Decreto Ministro dello Sviluppo Economico, 20 dicembre 2013
(Gazz. Uff., 24 gennaio 2014, n. 19)
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato allâaccettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte
dellâutilizzatore, che non finanzia lâacquisto ma consente lâaddebito in tempo reale;
b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso lâutilizzo di una determinata carta di pagamento;
c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dellâarticolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei allâattivitĂ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato allâ accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente lâaccettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie,
in aggiunta a quella âa banda magneticaâ o a âmicrochipâ.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Lâobbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui allâarticolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui allâarticolo 1, lettera d), per lâacquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, lâobbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui allâarticolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attivitĂ di vendita di prodotti e prestazione
di servizi il cui fatturato dellâanno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.
Art. 3 Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dellâarticolo 2 del presente decreto.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta lâestensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento
elettronici anche con tecnologie mobili.
3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giordalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





