Cassazione civile, sez. V tributaria, Ord. 24 settembre 2026, n. 25755
IMU area edificabile: i vincoli incidono sul valore e le sanzioni non si trasmettono agli eredi
Le sanzioni IMU non si trasmettono agli eredi del contribuente deceduto, mentre i vincoli urbanistici specifici che gravano su unâarea edificabile possono incidere sul suo valore venale, ma non ne escludono necessariamente lâedificabilitĂ . Ă quanto stabilito dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con lâordinanza 24 settembre 2026, n. 25755.
La pronuncia affronta due questioni di particolare interesse in materia di IMU sulle aree edificabili: da un lato, il rapporto tra vincoli urbanistici, edificabilitĂ e determinazione del valore imponibile; dallâaltro, la sorte delle sanzioni tributarie in caso di morte del contribuente.
La Corte ha ribadito che i vincoli specifici, comprese determinate limitazioni derivanti dalla pianificazione urbanistica, non eliminano di per sĂŠ la natura edificabile dellâarea, ma possono essere considerati nella determinazione del valore venale ai fini IMU. Diversamente, i vincoli assoluti possono escludere lâedificabilitĂ .
Quanto alle sanzioni, invece, trova applicazione lâart. 8 del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui lâobbligazione relativa alle sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi.
Il caso: accertamento IMU su unâarea edificabile
La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento IMU relativi alle annualitĂ 2012 e 2013, emessi da un Comune nei confronti del proprietario di unâampia area classificata come edificabile.
Lâente locale aveva determinato il valore imponibile in 75 euro al metro quadrato, prendendo in considerazione una superficie complessiva di circa 156.359 metri quadrati. Per lâanno 2013 il Comune aveva successivamente ridotto il valore a 37,50 euro al metro quadrato.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente. In secondo grado, invece, la Commissione tributaria regionale dellâEmilia Romagna aveva accolto parzialmente lâimpugnazione, ritenendo applicabile il valore ridotto anche allâannualitĂ 2012.
Secondo il giudice regionale, infatti, non risultava giustificato che la stessa area avesse subito in un solo anno una riduzione del 50% del proprio potenziale edificatorio. La CTR aveva quindi ridotto il valore dellâarea e, conseguentemente, le sanzioni.
Era stata invece confermata la tassazione dellâintera superficie, nonostante la presenza di vincoli urbanistici e obblighi di cessione gratuita riferiti a una parte del terreno.
Vincoli urbanistici: quando unâarea resta edificabile ai fini IMU
La questione centrale riguarda il rapporto tra vincoli urbanistici ed edificabilitĂ dellâarea ai fini IMU.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo con il quale il contribuente sosteneva che una parte del terreno non avrebbe dovuto essere considerata edificabile a causa delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico comunale.
Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, lâedificabilitĂ di unâarea inserita nello strumento urbanistico non viene esclusa dalla presenza di vincoli specifici. Tali vincoli possono, tuttavia, incidere concretamente sulla capacitĂ edificatoria e, di conseguenza, sul valore venale dellâarea ai fini IMU.
Diverso è il caso dei vincoli assoluti di inedificabilità , che possono invece escludere la natura edificabile del terreno. La Corte richiama, in proposito, il precedente di Cass. 18 settembre 2019, n. 23206.
Vincoli specifici e vincoli assoluti: la differenza
La distinzione è particolarmente importante per il calcolo dellâIMU sulle aree edificabili.
Un vincolo specifico non comporta automaticamente la perdita della natura edificabile del terreno. Esso deve essere valutato sotto il profilo della concreta potenzialitĂ edificatoria e può quindi determinare una riduzione del valore venale utilizzabile per il calcolo dellâimposta.
Un vincolo assoluto di inedificabilitĂ , invece, può impedire in radice di considerare il terreno edificabile ai fini dellâimposizione.
La conseguenza pratica è che il contribuente non può necessariamente contestare lâIMU sostenendo che una determinata porzione del terreno è gravata da un vincolo. Può però utilizzare quel vincolo per contestare il valore attribuito dal Comune allâarea edificabile, dimostrando quanto esso incida sulla concreta possibilitĂ di edificazione.
La valutazione dellâarea deve considerare il terreno nel suo complesso
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dai giudici di merito, che avevano considerato lâarea nel suo complesso, senza isolare le singole porzioni in funzione della destinazione che esse avrebbero assunto al termine del processo edificatorio.
Secondo la ricostruzione accolta dalla Cassazione, soltanto allâesito del processo di trasformazione urbanistica è possibile distinguere le aree destinate allâedificazione da quelle destinate alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Nel caso concreto, inoltre, il Comune aveva giĂ tenuto conto delle particolari condizioni dellâarea attraverso una riduzione del 25% del valore, collegata allâonerositĂ delle opere e degli interventi necessari, comprese le opere relative alle casse di laminazione e al verde pubblico. Tale valutazione era stata confermata anche dal consulente tecnico dâufficio.
IMU: la diversa superficie tassata negli anni successivi non è decisiva
Il contribuente aveva inoltre evidenziato che il Comune, per le annualitĂ 2014 e 2015, aveva assoggettato a imposizione una superficie inferiore.
Anche questo argomento non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte di cassazione.
La diversa superficie considerata dal Comune negli anni successivi era infatti fondata su elementi e dati differenti rispetto a quelli utilizzati per la determinazione del valore nelle annualitĂ oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.
Il comportamento tenuto dall'amministrazione comunale in relazione ad annualitĂ diverse, pertanto, non vincola automaticamente la determinazione dellâIMU per gli anni precedenti.
Ogni annualitĂ deve essere valutata sulla base della situazione urbanistica, economica e fattuale esistente al momento rilevante per la determinazione dellâimposta.
Le sanzioni IMU non si trasmettono agli eredi
La parte piĂš rilevante dellâordinanza riguarda la trasmissione delle sanzioni tributarie agli eredi.
Nel corso del giudizio il contribuente era deceduto e le eredi si erano costituite chiedendo, tra lâaltro, che le sanzioni non fossero poste a loro carico.
La Corte di cassazione ha accolto la richiesta, applicando il principio previsto dallâart. 8 del d.lgs. n. 472/1997: lâobbligazione relativa alle sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi.
La disposizione costituisce, secondo la Cassazione, un principio generale collegato al carattere personale della responsabilitĂ per la violazione tributaria, previsto dallâart. 2 dello stesso decreto legislativo.
Cosa succede alle sanzioni tributarie dopo la morte del contribuente
La conseguenza pratica è chiara: la morte del contribuente estingue lâobbligazione relativa alla sanzione tributaria e gli eredi non possono essere chiamati a pagare la sanzione irrogata per una violazione commessa dal defunto.
Il principio è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità , tra cui Cass., Sez. T., 5 settembre 2022, n. 26015.
Ă importante, tuttavia, distinguere le sanzioni tributarie dal debito relativo al tributo.
La non trasmissibilitĂ agli eredi riguarda infatti lâobbligazione sanzionatoria. Non significa che con la morte del contribuente venga automaticamente meno il debito dâimposta. Gli eredi possono quindi essere tenuti a corrispondere le imposte dovute dal defunto secondo le ordinarie regole successorie, mentre non sono tenuti a pagare le sanzioni amministrative tributarie riferibili personalmente al contribuente deceduto.
Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile
Il Comune aveva proposto ricorso incidentale contestando la riduzione del valore dellâarea per lâannualitĂ 2012.
Lâente sosteneva che il valore piĂš elevato attribuito per il 2012 fosse giustificato dalla situazione urbanistica dellâarea e, in particolare, dalla decadenza della scheda del POC verificatasi nel luglio 2012 per il mancato perfezionamento del piano urbanistico attuativo.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
Secondo la Cassazione, il Comune, pur denunciando formalmente la violazione di norme di legge, chiedeva in realtĂ una nuova valutazione degli elementi fattuali posti alla base della decisione di merito.
Una simile operazione non è consentita nel giudizio di legittimità , che non costituisce un ulteriore grado di merito. La Corte richiama, sul punto, anche Cass. 4 luglio 2017, n. 8758.
In particolare, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge previsto dallâart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti giĂ esaminati dal giudice di merito.
Cassazione n. 25755/2026: cosa cambia per IMU ed eredi
Lâordinanza della Corte di cassazione n. 25755 del 24 settembre 2026 offre due indicazioni particolarmente importanti.
La prima riguarda le aree edificabili soggette a IMU: la presenza di vincoli specifici non determina automaticamente lâinedificabilitĂ del terreno. Il vincolo può però essere valorizzato per contestare il valore venale attribuito dal Comune, quando riduce concretamente la potenzialitĂ edificatoria dellâarea.
La seconda riguarda le sanzioni tributarie in caso di morte del contribuente: le sanzioni non passano agli eredi, in applicazione dellâart. 8 del d.lgs. n. 472/1997.
Le principali conseguenze pratiche
- Area edificabile e vincoli: un vincolo specifico non esclude necessariamente lâedificabilitĂ ai fini IMU.
- Valore venale: i vincoli possono incidere sulla determinazione del valore dellâarea e quindi sulla base imponibile IMU.
- Vincoli assoluti: i vincoli assoluti di inedificabilitĂ possono invece escludere la natura edificabile del terreno.
- Morte del contribuente: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi.
- Debito dâimposta: la non trasmissibilitĂ delle sanzioni non comporta automaticamente lâestinzione dellâimposta dovuta dal contribuente deceduto.
- Giudizio di cassazione: non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Conclusioni
Con lâordinanza Cass. civ., sez. tributaria, 24 settembre 2026, n. 25755, la Corte di cassazione conferma che, nellâIMU sulle aree edificabili, la presenza di vincoli urbanistici specifici non determina automaticamente lâesclusione dallâimposizione. Tali vincoli devono essere considerati, piuttosto, nella valutazione della concreta capacitĂ edificatoria e del conseguente valore venale del terreno.
La pronuncia ribadisce inoltre un principio particolarmente rilevante per gli eredi: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi del contribuente deceduto. Lâart. 8 del d.lgs. n. 472/1997 esclude infatti la trasmissione dellâobbligazione sanzionatoria, in coerenza con il principio della responsabilitĂ personale per la violazione tributaria.
Resta invece distinta la posizione relativa al tributo dovuto, che può essere trasmesso agli eredi secondo le regole proprie della successione.
Massima tratta da: Estratto della sentenza
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