Decreto del Ministero dellâInterno 31 agosto 2017
(Gazz. Uff., 10 ottobre 2017, n. 237)
Decreto del Ministero dellâInterno 31 agosto 2017
Determinazione degli importi dellâindennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.
Articolo 1
Determinazione dellâindennizzo
1. Gli importi dellâindennizzo di cui allâart. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:
a) per il reato di omicidio, nellâimporto fisso di euro 7.200, nonchĂŠ, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nellâimporto fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
b) per il reato di violenza sessuale di cui allâart. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravitĂ , nellâimporto fisso di euro 4.800;
c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.
Articolo 2
ModalitĂ di erogazione dellâindennizzo
1. Gli importi dellâindennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarietĂ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dellâusura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti nei limiti delle disponibilitĂ previste dallâart. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui allâart. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati allâentrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dellâinterno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietĂ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dellâusura e dei reati intenzionali violenti per le finalitĂ di cui allâart. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
2. In caso di disponibilitĂ finanziaria insufficiente nellâanno di riferimento, è consentito agli aventi diritto allâindennizzo, negli anni successivi, lâaccesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nellâanno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potrĂ procedere allâerogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.
Articolo 3
Disciplina transitoria
1. Nelle more dellâadozione delle disposizioni di adeguamento di cui allâart. 14, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, art. 7, e nel titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Articolo 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarĂ trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





