Decreto Ministero Lavori Pubblici, 2 agosto 1969
(Gazz. Uff., 27 agosto, 1969 n. 218)
Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, sono considerate abitazioni di lusso:
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
Art. 2
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
Art. 4
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Art. 5
Le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
Art. 6
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
Art. 7
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Art. 8
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art. 9
Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
Art. 11
I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
| Caratteristiche delle abitazioni di lusso | |
|---|---|
| Caratteristica di lusso | Specificazione della caratteristica |
| a) Superficie dell’appartamento | Superficie utile complessiva superiore a mq. 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine. |
| b) Terrazze a livello coperte, scoperte e balconi | Quando la loro superficie utile scoperte e balconi complessiva supera mq. 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana. |
| c) Ascensori | Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati. |
| d) Scala di servizio | Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi. |
| e) Montacarichi o ascensore di servizio | Quando sono a servizio di meno di 4 piani. |
| f) Scala principale | a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm. 170 di media; b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato. |
| g) Altezza libera netta del piano | Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori. |
| h) Porte di ingresso agli appartanenti | a) in legno pregiato o massello e lastronato; b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato; c) con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse. |
| i) Infissi interni | Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale. |
| l) Pavimenti | Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell’appartamento: a) in materiale pregiato; b) con materiali lavorati in modo pregiato. |
| m) Pareti | Quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati; b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati. |
| n) Soffitti | Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. |
| o) Piscina | Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. |
| p) Campo da tennis | Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. |






