Cassazione civile, sez. V tributaria, Ord. 24 settembre 2026, n. 25755

IMU area edificabile: i vincoli incidono sul valore e le sanzioni non si trasmettono agli eredi

Le sanzioni IMU non si trasmettono agli eredi del contribuente deceduto, mentre i vincoli urbanistici specifici che gravano su un’area edificabile possono incidere sul suo valore venale, ma non ne escludono necessariamente l’edificabilità. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 24 settembre 2026, n. 25755.
La pronuncia affronta due questioni di particolare interesse in materia di IMU sulle aree edificabili: da un lato, il rapporto tra vincoli urbanistici, edificabilità e determinazione del valore imponibile; dall’altro, la sorte delle sanzioni tributarie in caso di morte del contribuente.
La Corte ha ribadito che i vincoli specifici, comprese determinate limitazioni derivanti dalla pianificazione urbanistica, non eliminano di per sé la natura edificabile dell’area, ma possono essere considerati nella determinazione del valore venale ai fini IMU. Diversamente, i vincoli assoluti possono escludere l’edificabilità.
Quanto alle sanzioni, invece, trova applicazione l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui l’obbligazione relativa alle sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi.

Il caso: accertamento IMU su un’area edificabile

La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012 e 2013, emessi da un Comune nei confronti del proprietario di un’ampia area classificata come edificabile.
L’ente locale aveva determinato il valore imponibile in 75 euro al metro quadrato, prendendo in considerazione una superficie complessiva di circa 156.359 metri quadrati. Per l’anno 2013 il Comune aveva successivamente ridotto il valore a 37,50 euro al metro quadrato.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente. In secondo grado, invece, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto parzialmente l’impugnazione, ritenendo applicabile il valore ridotto anche all’annualità 2012.
Secondo il giudice regionale, infatti, non risultava giustificato che la stessa area avesse subito in un solo anno una riduzione del 50% del proprio potenziale edificatorio. La CTR aveva quindi ridotto il valore dell’area e, conseguentemente, le sanzioni.
Era stata invece confermata la tassazione dell’intera superficie, nonostante la presenza di vincoli urbanistici e obblighi di cessione gratuita riferiti a una parte del terreno.

Vincoli urbanistici: quando un’area resta edificabile ai fini IMU

La questione centrale riguarda il rapporto tra vincoli urbanistici ed edificabilità dell’area ai fini IMU.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo con il quale il contribuente sosteneva che una parte del terreno non avrebbe dovuto essere considerata edificabile a causa delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico comunale.
Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, l’edificabilità di un’area inserita nello strumento urbanistico non viene esclusa dalla presenza di vincoli specifici. Tali vincoli possono, tuttavia, incidere concretamente sulla capacità edificatoria e, di conseguenza, sul valore venale dell’area ai fini IMU.
Diverso è il caso dei vincoli assoluti di inedificabilità, che possono invece escludere la natura edificabile del terreno. La Corte richiama, in proposito, il precedente di Cass. 18 settembre 2019, n. 23206.

Vincoli specifici e vincoli assoluti: la differenza

La distinzione è particolarmente importante per il calcolo dell’IMU sulle aree edificabili.
Un vincolo specifico non comporta automaticamente la perdita della natura edificabile del terreno. Esso deve essere valutato sotto il profilo della concreta potenzialità edificatoria e può quindi determinare una riduzione del valore venale utilizzabile per il calcolo dell’imposta.
Un vincolo assoluto di inedificabilità, invece, può impedire in radice di considerare il terreno edificabile ai fini dell’imposizione.
La conseguenza pratica è che il contribuente non può necessariamente contestare l’IMU sostenendo che una determinata porzione del terreno è gravata da un vincolo. Può però utilizzare quel vincolo per contestare il valore attribuito dal Comune all’area edificabile, dimostrando quanto esso incida sulla concreta possibilità di edificazione.

La valutazione dell’area deve considerare il terreno nel suo complesso

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dai giudici di merito, che avevano considerato l’area nel suo complesso, senza isolare le singole porzioni in funzione della destinazione che esse avrebbero assunto al termine del processo edificatorio.
Secondo la ricostruzione accolta dalla Cassazione, soltanto all’esito del processo di trasformazione urbanistica è possibile distinguere le aree destinate all’edificazione da quelle destinate alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Nel caso concreto, inoltre, il Comune aveva già tenuto conto delle particolari condizioni dell’area attraverso una riduzione del 25% del valore, collegata all’onerosità delle opere e degli interventi necessari, comprese le opere relative alle casse di laminazione e al verde pubblico. Tale valutazione era stata confermata anche dal consulente tecnico d’ufficio.

IMU: la diversa superficie tassata negli anni successivi non è decisiva

Il contribuente aveva inoltre evidenziato che il Comune, per le annualitĂ  2014 e 2015, aveva assoggettato a imposizione una superficie inferiore.
Anche questo argomento non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte di cassazione.
La diversa superficie considerata dal Comune negli anni successivi era infatti fondata su elementi e dati differenti rispetto a quelli utilizzati per la determinazione del valore nelle annualitĂ  oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.
Il comportamento tenuto dall'amministrazione comunale in relazione ad annualità diverse, pertanto, non vincola automaticamente la determinazione dell’IMU per gli anni precedenti.
Ogni annualità deve essere valutata sulla base della situazione urbanistica, economica e fattuale esistente al momento rilevante per la determinazione dell’imposta.

Le sanzioni IMU non si trasmettono agli eredi

La parte più rilevante dell’ordinanza riguarda la trasmissione delle sanzioni tributarie agli eredi.
Nel corso del giudizio il contribuente era deceduto e le eredi si erano costituite chiedendo, tra l’altro, che le sanzioni non fossero poste a loro carico.
La Corte di cassazione ha accolto la richiesta, applicando il principio previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997: l’obbligazione relativa alle sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi.
La disposizione costituisce, secondo la Cassazione, un principio generale collegato al carattere personale della responsabilità per la violazione tributaria, previsto dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo.

Cosa succede alle sanzioni tributarie dopo la morte del contribuente

La conseguenza pratica è chiara: la morte del contribuente estingue l’obbligazione relativa alla sanzione tributaria e gli eredi non possono essere chiamati a pagare la sanzione irrogata per una violazione commessa dal defunto.
Il principio è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass., Sez. T., 5 settembre 2022, n. 26015.
È importante, tuttavia, distinguere le sanzioni tributarie dal debito relativo al tributo.
La non trasmissibilità agli eredi riguarda infatti l’obbligazione sanzionatoria. Non significa che con la morte del contribuente venga automaticamente meno il debito d’imposta. Gli eredi possono quindi essere tenuti a corrispondere le imposte dovute dal defunto secondo le ordinarie regole successorie, mentre non sono tenuti a pagare le sanzioni amministrative tributarie riferibili personalmente al contribuente deceduto.

Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile

Il Comune aveva proposto ricorso incidentale contestando la riduzione del valore dell’area per l’annualità 2012.
L’ente sosteneva che il valore più elevato attribuito per il 2012 fosse giustificato dalla situazione urbanistica dell’area e, in particolare, dalla decadenza della scheda del POC verificatasi nel luglio 2012 per il mancato perfezionamento del piano urbanistico attuativo.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
Secondo la Cassazione, il Comune, pur denunciando formalmente la violazione di norme di legge, chiedeva in realtĂ  una nuova valutazione degli elementi fattuali posti alla base della decisione di merito.
Una simile operazione non è consentita nel giudizio di legittimità, che non costituisce un ulteriore grado di merito. La Corte richiama, sul punto, anche Cass. 4 luglio 2017, n. 8758.
In particolare, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

Cassazione n. 25755/2026: cosa cambia per IMU ed eredi

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 25755 del 24 settembre 2026 offre due indicazioni particolarmente importanti.
La prima riguarda le aree edificabili soggette a IMU: la presenza di vincoli specifici non determina automaticamente l’inedificabilità del terreno. Il vincolo può però essere valorizzato per contestare il valore venale attribuito dal Comune, quando riduce concretamente la potenzialità edificatoria dell’area.
La seconda riguarda le sanzioni tributarie in caso di morte del contribuente: le sanzioni non passano agli eredi, in applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997.

Le principali conseguenze pratiche

  • Area edificabile e vincoli: un vincolo specifico non esclude necessariamente l’edificabilitĂ  ai fini IMU.
  • Valore venale: i vincoli possono incidere sulla determinazione del valore dell’area e quindi sulla base imponibile IMU.
  • Vincoli assoluti: i vincoli assoluti di inedificabilitĂ  possono invece escludere la natura edificabile del terreno.
  • Morte del contribuente: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi.
  • Debito d’imposta: la non trasmissibilitĂ  delle sanzioni non comporta automaticamente l’estinzione dell’imposta dovuta dal contribuente deceduto.
  • Giudizio di cassazione: non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti giĂ  accertati nei precedenti gradi di giudizio.

Conclusioni

Con l’ordinanza Cass. civ., sez. tributaria, 24 settembre 2026, n. 25755, la Corte di cassazione conferma che, nell’IMU sulle aree edificabili, la presenza di vincoli urbanistici specifici non determina automaticamente l’esclusione dall’imposizione. Tali vincoli devono essere considerati, piuttosto, nella valutazione della concreta capacità edificatoria e del conseguente valore venale del terreno.
La pronuncia ribadisce inoltre un principio particolarmente rilevante per gli eredi: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi del contribuente deceduto. L’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997 esclude infatti la trasmissione dell’obbligazione sanzionatoria, in coerenza con il principio della responsabilità personale per la violazione tributaria.
Resta invece distinta la posizione relativa al tributo dovuto, che può essere trasmesso agli eredi secondo le regole proprie della successione.

Massima tratta da: Estratto della sentenza

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