Cassazione civile, sez. V tributaria, 29 marzo 2025, n. 8280

Riduzione dell’IMU per lo stato di inagibilità e inutilizzabilità degli immobili, anche in assenza di dichiarazione specifica.

La riduzione dell’IMU in ragione dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità dell’immobile (art. 1, c. 747 lett. b della Legge 160/2019) può essere riconosciuta in base al principio di buona fede e di leale collaborazione tra le contribuente ed ente pubblico, anche in assenza di specifica dichiarazione, purchè lo stato di inagibilità sia noto al Comune. Occorre quindi la prova della conoscenza da parte dell’ente impositore della conoscenza dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento.

Già precedentemente Cass., Sez. trib., 10 giugno 2015 n. 12015, ha individuato il fondamento della riduzione del tributo, anche se non chiesta dal contribuente, nel principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, per cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. Principio riaffermato da Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2021 n. 1263 per cui “è da escludersi il pagamento dell'IMU in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (legge. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 4)”.

La controversia di cui alla sentenza in commento ha riguardato il parziale pagamento dell’IMU per l’anno 2012 richiesto dal Comune ad una società per un complesso industriale. La Commissione tributaria regionale Abruzzo aveva rigettato l’appello della contribuente, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dal Comune. La società proprietaria dell’opificio ha impugnato la sentenza in Cassazione, sollevando quattro motivi di censura.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Commissione tributaria regionale. La Corte ha stabilito che la contribuente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la permanenza delle condizioni di inagibilità del complesso immobiliare per l’anno 2012.
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di impugnazione per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto dell’avviso di accertamento contestato.
La seconda censura è stata respinta perché la contribuente non ha dimostrato la permanenza delle condizioni di inagibilità del bene per l’anno 2012.
La terza e quarta doglianza, relative alla prova dello stato di inagibilità, sono state rigettate poiché la Corte ha confermato che l’onere della prova spetta al contribuente.

Art. 1,  comma 747 lettera b) della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019)

747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
[...]
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Cassazione civile, sez. V tributaria, 29 marzo 2025, n. 8280