Decreto Ministero dellâEconomia e delle Finanze, 3 ottobre 2014, n. 205
(Gazz. Uff. 6 marzo 2015, n. 54)
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) âlegge assegniâ: il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
b) âCADâ: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dellâamministrazione digitale;
c) âregolamento della Banca dâItaliaâ: il regolamento di cui allâarticolo 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) ânegoziatoreâ: la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui lâassegno è girato per lâincasso;
e) âtrattarioâ: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui è detenuto il conto di traenza dellâassegno;
f) âemittenteâ: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso lâassegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dellâemissione;
g) âimmagine dellâassegnoâ: copia per immagine dellâassegno, su supporto informatico, di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera i-ter) del CAD, conforme allâoriginale cartaceo ai sensi di quanto previsto dallâarticolo 66 della legge assegni.
Art. 2 Presentazione in forma elettronica dellâassegno
1. Ai sensi dellâarticolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il negoziatore può presentare lâassegno al pagamento in forma elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca dâItalia.
2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario o lâemittente ricevono dal negoziatore lâimmagine dellâassegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca dâItalia.
3. Ai fini del comma 1, si ha altresĂŹ presentazione in forma elettronica quando â nei casi e in conformitĂ a quanto stabilito dal regolamento della Banca dâItalia â il trattario o lâemittente ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo regolamento.
4. Gli assegni girati per lâincasso lâultimo giorno utile, secondo quanto previsto dallâarticolo 32 della legge assegni, possono essere presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalitĂ di cui al comma 2.
Art. 3 Tempi
1. Il negoziatore presenta lâassegno al pagamento al trattario o allâemittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui lâassegno gli è stato girato per lâincasso.
2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire controlli di regolaritĂ del titolo, è tenuto a trasmettere al trattario o allâemittente, su richiesta di questi ultimi, lâimmagine dellâassegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
3. Resta fermo quanto previsto dallâarticolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
Art. 4 Protesto e constatazione equivalente 1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca dâItalia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca dâItalia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dellâimmagine dellâassegno e delle informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento della Banca dâItalia, copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento.
4. Il regolamento della Banca dâItalia può prevedere che per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti in essere con modalitĂ diverse da quella telematica.
5. Il regolamento della Banca dâItalia può dettare disposizioni per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.
Art. 5 Sicurezza
1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi in grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dellâassegno al pagamento secondo quanto disciplinato dal regolamento della Banca dâItalia.
2. Con il regolamento della Banca dâItalia possono essere definiti requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine di garantire la sicurezza e la correttezza del processo di acquisizione e trasmissione dellâimmagine dellâassegno in forma elettronica.
Art. 6 Dematerializzazione e conservazione degli assegni
1. Ai sensi di quanto previsto dallâarticolo 66, comma 2, della legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilitĂ , può incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando lâimmagine dellâassegno.
2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1 dispongano della competenza, della capacitĂ e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonchĂŠ dei requisiti eventualmente previsti dal regolamento della Banca dâItalia, per esercitare in maniera professionale e affidabile le attivitĂ di cui al comma 1. Tali soggetti svolgono le predette attivitĂ nel rispetto degli standard nazionali e internazionali di riferimento e in conformitĂ con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per lâattuazione dello stesso.
3. Il regolamento della Banca dâItalia può dettare disposizioni volte a disciplinare le caratteristiche dellâattivitĂ di trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonchĂŠ i requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.
4. Lâimmagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui allâarticolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformitĂ con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per lâattuazione dello stesso.
5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della Banca dâItalia, gli assegni cartacei sono conservati per un periodo di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
6. Il regolamento della Banca dâItalia può prevedere lâutilizzo di uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per lâattuazione dello stesso.
Art. 7 Disposizioni di attuazione
1. Il regolamento della Banca dâItalia detta le regole tecniche per lâattuazione del presente regolamento.
Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca dâItalia.
3. Il regolamento della Banca dâItalia può prevedere adeguate modalitĂ temporali per lâefficacia delle norme in esso contenute aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.
Il presente regolamento sarĂ trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.






