Decreto legislativo13 dicembre 2010, n. 212

(Gazz. Uff. 15 dicembre 2010 n. 292 – Suppl. Ord. n. 276)

Art. 1
Abrogazioni espresse
1. A decorrere dal 16 dicembre 2010, le disposizioni legislative elencate nell’allegato al presente decreto sono o restano abrogate ai sensi dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.