Decreto ministeriale Ministero dellâInterno 4 giugno 2010, n. 46155
(Gazz. Uff., 11 giugno 2010, n. 134)
ModalitĂ di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dallâarticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallâarticolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le modalitĂ di svolgimento del test
di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previsto dallâart. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il ÂŤTesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellâimmigrazione e norme sulla condizione dello stranieroÂť, di seguito Testo unico.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dellâ art. 9 del Testo unico, ed ai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacitĂ di apprendimento linguistico derivanti dallâetĂ , da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Art. 2 Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana
1. Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio dâEuropa.
2. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana, conforme al livello indicato al comma 1, lo straniero effettua uno apposito test, secondo le modalitĂ indicate dallâart. 3.
Art. 3 ModalitĂ di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana
1. Lo straniero presenta, con modalitĂ informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilitĂ , lâindicazione delle generalitĂ del richiedente, i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del documento valido per lâespatrio, e lâindirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova.
2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, lâora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.
3. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalitĂ informatiche, ed è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacitĂ di interazione, in conformitĂ ai parametri adottati, per le specifiche abilitĂ , dagli Enti di certificazione di cui allâart. 4, comma 1, lettera a). Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione compreso tra quelli indicati allâart. 4, comma 1, lettera a), a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dellâinterno. Alla stipula della convenzione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno lâottanta per cento del punteggio complessivo.
4. A richiesta dellâinteressato il test di cui al comma 3 può essere svolto con modalitĂ scritte di tipo non informatico, fermi restando lâidentitĂ del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalitĂ informatiche.
5. Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno. In caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, previa richiesta presentata ai sensi del comma 1.
Art. 4 ModalitĂ ulteriori per lâaccertamento della conoscenza della lingua italiana
1. Fermo restando quanto previsto dallâart. 2, comma 1, non è tenuto allo svolgimento del test di cui allâart. 3 lo straniero:
a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio dâEuropa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, indicati nellâallegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per lâistruzione degli adulti di cui allâart. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio dâEuropa;
c) che ha ottenuto, nellâambito dei crediti maturati per lâaccordo di integrazione di cui allâart. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio dâEuropa;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui allâart. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per lâistruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una UniversitĂ italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
e) che è entrato in Italia ai sensi dellâart. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attivitĂ indicate nelle disposizioni medesime.
2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta dallâart. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.
3. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacitĂ di apprendimento linguistico derivanti dallâetĂ , da patologie o handicap, di cui allâart. 1, comma 3, lettera b), allega la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla documentazione richiesta dallâart. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 5 Verifica dellâesito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
1. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, la questura verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana indicato allâart. 2, comma 1, attraverso il riscontro dellâesito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno, di cui allâart. 3, comma 5.
2. Nei casi previsti dallâart. 4, comma 1, lettere a), b), e d), la verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla questura attraverso il riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dallâart. 4, comma 1, lettere c) ed e) attraverso lâaccertamento delle condizioni o dei titoli dichiarati dallo straniero.
Art. 6 Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per lâimmigrazione
1. Il prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui allâart. 3, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.
2. I consigli territoriali per lâimmigrazione di cui allâart. 3, comma 6, del Testo unico, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dellâassistenza agli immigrati, nellâambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalitĂ di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui allâart. 3.
Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Dallâattuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto sarĂ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
All.1 Allegato A (art. 4, comma1, lettera a)
Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca:
1) UniversitĂ degli studi di Roma Tre;
2) UniversitĂ per stranieri di Perugia;
3) UniversitĂ per stranieri di Siena;
4) SocietĂ Dante Alighieri.




