad essa appartenente secondo le direttive tecniche emanate dallâIstat e volte a rendere massima lâidentificabilitĂ dellâarea di circolazione cui il nome si riferisce e dei numeri civici ad essa appartenenti.
Articolo 3
Definizioni relative allâAnncsu
1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) Anncsu: Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane;
b) piano topografico: ripartizione del territorio comunale in localitĂ e sezioni di censimento, come definite dallâIstat ai sensi del Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
c) piano ecografico: informazioni sulle aree di circolazione presenti nel territorio comunale, ovvero su ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilitĂ e su ciascun numero civico ad essa appartenente;
d) area di circolazione: ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilitĂ ;
e) specie dellâarea di circolazione: denominazione urbanistica generica che identifica la tipologia di area di circolazione (via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, lungomare, campiello, salita e simili);
f) denominazione dellâarea di circolazione: indica il nome proprio assegnato a ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla circolazione;
g) area di circolazione urbana: ogni porzione di area di circolazione, contenuta in un centro abitato o nucleo abitato o localitĂ produttiva, come delimitata dalle basi territoriali approvate dallâIstat e intesa come ripartizione del territorio di ciascun comune in sezioni di censimento e localitĂ , nonchĂŠ ogni porzione di area di circolazione, esterna ai centri, ai nuclei abitati e alle localitĂ produttive come sopra definiti, dalla quale si abbia accesso a una o piĂš abitazioni, fabbricati o altri immobili destinati o meno allâesercizio di attivitĂ professionali o produttive;
h) stradario comunale: elenco delle aree di circolazione urbana di ciascun comune di cui al regolamento anagrafico della popolazione residente;
i) indirizzario comunale: elenco dei numeri civici appartenenti a ciascuna area di circolazione urbana, comprensivo dellâindicazione della sezione di censimento.
Articolo 4
Istituzione dellâAnncsu
1. LâAnncsu, realizzato dallâIstat e dallâAgenzia delle entrate, costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali, fatta salva la normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma Valle dâAosta/Vallee dâAoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Lâaggiornamento dellâAnncsu è di competenza dei comuni che si possono avvalere della regione o della provincia autonoma, quale intermediario infrastrutturale tra il livello centrale e locale, previa sottoscrizione di specifici accordi di servizio tra regione, Istat, Agenzia delle entrate e comuni, per i servizi di cui allâart. 8, comma 2, in particolare per le regioni che hanno implementato sistemi di interoperabilitĂ tra sistemi centrali e regionali in ambito catastale. Dallâattuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le amministrazioni interessate provvedono nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, lâIstat e lâAgenzia delle entrate realizzano lâinfrastruttura tecnologica dellâAnncsu. Nei successivi sessanta giorni ciascun comune comunica il nominativo e i riferimenti del responsabile preposto alla tenuta dello stradario e indirizzario comunale, abilitato alle funzionalitĂ di inserimento e di modifica dei dati, utilizzando gli appositi servizi messi a disposizione nellâAnncsu. La successiva designazione di un nuovo responsabile o la variazione dei riferimenti del responsabile giĂ nominato sono comunicate entro sessanta giorni.
Articolo 5
Dati contenuti nellâAnncsu
1. LâAnncsu contiene:
a) le informazioni relative a specie, denominazione e codifica di ciascuna area di circolazione urbana;
b) le informazioni relative alla lista, codifica, georiferimento dei numeri civici ad essa appartenenti, nonchĂŠ il codice identificativo unico nazionale di ciascuna area di circolazione urbana.
2. Lâelenco dettagliato delle variabili e delle loro definizioni è stabilito da una o piĂš istruzioni tecniche adottate dallâIstat dâintesa con lâAgenzia delle entrate, sentita lâANCI, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Articolo 6
ModalitĂ di conferimento dei dati e attivazione dellâAnncsu
1. I dati degli stradari e indirizzari comunali sono conferiti allâAnncsu secondo le modalitĂ di seguito indicate:
a) lâIstat mette a disposizione dellâAgenzia delle entrate i dati degli stradari e indirizzari rilevati a livello comunale nel corso del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
b) lâAgenzia delle entrate inserisce i dati di cui alla lettera a) nellâinfrastruttura tecnologica dellâAnncsu;
c) i comuni provvedono, ove necessario e secondo le modalitĂ e i tempi stabiliti dallâIstat, sentita lâANCI, con istruzioni tecniche, a integrare e modificare le informazioni contenute nellâAnncsu con quelle del proprio stradario e indirizzario, certificandone lâaccuratezza e la completezza;
d) per i comuni situati nella regione autonoma Valle dâAosta/Vallee dâAoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano lâinfrastruttura tecnologica di cui al comma 1, lettera b), garantisce che i dati degli stradari e degli indirizzi siano riportati nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche, in conformitĂ a quanto previsto dallâart. 13.
2. Lâattivazione dellâAnncsu avviene, per ciascun comune, a completamento delle attivitĂ di cui al comma 1.
3. Le date di attivazione dellâAnncsu per ciascun comune sono pubblicate sui siti istituzionali dellâIstat e dellâAgenzia delle entrate.
4. LâAnncsu recepisce le variazioni dello stradario ed indirizzario di ciascun comune successive alla data di attivazione e ne conserva lâindicazione.
Articolo 7
Obblighi dei comuni
1. I comuni conferiscono i dati richiesti secondo quanto stabilito allâart. 6, comma 1, lettera c).
2. I comuni aggiornano le informazioni contenute nellâAnncsu entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di costituzione di unâarea di circolazione ovvero di variazione della specie, denominazione e numerazione civica di una o piĂš aree di circolazione, secondo le modalitĂ stabilite dallâIstat con istruzioni tecniche.
3. A decorrere dalla data di attivazione dellâAnncsu di cui allâart. 6, comma 2, il comune utilizza nellâambito delle attivitĂ di competenza esclusivamente i dati presenti nellâAnncsu.
Articolo 8
Servizi resi disponibili dellâAnncsu ai comuni
1. Al fine di consentire la gestione dei dati di propria competenza, attraverso lâAnncsu sono resi disponibili ai comuni i seguenti servizi:
a) comunicazione e modifica del responsabile;
b) certificazione dei dati del proprio stradario ed indirizzario;
c) inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati del proprio stradario ed indirizzario;
d) verifica della rispondenza di indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dallâIstat;
e) consultazione puntuale e massiva dei propri dati.
2. I servizi di cui al comma 1 comprendono il servizio per lâinteroperabilitĂ tra lâAnncsu e le banche dati comunali, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 9
Servizi di accesso allâAnncsu
1. Attraverso lâAnncsu sono resi disponibili ai soggetti di cui allâart. 10 i seguenti servizi:
a) consultazione ed estrazione di dati;
b) verifica della rispondenza degli indirizzi a quelli contenuti nellâAnncsu;
c) verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dallâIstat.
2. LâIstat e lâAgenzia delle entrate definiscono modalitĂ e tempi di erogazione di ulteriori tipi di servizi resi dallâAnncsu, dandone comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Articolo 10
Accesso ai servizi
1. Fermo restando quanto previsto dallâart. 8, comma 2, lâAnncsu garantisce lâerogazione dei servizi di interoperabilitĂ con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui allâart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i gestori dei servizi postali possono accedere ai servizi di cui allâart. 9, comma 1, lettere a), b) e c), in coerenza con le modalitĂ e le specifiche tecniche previste allâart. 11.
3. I soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono accedere al servizio di consultazione ed estrazione di cui allâart. 9, comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 accedono ai servizi secondo le modalitĂ e le specifiche tecniche previste allâart. 11.
Articolo 11
Specifiche tecniche
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, lâIstat e lâAgenzia delle entrate, sentita lâANCI, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definiscono con provvedimento interdirigenziale e pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le specifiche tecniche e le modalitĂ di accesso ai servizi erogati dallâAnncsu. Le eventuali variazioni sono rese note con le medesime modalitĂ almeno quattro mesi prima della loro efficacia.
Articolo 12
Comunicazione e trattamento dei dati
1. Ai dati raccolti nellâeffettuazione delle attivitĂ di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e alle informazioni raccolte ai fini della gestione dellâAnncsu si applicano gli articoli 8, 9 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Le operazioni previste dal presente decreto che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellâambito del sistema statistico nazionale (allegato A3 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Articolo 13
Comunicazione e trattamento dei dati
1. Restano salve per la Regione autonoma Valle dâAosta/Vallee dâAoste e per le Province autonome di Trento e Bolzano, le competenze in materia di toponomastica, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo e sullâuso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute, con particolare riguardo alle specie e alle denominazioni delle aree di circolazione di cui allâart. 3, comma 1, lettere e) e f), attribuite in lingua diversa dallâitaliano.






