Cassazione civile, sez. I, 9 agosto 2019, n. 21228

Assegno divorzile: addio al “tenore di vita”, spazio alla funzione compensativo-perequativa

Con l’ordinanza n. 21228 del 9 agosto 2019, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna sui criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile, traducendo in concreti passaggi applicativi i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018. La decisione è di sicuro interesse per gli operatori del diritto di famiglia perché chiarisce, con linearità, come il giudice di merito debba oggi articolare il proprio accertamento dopo il definitivo tramonto del criterio del “tenore di vita”.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 aprile 2017 — quindi pronunciata prima del revirement giurisprudenziale del maggio 2017 — aveva confermato l’assegno divorzile di 300 euro mensili posto a carico dell’ex marito, ufficiale della Guardia di Finanza, in favore della ex moglie. La motivazione si fondava ancora sul tradizionale parametro del tenore di vita endoconiugale: poiché la donna, dopo aver lasciato l’attività di parrucchiera per dedicarsi alla famiglia, aveva ripreso solo un’attività modesta presso la propria abitazione, non avrebbe potuto mantenere il livello di vita precedente, pur essendo proprietaria di tre immobili (uno adibito ad abitazione, due suscettibili di essere messi a reddito).
Il ricorso per cassazione del F. denunciava la violazione dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970 e l’omessa valutazione del nuovo onere familiare derivante dalla nascita di un figlio da una successiva relazione.

Dal “tenore di vita” alla doppia funzione dell’assegno

La Cassazione ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale, ricordando che:

  • con Cassazione n. 11504/2017 è stato abbandonato l’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite del 1990, secondo cui il giudizio di adeguatezza dei mezzi andava parametrato al tenore di vita matrimoniale, in favore del criterio dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente;
  • con Cassazione, Sezioni Unite, n. 18287/2018 è stato riconosciuto all’assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, anche una funzione compensativo-perequativa, da applicarsi quando lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia riconducibile alle scelte comuni e ai ruoli endofamiliari assunti durante il matrimonio.

La Corte sottolinea, però, che le Sezioni Unite non hanno operato un’inversione di tendenza rispetto al 2017: il principio centrale resta quello per cui «quod vides perisse perditum ducas», sicché nessun ex coniuge può pretendere di mantenere il tenore di vita precedente, atteso che il vincolo matrimoniale è ormai pienamente reversibile e ciascuno è chiamato a provvedere al proprio mantenimento secondo un principio di autoresponsabilità.

La griglia operativa per il giudice di merito

Il vero contributo dell’ordinanza è la sequenza analitica che il giudice deve seguire nell’esaminare la domanda di assegno divorzile:

  1. Verificare la sussistenza di una rilevante disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi all’esito del divorzio: se non c’è disparità, o se questa non è rilevante, l’assegno non è dovuto.
  2. Accertare la (non) autosufficienza economica del coniuge richiedente: l’autosufficienza non va intesa come mera sussistenza — come ritenuto da «qualche fin troppo zelante decisione di merito» — bensì ancorata a un criterio di normalità riferito al contesto concreto in cui il coniuge vive (richiamando Cass. n. 3015/2018). In caso di non autosufficienza, l’assegno opera in funzione assistenziale, dimensionato a colmare lo scarto rispetto a tale soglia.
  3. Indagare l’origine dello squilibrio: occorre stabilire se la disparità sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e ruoli endofamiliari, ossia a un accordo, anche tacito, in forza del quale uno dei coniugi abbia sacrificato le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali per dedicarsi alle incombenze familiari. Non rilevano, invece, squilibri dovuti ad altra fonte, come la maggiore attitudine personale di uno dei due a produrre ricchezza.
  4. Verificare l’incidenza del sacrificio sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge: senza tale incidenza, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare.
  5. Quantificare l’assegno in misura adeguata al riequilibrio, tenuto conto della durata del matrimonio, dell’età del richiedente e dell’eventuale regime patrimoniale prescelto, posto che la comunione legale potrebbe aver già operato un’autonoma compensazione.

Onere della prova e presunzioni

Particolarmente significativo è il passaggio sull’onere probatorio, che grava interamente sul coniuge richiedente. La Corte ammonisce che il giudice di merito non può presumere «così e semplicemente» che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa da parte di un coniuge sia frutto di una scelta concorde, né tantomeno che esso abbia automaticamente contribuito al successo professionale dell’altro. Le presunzioni sono ammesse, ma devono rispettare il paradigma di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.

La massima della decisione

Il principio è efficacemente sintetizzato nell’affermazione, destinata probabilmente a divenire una formula ricorrente nelle aule: «la correzione delle Sezioni Unite non sta a significare, mai e in nessun caso, che l’uno ex coniuge possa vivere a rimorchio dell’altro, ma soltanto che nessuno dei due ex coniugi può lucrare sulle rinunce dell’altro.
In definitiva, il giudice deve quantificare l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l’autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l’eventuale profilo assistenziale.».

Conclusioni operative

Per il difensore che agisca in giudizio per ottenere l’assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa, la pronuncia impone un onere allegativo e probatorio articolato:

  • documentare lo squilibrio economico-patrimoniale attuale tra gli ex coniugi;
  • dimostrare che le scelte di vita familiare hanno comportato un effettivo sacrificio di prospettive professionali e reddituali del coniuge debole;
  • provare il nesso causale tra tale sacrificio e la formazione del patrimonio dell’altro coniuge o della famiglia;
  • considerare l’eventuale effetto compensativo già prodotto dal regime patrimoniale adottato.

Per converso, il coniuge obbligato potrà difendersi evidenziando la spontaneità delle scelte dell’altro, l’autonomia delle rispettive carriere o l’inesistenza di un nesso eziologico tra ruolo endofamiliare e produzione di ricchezza.

La sentenza, infine, ribadisce un dato spesso trascurato dalla giurisprudenza di merito: tra le “condizioni dei coniugi” rilevanti per il giudizio rientrano anche gli oneri familiari sopravvenuti, come la nascita di figli da nuove unioni, elemento che dovrà essere debitamente ponderato dalla Corte d’appello in sede di rinvio.

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Cassazione civile, sez. I, 9 agosto 2019, n. 21228