Codice delle comunicazioni elettroniche
Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
(Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, Supp. Ord.)
D.Lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche
PARTE I
Norme generali di organizzazione del settore
Titolo I
Ambito di applicazione, finalitĂ e obiettivi, definizioni
Capo I
Oggetto, finalitĂ e definizioni
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) gruppi chiusi di utenti;
c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
e) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente lâarmonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della societĂ dellâinformazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
5. Le Amministrazioni competenti allâapplicazione del presente decreto garantiscono la conformitĂ del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dellâambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui allâarticolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchĂŠ le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui allâarticolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice: il âCodice delle comunicazioni elettronicheâ per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a unâaltra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societĂ dellâinformazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra lâaltro, lâaccesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, lâaccesso alla rete locale nonchĂŠ alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); lâaccesso allâinfrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; lâaccesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; lâaccesso a sistemi informativi o banche dati per lâeffettuazione preventiva di ordini, la fornitura, lâeffettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; lâaccesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; lâaccesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; lâaccesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e lâaccesso ai servizi di rete virtuale;
c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: lâAgenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dellâarchitettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dellâAgenzia, di seguito denominata Agenzia;
d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi lâapparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;
e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
g) AutoritĂ nazionale di regolamentazione: lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata AutoritĂ ;
h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite allâarticolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;
i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o piĂš tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;
l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;
m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o âPSAPâ (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilitĂ di unâautoritĂ pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;
o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piĂš idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalitĂ stabilite con appositi protocolli dâintesa tra le regioni ed il Ministero dellâinterno;
p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;
q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con lâobiettivo di richiedere e ricevere aiuto dâurgenza dai servizi di emergenza;
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili allâattivitĂ lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;
s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;
t) gruppo chiuso di utenti (CUG â Closed User Group): una pluralitĂ di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o dâutenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica;
u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dallâinfrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sullâindirizzo fisico del punto terminale di rete;
z) interconnessione: una particolare modalitĂ di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da unâaltra impresa per consentire agli utenti di unâimpresa di comunicare con gli utenti della medesima o di unâaltra impresa o di accedere ai servizi offerti da unâaltra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;
aa) interferenza dannosa: unâinterferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dellâUnione Europea o nazionali applicabili;
bb) larga banda: lâambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente lâutilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivitĂ ;
cc) libero uso: la facoltĂ di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessitĂ di autorizzazione generale;
dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente allâarticolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono lâUnione o una parte considerevole di questa, situati in piĂš di uno Stato membro;
ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;
ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;
hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso lâubicazione fisica del punto terminale di rete;
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
ll) operatore: unâimpresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;
mm) PSAP piĂš idoneo: uno PSAP istituito dalle autoritĂ competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;
nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o piÚ antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;
oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale lâutente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o lâinstradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dallâantenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
pp) rete ad altissima capacitĂ : una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparitĂ di servizio per lâutente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
qq) rete locale in radiofrequenza o âRLANâ (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimitĂ da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;
rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;
ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o piÚ punti terminali di rete, purchÊ i servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.
tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;
uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su unâinfrastruttura permanente o una capacitĂ di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;
aaa) RSPG: il gruppo âPolitica dello spettro radioâ;
bbb) servizio CBS â Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o piĂš celle delle reti mobili pubbliche;
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, lâauto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides â EPG), nonchĂŠ altri servizi quali quelli relativi allâidentitĂ , alla posizione e alla presenza;
ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: servizio svolto in una rete privata senza lâutilizzo neanche parziale di elementi della rete pubblica. Il servizio è svolto esclusivamente nellâinteresse e per traffico tra terminali del titolare di unâautorizzazione generale, ovvero beneficiario del servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella quale il servizio ad uso privato è svolto sia interconnessa con la rete pubblica il traffico non attraversa il punto terminale di rete;
fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con lâeccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:
1) servizio di accesso a internet quale definito allâarticolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;
2) servizio di comunicazione interpersonale;
3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;
ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente â ossia uno o piĂš numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale â o consente la comunicazione con uno o piĂš numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;
hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o piĂš numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o piĂš numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piĂš numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonchĂŠ comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piĂš localitĂ ;
nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o lâincolumitĂ fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietĂ privata o pubblica o lâambiente;
ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) â Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piĂš numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;
qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto dâimmagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualitĂ determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacitĂ delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilitĂ , lâautenticitĂ , lâintegritĂ o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;
ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali lâaccesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a unâaltra forma di autorizzazione preliminare individuale;
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilitĂ e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente allâarticolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
zzz) stazione radioelettrica: uno o piĂš apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere unâattivitĂ di comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dellâattivitĂ alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: lâaccesso da parte di due o piĂš utenti per lâutilizzo delle stesse bande di spettro radio nellâambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di unâautorizzazione generale, di diritti dâuso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come lâaccesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare lâuso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti dâuso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva lâapplicazione del diritto della concorrenza;
cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche allâuopo autorizzate.
Articolo 3
(Principi generali)
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) libertĂ di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dellâintegritĂ e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e lâadozione di misure preventive delle interferenze;
c) libertĂ di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivitĂ , trasparenza, non discriminazione e proporzionalitĂ .
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.
3. Il Ministero, lâAutoritĂ , e le amministrazioni competenti contribuiscono nellâambito della propria competenza a garantire lâattuazione delle politiche volte a promuovere la libertĂ di espressione e di informazione, la diversitĂ culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertĂ fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali e dai principi generali del diritto dellâUnione europea.
4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dellâambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Articolo 4
(Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica)
1. LâAutoritĂ e il Ministero, ciascuno nellâambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto allâarticolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di prioritĂ :
a) promuovere la connettivitĂ e lâaccesso alle reti ad altissima capacitĂ , comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;
b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa unâefficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;
c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo lâuso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, lâinnovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilitĂ e lâinteroperabilitĂ dei servizi paneuropei e la connettivitĂ da punto a punto (end-to-end);
d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettivitĂ e lâampia disponibilitĂ e utilizzo delle reti ad altissima capacitĂ , comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualitĂ sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilitĂ , utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonchĂŠ la scelta e lâaccesso equivalente degli utenti finali con disabilitĂ .
2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresÏ a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso lâadozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicitĂ e tempestivitĂ delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietĂ pubbliche e private;
c) [garantire lâosservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per lâofferta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;] garantire lâosservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per lâofferta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile lâaccesso e lâinterconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire lâesercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dellâordine pubblico, nonchĂŠ a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR â Public Protection and Disaster Relief);
h) garantire la convergenza, la interoperabilitĂ tra reti e servizi di comunicazione elettronica e lâutilizzo di standard aperti;
i) garantire il rispetto del principio di neutralitĂ tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dellâuso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilitĂ di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
l) promuovere e favorire, nellâimminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dellâinformazione e della comunicazione, lâadozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilitĂ , utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e lâaccesso equivalente degli utenti finali con disabilitĂ .
3. A garanzia dei diritti di cui allâarticolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialitĂ , obiettivitĂ , trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalitĂ .
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonchĂŠ dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui lâItalia aderisce in virtĂš di convenzioni e trattati.
5. Nel perseguire le finalitĂ programmatiche specificate nel presente articolo, lâautoritĂ nazionale di regolamentazione e le altre autoritĂ competenti tra lâaltro:
a) promuovono la prevedibilitĂ regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nellâarco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea;
b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) applicano il diritto dellâUnione europea secondo il principio della neutralitĂ tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;
d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tengono debito conto della varietĂ delle condizioni attinenti allâinfrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche allâinterno del territorio dello Stato, ivi compresa lâinfrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;
f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nellâinteresse dellâutente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.
6. Il Ministero e lâAutoritĂ , anche in collaborazione con la Commissione europea, lâRSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
Articolo 5
(Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio)
1. Il Ministero, sentite lâAutoritĂ e lâAgenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nellâarmonizzazione dellâuso dello spettro radio nellâUnione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra lâaltro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, allâinteresse pubblico, alla libertĂ di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dellâUnione europea, come pure i vari interessi delle comunitĂ di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne lâuso e di evitare interferenze dannose.
2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, dâintesa con lâAutoritĂ nellâambito delle competenze di questâultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nellâUnione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilitĂ e lâuso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.
3. Il Ministero, nellâambito del RSPG, dâintesa con lâAutoritĂ nellâambito delle competenze di questâultima, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nellâUnione:
a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto;
b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dellâUnione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;
c) coordinando i propri approcci allâassegnazione e allâautorizzazione allâuso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.
Capo I
Assetto istituzionale e governance
Articolo 6
(Attribuzioni del Ministero, dellâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti)
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonchĂŠ dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra AutoritĂ e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
c) effettua lâassegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;
d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dellâassegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;
e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
f) congiuntamente allâAutoritĂ , vigila sulla effettiva erogazione e disponibilitĂ del servizio universale;
g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;
h) riceve le notifiche di inizio attivitĂ ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dellâattivitĂ , acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;
i) vigila sullâosservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per lâofferta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;
l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dellâUnione europea.
2. LâAutoritĂ esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonchĂŠ dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra AutoritĂ e Ministero, di cui al presente decreto, lâAutoritĂ svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa lâimposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;
b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33;
c) pianificazione per lâassegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;
d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante lâapplicazione della normativa settoriale e lâirrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonchĂŠ attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;
e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante lâesercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;
f) valutazione dellâonere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;
g) garanzia della portabilitĂ del numero tra i fornitori;
h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015;
i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;
l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda allâinterno del territorio, ai sensi del presente decreto;
m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dellâUnione europea, nonchĂŠ relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.
3. LâAgenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. LâAgenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilitĂ , la confidenzialitĂ e lâintegritĂ e garantendone altresĂŹ la resilienza.
4. Il Ministero e lâAutoritĂ , per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui allâarticolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalitĂ delle regole. Le competenze del Ministero, cosĂŹ come quelle dellâAutoritĂ , sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.
5. Il Ministero, lâAutoritĂ , lâAgenzia e lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie allâapplicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dellâUnione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
6. Il Ministero, lâAutoritĂ , lâAgenzia e lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.
7. Il Ministero, lâAutoritĂ , lâAgenzia e lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.
8. Il Ministero e lâAutoritĂ per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietĂ o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attivitĂ di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attivitĂ inerenti alla proprietĂ o al controllo di tali imprese.
Articolo 7
(AutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni)
1. Il Presidente e i Commissari dellâAutoritĂ sono nominati e operano ai sensi dellâarticolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2 LâAutoritĂ esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.
3 LâAutoritĂ opera in indipendenza e non sollecita nĂŠ accetta istruzioni da alcun altro organismo nellâesercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e allâorganizzazione del personale.
4 LâAutoritĂ dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dellâAutorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.
5 LâAutoritĂ dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchĂŠ possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorchĂŠ adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.
6 LâAutoritĂ riferisce annualmente al Parlamento sullâattivitĂ svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dellâarticolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.
Articolo 8
(Regioni ed Enti locali)
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per lâindividuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nellâambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.
2. In coerenza con i principi di tutela dellâunitĂ economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietĂ , nellâambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dallâordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformitĂ con quanto previsto dal diritto dellâUnione europea ed al fine di rendere piĂš efficace ed efficiente lâazione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nellâambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dellâarticolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nellâambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per lâacquisto di apparecchiature terminali dâutente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilitĂ di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilitĂ , ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3. Lâutilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalitĂ .
4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piĂš ampia rispetto a quelle giĂ attribuite.
Articolo 9
(Misure di garanzia)
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societĂ controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societĂ , nei casi previsti dallâarticolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dellâinfluenza dominante, salvo prova contraria, allorchĂŠ ricorra una delle situazioni previste dallâarticolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sullâUnione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
Articolo 10
(Protocolli dâintesa, convenzioni ed accordi)
1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Restano ferme le competenze dellâAgenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli dâintesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.
Capo II
Autorizzazione generale (artt. 12 â 19 ccee)
Sezione I
Parte generale
Articolo 11
(Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)
1. LâattivitĂ di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti allâUnione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanitĂ pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dellâambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti allâUnione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocitĂ . Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui lâItalia aderisce o da specifiche convenzioni.
2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui allâarticolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad unâautorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita lâAutoritĂ per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per lâautorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui lâimpresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.
3. Le imprese che intendono avviare le attivitĂ di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dallâautorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti dâuso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.
4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dellâintenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonchĂŠ dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivitĂ e deve essere conforme al modello di cui allâallegato n. 14.
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:
a) il nome del fornitore;
b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nellâUnione;
c) lâeventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nellâUnione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;
d) lâindirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;
e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;
g) gli Stati membri interessati;
h) la data presunta di inizio dellâattivitĂ ;
i) lâimpegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per lâautorizzazione generale;
l) lâubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.
6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dellâUnione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.
7. Ai sensi dellâarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, verifica dâufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dellâattivitĂ . Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute allâiscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui allâarticolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. La cessazione dellâesercizio di unâattivitĂ di rete o dellâofferta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. Lâoperatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dellâarticolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e allâAutoritĂ . Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dellâofferta di un profilo tariffario.
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dellâultimo anno di validitĂ , termine elevabile alla durata di un diritto dâuso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dellâesercizio dellâautorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza lâautorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti dâuso associati ai sensi dellâarticolo 63.
10. Fatto salvo quanto previsto allâarticolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dellâimpresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo allâimpresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui allâautorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Articolo 12
(Sperimentazione)
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. Lâimpresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente lâintenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nellâallegato 13. Lâimpresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dallâavvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dellâarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica dâufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dellâattivitĂ .
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per lâofferta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusivitĂ nĂŠ in relazione al tipo di rete o servizio, nĂŠ in relazione allâarea o alla tipologia di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, lâespletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) lâeventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per lâavvio della stessa;
c) lâestensione dellâarea operativa, le modalitĂ di esercizio, la tipologia, la consistenza dellâutenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unitĂ , e il carattere sperimentale del servizio;
d) lâeventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
e) lâobbligo di comunicare allâutente la natura sperimentale del servizio e lâeventuale sua qualitĂ ridotta;
f) lâobbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, allâAutoritĂ i risultati della sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nellâambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nellâambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita lâimpresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.
Articolo 12 bis
Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive
[1. Quando la misura prevista allâarticolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dellâarticolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dellâarticolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica allâAutoritĂ di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilitĂ con il diritto dellâUnione europea, lâadozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, lâAutoritĂ può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autoritĂ nazionale di regolamentazione.
2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e lâAutoritĂ cooperano strettamente con la Commissione europea, allo scopo di individuare la misura piĂš idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti allâarticolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessitĂ di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, lâAutoritĂ può:
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonchĂŠ il parere e la consulenza del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dellâarticolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, lâAutoritĂ comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire allâautoritĂ nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dellâarticolo 11.
5. Se lâAutoritĂ decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata.
6. LâAutoritĂ può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.]
Articolo 13
(Condizioni apposte allâautorizzazione generale, ai diritti dâuso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici)
1. Lâautorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per lâaccesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nellâallegato 1.Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti dâuso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono lâuso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti dâuso delle risorse di numerazione, sono conformi allâarticolo 98-septies. Lâautorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dellâallegato 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dellâarticolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dallâautorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nellâautorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.
3. Lâautorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dellâallegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtĂš di altra normativa nazionale.
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nellâautorizzazione generale.
5. Nel definire eventuali condizioni allâautorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che non riproducano condizioni giĂ imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dellâAgenzia.
Articolo 13 bis 2
Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio
[1. Nella pianificazione strategica e nellâarmonizzazione dellâuso dello spettro radio nellâUnione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita lâAutoritĂ per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra lâaltro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, allâinteresse pubblico, e alle libertĂ di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dellâUnione europea, come pure i vari interessi delle comunitĂ di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne lâuso e di evitare interferenze dannose.
2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nellâUnione europea e, ove opportuno, lâinstaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilitĂ e lâuso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.]
Articolo 14
(Dichiarazioni intese ad agevolare lâesercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione)
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare lâesercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare lâinterconnessione o di ottenere lâaccesso e lâinterconnessione nei confronti di altre autoritĂ o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una dichiarazione da cui risulti che lâoperatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dellâarticolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.
Sezione II
Diritti e obblighi derivanti dallâautorizzazione generale
Articolo 14 bis
Riesame delle limitazioni esistenti
[1. Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e lâAutoritĂ , secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti dâuso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui allâarticolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dellâarticolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nellâambito delle rispettive competenze, il Ministero e lâAutoritĂ informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando lâentitĂ del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al 25 maggio 2016.
2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e lâAutoritĂ , secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che lâarticolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti dâuso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica.
3. Nellâapplicare il presente articolo, il Ministero e lâAutoritĂ , secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.
4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto dâuso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dellâarticolo 27 del presente Codice.]
Articolo 14 ter
Trasferimento o affitto di diritti individuali dâuso delle radiofrequenze
[1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dellâarticolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti dâuso, secondo le condizioni legate a tali diritti dâuso, con le modalitĂ di cui ai commi 5 e 6.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilitĂ e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilitĂ ad altri operatori giĂ autorizzati con le modalitĂ di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dellâarticolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui allâarticolo 25, comma 8.
3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dellâAutoritĂ , le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali dâuso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o lâaffitto.
4. Resta fermo il potere del Ministero e dellâAutoritĂ di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali dâuso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti dâuso eventualmente ottenuti a titolo gratuito.
5. Lâintenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e allâAutoritĂ ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita lâAutoritĂ , comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dellâimpresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. Lâimpresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero lâavvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.
6. Il Ministero, allâesito della verifica, svolta dallâAutoritĂ , sentita lâAutoritĂ Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti dâuso, può apporre allâautorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora lâuso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante lâapplicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti dellâUnione europea, lâobbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.]
Articolo 15
(Elenco minimo dei diritti derivanti dallâautorizzazione generale)
1. Le imprese soggette allâautorizzazione generale ai sensi dellâarticolo 11 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformitĂ dellâarticolo 43;
c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;
d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti dâuso delle risorse di numerazione conformemente allâarticolo 98-septies;
e) fornire lâaccesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN. 2. AllorchĂŠ tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, lâautorizzazione generale dĂ loro inoltre il diritto di:
a) negoziare lâinterconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di unâautorizzazione generale, e ove applicabile ottenere lâaccesso o lâinterconnessione alle reti in qualunque luogo dellâUnione europea, alle condizioni del Capo II del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.
Articolo 16
(Diritti amministrativi)
1. Oltre ai contributi di cui allâarticolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dellâautorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e lâapplicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui allâarticolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonchĂŠ di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivitĂ di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nellâallegato 12. Il Ministero nel determinare lâentitĂ della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.
3. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per lâesercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge allâAutoritĂ nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dellâarticolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti dâuso. LâAutoritĂ nel determinare lâentitĂ della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.
4. Il Ministero e lâAutoritĂ pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attivitĂ di cui al comma 1 e lâimporto complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra lâimporto totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze.
Articolo 16 bis
Sicurezza e integritĂ
[1. Fatte salve le competenze dellâAutoritĂ previste dallâarticolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dellâarticolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua:
a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonchĂŠ per garantire lâintegritĂ delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;
b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dellâintegritĂ siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.
2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuitĂ della fornitura dei servizi su tali reti;
b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dellâintegritĂ secondo quanto previsto al comma 1, lettera b).
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autoritĂ nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autoritĂ degli altri Stati membri nonchĂŠ lâENISA.
4. Il Ministero, anche su impulso dellâAutoritĂ , può informare il pubblico o imporre allâimpresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nellâinteresse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero è individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi piĂš comuni di incidente.
5. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e allâENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.]
Articolo 16 ter
Attuazione e controllo
[1. Le misure adottate ai fini dellâattuazione del presente articolo e dellâarticolo 16-bis sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini del controllo del rispetto dellâarticolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:
a) fornire al Ministero, e se necessario allâAutoritĂ , le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e lâintegritĂ dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonchĂŠ;
b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dellâAutoritĂ [, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico,] o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. Lâimpresa si assume lâonere finanziario della verifica.
3. Il Ministero e lâAutoritĂ hanno la facoltĂ di indagare i casi di mancata conformitĂ nonchĂŠ i loro effetti sulla sicurezza e lâintegritĂ delle reti.
4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dellâAutoritĂ , il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui allâarticolo 98, commi da 4 a 12.]
Articolo 17
(Separazione contabile e rendiconti finanziari)
1. Il Ministero o lâAutoritĂ , ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:
a) di tenere una contabilitĂ separata per le attivitĂ attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attivitĂ fossero svolte da soggetti con personalitĂ giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attivitĂ , compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;
b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attivitĂ attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.
2. Le prescrizioni di cui al primo comma non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attivitĂ attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nellâUnione.
3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societĂ e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformitĂ delle pertinenti norme dellâUnione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).
Sezione III
Modifica e revoca
Articolo 18
(Modifica dei diritti e degli obblighi)
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti dâuso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.
2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dellâautorizzazione generale, il Ministero, sentita lâAutoritĂ per gli eventuali profili di competenza, comunica lâintenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.
Articolo 19
(Limitazione o revoca dei diritti)
1. Fatto salvo lâarticolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, nĂŠ revoca i diritti di installare strutture o i diritti dâuso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformitĂ allâallegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui allâarticolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti dâuso dello spettro radio, compresi i diritti di cui allâarticolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalitĂ e non discriminazione. In conformitĂ al diritto dellâUnione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.
3. Una modifica nellâuso dello spettro radio conseguente allâapplicazione dellâarticolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sĂŠ un motivo per giustificare la revoca di un diritto dâuso dello spettro radio.
4. Lâintenzione di limitare o revocare i diritti a norma dellâautorizzazione generale o i diritti dâuso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformitĂ dellâarticolo 23.
Titolo II
Comunicazione di informazioni, indagini, meccanismi di consultazione
Articolo 20
(Richiesta di informazioni alle imprese)
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o allâAutoritĂ , al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformitĂ con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e delregolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e lâAutoritĂ hanno la facoltĂ di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi allâingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonchĂŠ informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dellâarticolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformitĂ del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, allâAutoritĂ e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dellâUnione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati allâingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati allâingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dallâAutoritĂ . Le richieste di informazioni del Ministero e dellâAutoritĂ sono proporzionate rispetto allâassolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e lâAutoritĂ trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e lâAutoritĂ possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.
2. Il Ministero e lâAutoritĂ forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a questâultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto allâassolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e allâAutoritĂ possono essere messe a disposizione di unâaltra AutoritĂ indipendente nazionale o di analoga AutoritĂ di altro Stato membro dellâUnione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire lâadempimento delle responsabilitĂ loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga AutoritĂ riguardano informazioni precedentemente fornite da unâimpresa su richiesta del Ministero ovvero dellâAutoritĂ , tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da unâautoritĂ nazionale di regolamentazione o da unâaltra autoritĂ competente, in conformitĂ con la normativa dellâUnione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e lâAutoritĂ ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra lâAutoritĂ , il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autoritĂ competente interessata in tempo utile ai fini dellâesame, del controllo e della sorveglianza dellâapplicazione del presente decreto.
4. Il Ministero e lâAutoritĂ pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nellâosservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.
5. Il Ministero e lâAutoritĂ pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative allâaccesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dellâaccesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Articolo 21
(Informazioni richieste ai fini dellâautorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici)
1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dellâarticolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dallâautorizzazione generale, il Ministero e lâAutoritĂ non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione allâautorizzazione generale, ai diritti dâuso o agli obblighi specifici di cui allâarticolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, lâosservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dellâallegato 1 e lâosservanza degli obblighi specificati allâarticolo 13 comma 2;
b) per verificare caso per caso lâosservanza delle condizioni specificate nellâallegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dallâAutoritĂ nellâambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o lâAutoritĂ abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti dâuso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualitĂ e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;
f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dellâanalisi di mercato;
g) per salvaguardare lâuso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;
h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi allâingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettivitĂ disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dellâarticolo 22;
i) per realizzare mappature geografiche;
l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dellâaccesso al mercato nĂŠ come condizione necessaria per lâaccesso al mercato.
3. Per quanto riguarda i diritti dâuso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare allâuso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonchĂŠ al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualitĂ del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.
4. Quando il Ministero e lâAutoritĂ richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa lâuso che intendono farne.
5. Il Ministero, lâAutoritĂ non ripetono le richieste di informazioni giĂ presentate dal BEREC a norma dellâarticolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autoritĂ le informazioni ricevute.
Articolo 22
(Mappatura geografica delle installazioni di rete e dellâofferta di servizi di connettivitĂ )
1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e lâAutoritĂ realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalitĂ istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualitĂ del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente allâarticolo 20 comma 3.
2. La mappatura dellâAutoritĂ riporta la copertura geografica corrente delle reti a banda larga allâinterno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto.
3. NellâattivitĂ di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato, lâAutoritĂ pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i criteri e le finalitĂ definite dallâarticolo 98-quindecies comma 2, per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dellâofferta di servizi di connettivitĂ al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori.
LâAutoritĂ adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.
4. Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dellâAutoritĂ e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacitĂ , allâinterno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dellâaccertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per lâapplicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autoritĂ pubbliche, di reti ad altissima capacitĂ e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocitĂ di download di almeno 100 Mbps. LâAutoritĂ decide, in relazione ai compiti specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nellâambito di tale previsione.
5. Il Ministero può designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dellâeventuale previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autoritĂ pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacitĂ o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocitĂ di download di almeno 100 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate.
6. Nellâambito dellâarea designata, il Ministero può invitare nuovamente le imprese e le autoritĂ pubbliche a dichiarare lâintenzione di installare reti ad altissima capacitĂ per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, unâimpresa o unâautoritĂ pubblica dichiari lâintenzione di agire in questo senso, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autoritĂ pubbliche di dichiarare lâeventuale intenzione di installare reti ad altissima capacitĂ o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocitĂ di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in unâeventuale previsione ai sensi del comma 1.Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle autoritĂ pubbliche che manifestano interesse se lâarea designata è coperta o sarĂ presumibilmente coperta da una rete dâaccesso di prossima generazione con velocitĂ di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.
7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e lâAutoritĂ , per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchĂŠ i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e lâAutoritĂ , per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilitĂ di connettivitĂ nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.
8. Il Ministero e lâAutoritĂ , definiscono, mediante protocollo dâintesa, le modalitĂ di collaborazione ai fini dellâattuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e lâAutoritĂ concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformitĂ ed accessibilitĂ dei dati e delle informazioni e che minimizzi lâonere informativo per le imprese.
Articolo 23
(Meccanismo di consultazione e di trasparenza)
1. Fatti salvi i casi che rientrano nellâambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e lâAutoritĂ , quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente allâarticolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilitĂ di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessitĂ della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. Ai fini dellâarticolo 35, il Ministero e lâAutoritĂ informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nellâambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dellâarticolo 67 comma 2, e che riguarda lâuso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformitĂ della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne lâutilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
3. Il Ministero e lâAutoritĂ , entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nellâosservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nellâambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e lâAutoritĂ garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.
4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet
istituzionali del Ministero e dellâAutoritĂ .
Articolo 24
(Consultazione dei soggetti interessati)
1. Fermo restando quanto disposto dallâarticolo 23, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilitĂ , delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nellâambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dallâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualitĂ generale delle prestazioni, elaborando, fra lâaltro, codici di condotta, nonchĂŠ norme di funzionamento e controllandone lâapplicazione.
3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversitĂ culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dellâarticolo 98-quindecies comma 5.
Articolo 25
(Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori)
1. LâAutoritĂ , ai sensi dellâarticolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per lâesame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui al presente Capo e relative allâesecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.
2. LâAutoritĂ , anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nellâelenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui allâarticolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito âCodice del consumoâ).
3. In alternativa alla procedura dinanzi allâAutoritĂ le parti hanno la facoltĂ di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.
4. LâAutoritĂ , dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dellâarticolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con lâattuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare lâaccesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
5. LâAutoritĂ stabilisce le modalitĂ con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza dellâAutoritĂ e richiederne lâintervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, lâAutoritĂ collabora con le AutoritĂ competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia
Articolo 26
(Risoluzione delle controversie tra imprese)
1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dellâimposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, lâAutoritĂ , a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione allâAutoritĂ .
2. LâAutoritĂ dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dallâarticolo 3. LâAutoritĂ comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, lâAutoritĂ adotta al piĂš presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie lâAutoritĂ adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui allâarticolo 4. Gli obblighi che possono essere imposti ad unâimpresa dallâAutoritĂ nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.
4. La decisione dellâAutoritĂ deve essere motivata, nonchĂŠ pubblicata sul sito internet istituzionale dellâAutoritĂ nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilitĂ di adire un organo giurisdizionale.
Articolo 27
(Risoluzione delle controversie transnazionali)
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente allâapplicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una AutoritĂ di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui allâarticolo 29.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti autoritĂ nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autoritĂ nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facoltĂ di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dallâarticolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad unâimpresa da parte dellâAutoritĂ al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.
3. LâAutoritĂ può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito allâazione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. LâAutoritĂ può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia lâurgente necessitĂ di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali.
LâAutoritĂ adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC.
4. Ogni obbligo imposto a unâimpresa dallâAutoritĂ nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC.
5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilitĂ di adire un organo giurisdizionale.
Articolo 28
(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dellâAutoritĂ )
1. Avverso i provvedimenti dellâAutoritĂ e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Il Ministero e lâAutoritĂ , ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sullâargomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.
Articolo 29
(Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)
1. Il Ministero, sentita lâAutoritĂ per i profili di competenza, assicura che lâuso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio lâuso di spettro radio armonizzato, in conformitĂ del diritto dellâUnione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtĂš del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dellâUIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dellâUIT.
2. Il Ministero e lâAutoritĂ cooperano con le AutoritĂ degli altri Stati membri e, se del caso, nellâambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dellâuso dello spettro radio per:
a) garantire lâosservanza del comma 1;
b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri lâuso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.
3. Al fine di garantire la conformitĂ con il comma 1, il Ministero, sentita lâAutoritĂ per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attivitĂ di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.
4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita lâAutoritĂ per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui allâarticolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE.
Titolo III
Attuazione1
Articolo 30
(Sanzioni)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.
2. Ai soggetti che nellâambito della procedura di cui allâarticolo 22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o lâAutoritĂ , in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravitĂ del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.
3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravitĂ del fatto.
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda lâinstallazione o lâesercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore allâanno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dallâAutoritĂ giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare lâimpianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per piĂš di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.
9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformitĂ a quanto dichiarato ai sensi dellâarticolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.
10. Fermo restando quanto stabilito dallâarticolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piĂš di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dallâautorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalitĂ prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dallâAutoritĂ , gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dallâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti lâesercizio delle proprie attivitĂ non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dallâarticolo 2621 del codice civile.
12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o dallâAutoritĂ , gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ordinando altresĂŹ allâoperatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se lâinottemperanza riguarda provvedimenti adottati dallâAutoritĂ in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nellâultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale lâinottemperanza si riferisce.
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.
14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dallâallegato n. 12, se la violazione è di particolare gravitĂ , o reiterata per piĂš di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dellâAutoritĂ , e previa contestazione, può disporre la sospensione dellâattivitĂ per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dellâautorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui allâarticolo 16. lâAutoritĂ commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per piĂš di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nellâultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o lâAutoritĂ , rimangono esonerati da ogni altra responsabilitĂ nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dellâimpresa.
15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonchĂŠ dellâarticolo 98-octies decies, il Ministero o lâAutoritĂ , secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui allâarticolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravitĂ o reiterata per piĂš di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dellâattivitĂ per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dellâautorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dellâallegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dellâautorizzazione generale.
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9 dellâarticolo 56, indipendentemente dalla sospensione dellâesercizio e salvo lâesercizio dellâazione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui allâarticoli 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetricies il Ministero o lâAutoritĂ , secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi piĂš gravi, fino al 5% del fatturato risultante dallâultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano lâimmediata cessazione della violazione. LâAutoritĂ ordina inoltre allâoperatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravitĂ o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetricies per piĂš di due volte in un quinquennio, lâAutoritĂ irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nellâultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione.
20. In caso di violazione dellâarticolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dellâarticolo 4, commi 1, 2 e 3, dellâarticolo 5, comma 1, dellâarticolo 6-bis, dellâarticolo 6-ter, comma 1, dellâarticolo 6-quater, commi 1 e 2, dellâarticolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dellâarticolo 7, commi l, 2 e 3, dellâarticolo 9, dellâarticolo 11, dellâarticolo 12, dellâarticolo 14, dellâarticolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dellâarticolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili allâinterno dellâUnione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, lâAutoritĂ irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina lâimmediata cessazione della violazione. LâAutoritĂ ordina inoltre allâoperatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora lâAutoritĂ riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dellâarticolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dellâarticolo 4, commi 1, 2 e 3, dellâarticolo 5, comma 1, dellâarticolo 6-bis, dellâarticolo 6-ter, comma 1, dellâarticolo 6-quater, comma 1, dellâarticolo 6-sexies, commi 1 e 3, dellâarticolo 7, comma 1, dellâarticolo 9, commi 1 e 4, dellâarticolo 11, dellâarticolo 12, comma 1, dellâarticolo 14 o dellâarticolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravitĂ per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dellâadozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
21. In caso di violazione dellâarticolo 3, dellâarticolo 4, commi 1 e 2, o dellâarticolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti lâaccesso a unâinternet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili allâinterno dellâUnione, lâAutoritĂ irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina lâimmediata cessazione della violazione. Qualora lâAutoritĂ riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dellâarticolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravitĂ per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dellâadozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
22. LâAutoritĂ può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese dellâoperatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti piĂš idonei, anche con pubblicazione su uno o piĂš quotidiani a diffusione nazionale.
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui allâarticolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dallâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui allâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del presente articolo sono effettuati dagli Ispettorati del Ministero, gli stessi provvedono direttamente allâapplicazione delle relative sanzioni amministrative.
26. Salvo che il fatto non costituisca reato, lâinosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per lâinosservanza delle misure di sicurezza di cui allâarticolo 40, comma 3, lettera a);
b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui allâarticolo 40, comma 3, lettera b);
c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui allâarticolo 40, comma 3, lettera a).
27. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entitĂ della violazione; dellâopera svolta dallâagente per lâeventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dellâoperatore.
Articolo 31
(Danneggiamenti e turbative)
1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta lâapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.
Articolo 32
(Osservanza delle condizioni cui sono subordinati lâautorizzazione generale e i diritti dâuso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformitĂ a obblighi specifici)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ , per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dellâautorizzazione generale o dei diritti dâuso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui allâarticolo 13 comma 2 e dellâobbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformitĂ a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dallâautorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dallâarticolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare lâeffettiva osservanza delle condizioni dellâautorizzazione generale o dei diritti di uso, e allâAutoritĂ le informazioni necessarie per lâeffettiva osservanza degli obblighi specifici di cui allâarticolo 13, comma 2, o allâarticolo 60, nonchĂŠ le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte allâautorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dellâAllegato 1 al presente decreto.
2. LâAutoritĂ accerta lâinosservanza degli obblighi specifici di cui allâarticolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte allâautorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dellâAllegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta lâinosservanza da parte di unâimpresa delle restanti condizioni poste dallâautorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero lâAutoritĂ accerta lâinosservanza degli obblighi specifici di cui allâarticolo 13, comma 2. La contestazione dellâinfrazione accertata è notificata allâimpresa, offrendole la possibilitĂ di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 lâimpresa non pone rimedio allâinfrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare lâosservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.
4. A tal fine, il Ministero e lâAutoritĂ possono imporre:
a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui allâarticolo 30;
b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finchĂŠ non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a unâanalisi di mercato effettuata ai sensi dellâarticolo 78.
5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate allâimpresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale lâimpresa deve rispettare le misure stesse.
6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza lâAutoritĂ a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dellâarticolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dellâarticolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dallâautoritĂ competente.
7. In caso di violazione grave o reiterata piĂš di due volte nel quinquennio delle condizioni dellâautorizzazione generale o dei diritti dâuso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui allâarticolo 13, comma 2, o allâarticolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a unâimpresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui allâarticolo 30 o revocando i diritti dâuso.
8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dellâautorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui allâarticolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, lâincolumitĂ pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, lâaccertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando allâimpresa interessata la possibilitĂ di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.
9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui allâarticolo 28.
Titolo IV
Procedure relative al mercato interno
Capo I
Articolo 33
(Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ , nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui allâarticolo 4.
2. LâAutoritĂ contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le AutoritĂ di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo lâAutoritĂ coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piĂš adeguate da utilizzare nellâaffrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dellâarticolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dellâarticolo 23, lâAutoritĂ , qualora intenda adottare una misura che rientri nellâambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle AutoritĂ di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dellâarticolo 20, comma 3. LâAutoritĂ non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi:
a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui allâart. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare unâimpresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dellâarticolo 78 comma 3 o 4;
b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato allâAutoritĂ che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilitĂ con il diritto dellâUnione e in particolare con gli obiettivi di cui allâarticolo 4.
5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente allâarticolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, lâAutoritĂ modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, lâAutoritĂ avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui allâarticolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.
6. LâAutoritĂ tiene nella massima considerazione le osservazioni delle AutoritĂ di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dellâarticolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.
7. LâAutoritĂ comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.
8. In circostanze straordinarie lâAutoritĂ , ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. LâAutoritĂ comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle AutoritĂ di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dellâAutoritĂ di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosĂŹ adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
9. LâAutoritĂ può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.
Articolo 34
(Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)
1. Quando la misura prevista dallâarticolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a unâimpresa in applicazione dellâarticolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e lâarticolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui allâarticolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica allâAutoritĂ i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilitĂ con il diritto dellâUnione, lâadozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, lâAutoritĂ può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da unâaltra autoritĂ nazionale di regolamentazione.
2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, lâAutoritĂ coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura piĂš idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dallâarticolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessitĂ di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. LâAutoritĂ coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura piĂš idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui allâarticolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.
4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, lâAutoritĂ può, alternativamente:
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonchĂŠ il parere del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dellâarticolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, lâAutoritĂ comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire allâAutoritĂ di avviare una consultazione pubblica ai sensi dellâarticolo 23.
6. LâAutoritĂ motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui allâarticolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.
7. LâAutoritĂ può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.
Capo II
Assegnazione coerente dello spettro radio
Articolo 35
(Richiesta di procedura di valutazione tra pari)
1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente allâarticolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformitĂ alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne lâuso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, lâAutoritĂ e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dallâarticolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nellâambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dellâarticolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalitĂ stabilite dallâarticolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.
2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, lâAutoritĂ fornisce una spiegazione sulle modalitĂ con cui il progetto di misura:
a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;
b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;
c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.
Articolo 36
(Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)
1. Qualora lâuso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dellâUnione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalitĂ stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, nĂŠ criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dellâassegnazione comune di tale spettro radio.
Articolo 37
(Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti dâuso individuali dello spettro radio)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ per le attivitĂ di competenza possono cooperare con le AutoritĂ competenti di uno o piĂš Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dellâeventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti dâuso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri:
a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati;
b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali dâuso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;
c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti dâuso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra lâaltro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;
d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.
2. Qualora il Ministero e lâAutoritĂ , per le rispettive competenze, nonostante lâinteresse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autoritĂ competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.
Capo III
Procedure di armonizzazione
Articolo 38
(Procedure di armonizzazione)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâassolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui allâarticolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti lâarmonizzazione dellâattuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o lâAutoritĂ decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.
Articolo 39
(Normalizzazione)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, vigilano sullâuso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellâUnione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire lâinteroperabilitĂ dei servizi, la connettivitĂ da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilitĂ dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertĂ di scelta degli utenti.
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia lâapplicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove lâapplicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dallâunione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dallâorganizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation â ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission â IEC). Qualora giĂ esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce lâaccesso eventualmente necessario in virtĂš del presente decreto, ove possibile.
Titolo V
Sicurezza
Articolo 40
(Sicurezza delle reti e dei servizi)
1. LâAgenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi dellâarticolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972, individua:
a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia.
Tali misure, che possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e gli altri servizi, degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;
b) i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.
2. Nella determinazione dei casi di cui al comma 1, lettera b), lâAgenzia considera i seguenti parametri, se disponibili:
a) il numero di utenti interessati dallâincidente di sicurezza;
b) la durata dellâincidente di sicurezza;
c) la diffusione geografica della zona interessata dallâincidente di sicurezza;
d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;
e) la portata dellâincidenza sulle attivitĂ economiche e sociali.
3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
a) adottano le misure individuate dallâAgenzia di cui al comma 1, lettera a);
b) comunicano allâAgenzia e al Computer Security Incident Response Team (CSIRT), istituito ai sensi dellâarticolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b).
4. LâAgenzia può informare il pubblico o imporre allâimpresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della notizia dellâincidente di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nellâinteresse pubblico. Se del caso, lâAgenzia informa le AutoritĂ competenti degli altri Stati membri e lâAgenzia dellâUnione europea per la sicurezza delle reti e dellâinformazione (ENISA).
5. LâAgenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede direttamente o per il tramite dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica ad informare gli utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza, riguardo a eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere.
6. LâAgenzia trasmette ogni anno alla Commissione europea e allâAgenzia dellâUnione europea per la sicurezza delle reti e dellâinformazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.
7. LâAgenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora con le autoritĂ competenti degli altri Stati membri e con i competenti organismi internazionali e dellâUnione europea al fine di definire procedure e norme che garantiscano la sicurezza dei servizi.
8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini anche una violazione di dati personali, lâAgenzia fornisce, senza ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili ai fini di cui allâarticolo 33 del Regolamento UE 2016/679.
Articolo 41
(Attuazione e controllo)
1. Le misure adottate ai fini dellâattuazione del presente articolo e dellâarticolo 40 sono approvate con provvedimento dellâAgenzia.
2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dallâAgenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa.
3. Ai fini del controllo del rispetto dellâarticolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:
a) fornire allâAgenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;
b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dallâAgenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. Lâimpresa si assume lâonere finanziario della verifica.
4. LâAgenzia ha la facoltĂ di indagare i casi di mancata conformitĂ nonchĂŠ i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini.
5. LâAgenzia, se del caso, consulta lâAutoritĂ , le AutoritĂ di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse.
6. Nel caso in cui lâAgenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dellâarticolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui allâarticolo 30, commi da 2 a 21.
Parte II
Reti
Capo I
Contributi
Articolo 42
(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture)
1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono lâuso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dallâAutoritĂ .
2. Si applicano i contributi nella misura prevista dallâallegato n. 12.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per lâinstallazione di strutture su proprietĂ pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano lâimpiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 98-octies decies, comma 2.
4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.
5. Per quanto concerne i diritti dâuso dello spettro radio, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri unâassegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:
a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti dâuso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;
b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;
c) applicando, al meglio possibile, modalitĂ di pagamento legate allâeffettiva disponibilitĂ per lâuso dello spettro radio.
6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per lâattivitĂ di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dallâarticolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Capo II
Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti)
Articolo 43
(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)
1. Le autoritĂ competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nellâesaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprietĂ pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchĂŠ i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;
b) su proprietĂ pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Le autoritĂ competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per lâesercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocitĂ in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche allâinterno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui allâarticolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietĂ dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocitĂ e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonchĂŠ le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocitĂ in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche allâinterno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unitĂ immobiliari ai sensi dellâarticolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.
5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchĂŠ le disposizioni a tutela delle servitĂš militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dellâordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.
6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione.
7. LâAutoritĂ vigila affinchĂŠ, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dellâarticolo 9, comma 1, mantengano la proprietĂ o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia unâeffettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietĂ od al controllo.
8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualitĂ si applicano le disposizioni di attuazione di cui allâarticolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato.
10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.
Titolo I
Ingresso nel mercato e diffusione
Articolo 44
(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)
1. Lâinstallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, lâinstallazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonchĂŠ per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza allâuopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dellâOrganismo competente ad effettuare i controlli, di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilitĂ del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualitĂ , stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citatalegge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.
1-bis. Le disposizioni dellâarticolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino giĂ realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica.
2. Lâistanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata in formato digitale e mediante posta elettronica certificata allâEnte locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dellâarticolo 11. Al momento della presentazione della domanda, lâufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. Lâistanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualitĂ , relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso lâutilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per lâinstallazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralitĂ di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piĂš operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualitĂ sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivitĂ .
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonchĂŠ al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, allâinstallazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalitĂ proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualitĂ , stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
5. Copia dellâistanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente allâOrganismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare lâistanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dellâimpianto. Lâistanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dĂ notizia della presentazione dellâistanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dellâistanza, il rilascio di dichiarazioni e lâintegrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dellâavvenuta integrazione documentale.
7. Quando lâinstallazione dellâinfrastruttura è subordinata allâacquisizione di uno o piĂš provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dellâistanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per lâinstallazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresĂŹ, come dichiarazione di pubblica utilitĂ , indifferibilitĂ ed urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando lâobbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dellâorganismo competente ad effettuare i controlli, di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto lâintervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di unâAmministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei giĂ menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica lâarticolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini piĂš brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, lâamministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, lâattestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente lâautocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dellâUnione Europea richiedono lâadozione di provvedimenti espressi.
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzioassenso.
Articolo 45
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, lâinteressato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata allâEnte locale una segnalazione certificata di inizio attivitĂ contenente la descrizione dimensionale dellâimpianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui allâarticolo 44 nonchĂŠ di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.
2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa in formato digitale e mediante posta elettronica certificata allâorganismo di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.
3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, lâorganismo competente rilasci un parere negativo, lâente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui allâart. 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dellâattivitĂ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attivitĂ di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dellâente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
5. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attivitĂ di cui al comma 1, siano interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi allâUfficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
Articolo 46
(Variazioni non sostanziali degli impianti)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti giĂ provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, lâinteressato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata allâEnte locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui allâarticolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dellâimpianto a quanto dichiarato.
Articolo 47
(Impianti temporanei di telefonia mobile)
1. Lâinteressato allâinstallazione e allâattivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessitĂ e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta allâEnte locale e, contestualmente, allâorganismo competente ad effettuare i controlli di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. Lâimpianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, lâorganismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente. Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui allâarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
2. Lâinstallazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dellâintervento, allâEnte locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonchĂŠ ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
Articolo 48
(Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica)
1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dellâautoritĂ aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione allâEnte nazionale per lâaviazione civile, allâAeronautica militare e alla societĂ ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dellâaeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilitĂ per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dellâautoritĂ aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
Articolo 49
(Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)
1. Qualora lâinstallazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, lâeffettuazione di scavi e lâoccupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza allâEnte locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. Lâistanza cosĂŹ presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dĂ notizia della presentazione dellâistanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dellâistanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dellâavvenuta integrazione documentale.
3. Quando lâinstallazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata allâacquisizione di uno o piĂš provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, lâamministrazione procedente che ha ricevuto lâistanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dellâistanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dallâinstallazione.
4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per lâinstallazione dellâinfrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresĂŹ come dichiarazione di pubblica utilitĂ , indifferibilitĂ ed urgenza dei lavori.
5. Alla giĂ menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui allâarticolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e lâobbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.
6. Il rilascio dellâautorizzazione comporta lâautorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonchĂŠ la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario allâinstallazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societĂ controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che lâamministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto unâapposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per lâesecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, lâamministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, lâattestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente lâautocertificazione del richiedente.
8. Qualora lâinstallazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietĂ di piĂš enti, pubblici o privati, lâistanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, lâistanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dellâistanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dellâUnione europea richiedono lâadozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dellâistanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di unâAmministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei giĂ menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica lâarticolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Lâaccoglimento dellâistanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per lâeffettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati allâinstallazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresĂŹ, come dichiarazione di pubblica utilitĂ , indifferibilitĂ ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, lâamministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, lâattestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente lâautocertificazione del richiedente.
10. Per i progetti giĂ autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dellâistanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso dâopera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nellâistanza unica, lâoperatore comunica la variazione allâamministrazione procedente che ha ricevuto lâistanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dellâopera che dia conto delle modifiche. Lâoperatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini piĂš brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
11. Salve le disposizioni di cui allâarticolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attivitĂ strumentali e, in specie, delle attivitĂ di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente allâuopo delegato, con le stesse modalitĂ di cui allâarticolo 50, comma 2, per consentirne lâinserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dellâautorizzazione generale.
13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno lâobbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire lâaccesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato lâesercizio delle rispettive attivitĂ istituzionali.
Articolo 50
(Coubicazione e condivisione di infrastrutture)
1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietĂ pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per lâespropriazione o per lâuso di una proprietĂ , le autoritĂ competenti hanno la facoltĂ di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare lâambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietĂ possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano lâopportunitĂ di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autoritĂ competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietĂ , ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. LâAutoritĂ svolge i seguenti compiti:
a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;
b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietĂ .
2. Qualora lâinstallazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti lâeffettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con lâoperatore che ha giĂ presentato il progetto, lâelaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dallâarticolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, lâente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della prioritĂ delle domande.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dallâarticolo 49.
5. I provvedimenti adottati dallâAutoritĂ o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Articolo 50 bis
(Separazione funzionale)
[1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati inefficaci per conseguire unâeffettiva concorrenza, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto allâinfrastruttura di rete dellâimpresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato, e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura allâingrosso di determinati prodotti di accesso, ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, lâAutoritĂ può, a titolo di misura eccezionale e conformemente allâarticolo 45, comma 3, imporre alle imprese verticalmente integrate lâobbligo di collocare le attivitĂ relative alla fornitura allâingrosso di detti prodotti di accesso in unâentitĂ commerciale operante in modo indipendente.
2. Tale entitĂ commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entitĂ commerciali allâinterno della societĂ madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
3. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, lâAutoritĂ sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo:
a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al comma 1;
b) una motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza sostenibile a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto allâinfrastruttura di rete dellâimpresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato;
c) unâanalisi dellâimpatto previsto sullâAutoritĂ , sullâimpresa, in particolare sulla forza lavoro dellâimpresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessitĂ di garantire la coesione sociale e territoriale, nonchĂŠ sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare lâimpatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;
d) unâanalisi delle ragioni per cui lâobbligo in questione sarebbe lo strumento piĂš efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.
4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dellâentitĂ commerciale separata;
b) lâindividuazione delle risorse dellâentitĂ commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entitĂ deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare lâindipendenza del personale dellâentitĂ commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
c-bis) i tempi di realizzazione dellâoperazione di separazione;
d) le norme per garantire lâosservanza degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare lâosservanza, che include la pubblicazione di una relazione annuale.
5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente allâarticolo 45, comma 3, lâAutoritĂ effettua unâanalisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso secondo la procedura di cui allâarticolo 19. Sulla base della sua valutazione, lâAutoritĂ impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12.
5-bis. Nellâambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, lâAutoritĂ può altresĂŹ indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale, appartenente a una proprietĂ diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dallâeventuale duplicazione di investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, lâAutoritĂ determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui allâarticolo 50-ter, comma 4-bis.
6. Unâimpresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che lâimpresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dellâarticolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente allâarticolo 45, comma 3.]
Articolo 50 ter
(Separazione volontaria da parte di unâimpresa verticalmente integrata)
[1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piĂš mercati rilevanti ai sensi dellâarticolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente lâAutoritĂ al fine di consentire alla stessa di valutare lâeffetto dellâauspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire unâentitĂ commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare lâAutoritĂ in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonchĂŠ del risultato finale del processo di separazione.
2. LâAutoritĂ valuta lâeffetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce unâanalisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete dâaccesso secondo la procedura di cui allâarticolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice.
3. LâentitĂ commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che lâentitĂ dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dellâarticolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente allâarticolo 45, comma 3.
4. Qualora intenda cedere tutte le sue attivitĂ nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a unâentitĂ giuridica separata appartenente a una proprietĂ diversa, lâimpresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente lâAutoritĂ per permetterle di valutare lâeffetto della transazione prevista sulla fornitura dellâaccesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dellâarticolo 54. LâAutoritĂ può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente allâarticolo 28, comma 2.
4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato allâaggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietĂ diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, lâAutoritĂ , nellâimporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete.]
Articolo 51
(Pubblica utilitĂ â Espropriazione e diritto di prelazione legale)
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalitĂ di detti impianti hanno carattere di pubblica utilitĂ , ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilitĂ con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per lâacquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, lâoperatore può esperire la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed allâesercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Articolo 52
(Limitazioni legali della proprietĂ )
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui allâarticolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietĂ pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi allâappoggio di antenne, di sostegni, nonchĂŠ al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nellâimmobile di sua proprietĂ occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. Il proprietario o lâinquilino, in qualitĂ di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire allâoperatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dellâefficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivitĂ avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per lâutente finale, purchĂŠ consenta a questâultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche giĂ previste dal contratto in essere.
4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nellâimmobile di sua proprietĂ del personale dellâoperatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessitĂ di accedervi per lâinstallazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
6. Lâoperatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. Lâoperatore di comunicazione elettronica ha lâobbligo, dâintesa con le proprietĂ condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
7. Lâoperatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilitĂ sia esterni sia interni allâimmobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che lâinstallazione medesima non alteri lâaspetto esteriore dellâimmobile, nĂŠ provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, lâultimo periodo del comma 6.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dellâimmobile non è dovuta alcuna indennitĂ .
9. Lâoperatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Articolo 53
(ServitĂš)
1. Fuori dei casi previsti dallâarticolo 52, le servitĂš occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dallâarticolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sullâarea soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dallâautoritĂ competente ed è subordinato allâosservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. Lâoccorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è promossa dallâAutoritĂ espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitĂš richiesta e determina lâindennitĂ dovuta ai sensi dellâarticolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dallâarticolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitĂš è ammesso ricorso ai sensi dellâarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitĂš deve essere costituita in modo da riuscire la piĂš conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietĂ vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltĂ di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchĂŠ essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nĂŠ per questi deve alcuna indennitĂ , salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitĂš.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennitĂ per la servitĂš impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto lâequo compenso per lâonere giĂ subito.
Articolo 54
(Divieto di imporre altri oneri)
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonchĂŠ ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per lâimpianto di reti o per lâesercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonchĂŠ per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilitĂ o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva lâapplicazione del canone previsto dallâarticolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dallâ art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.
2. Il soggetto che presenta lâistanza di autorizzazione per lâinstallazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dellâarticolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dellâorganismo competente a effettuare i controlli di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purchĂŠ questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.
3. Il soggetto che presenta la segnalazione certicata di inizio attivitĂ di cui allâarticolo 45, comma 1, è tenuto, allâatto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dellâorganismo competente a effettuare i controlli di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purchĂŠ questo sia reso nei termini previsti dallâarticolo 45, al versamento di un contributo per le spese.
4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attivitĂ che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base del principio del miglioramento dellâefficienza della pubblica amministrazione tramite lâanalisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3 sono pari a 250 euro.
5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui allâarticolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno lâobbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, lâente locale, ovvero lâente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola dâarte le aree medesime nei tempi stabiliti dallâente locale.
Articolo 55
(Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietĂ dei concessionari)
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietĂ del concessionario, allâinterno delle reti di recinzione.
2. La servitÚ è imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Prima della emanazione del decreto dâimposizione della servitĂš, il Ministero trasmette allâufficio provinciale dellâAgenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire.
Lâufficio provinciale dellâAgenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennitĂ da pagarsi al proprietario in base allâeffettiva diminuzione del valore del fondo, allâonere che ad esso si impone ed al contenuto della servitĂš.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto dâimposizione della servitĂš entro quindici giorni dalla richiesta dellâintervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica, determinando le modalitĂ di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dellâindennitĂ . Il decreto viene notificato alle parti interessate.
5. Lâinizio del procedimento per lâimposizione della servitĂš deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dellâautostrada, previo, in ogni caso, parere dellâufficio provinciale dellâAgenzia del territorio competente sullâammontare dellâindennitĂ da corrispondere per la servitĂš stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dellâautostrada dovesse provvedere allâallargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilitĂ , e lâesecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne dĂ tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dellâautostrada è tenuto a mettere a disposizione.
8. Qualora lâesecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica giĂ realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dellâautostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dellâautostrada riconosce allâOperatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio.
[1] Articolo modificato dallâarticolo 6 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144,convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005, n. 155, dallâarticolo 40, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, dallâarticolo 27-bis, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
[2] Comma modificato dallâarticolo 30-bis, comma 1, lettera d), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.
Articolo 56
(Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate â Interferenze)
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dallâIspettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica, secondo le definizioni di classe adottate nel Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n. 449 recante âApprovazione delle norme tecniche per la progettazione, lâesecuzione e lâesercizio delle linee elettriche aeree esterneâ.
3. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformitĂ del gestore trasmessa allâIspettorato del Ministero, competente per territorio.
4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, il nulla osta o lâattestazione di conformitĂ sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare allâIspettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti lâassenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.
5. Per lâesecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso dellâIspettorato del Ministero, competente per territorio, che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli ispettivi sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dellâesercente delle condutture.
6. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta dellâIspettorato del Ministero, competente per territorio.
7. Per le tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva, il nulla osta è sostituito da una dichiarazione del gestore trasmessa allâIspettorato del Ministero, competente per territorio, da cui risulti lâassenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione.
8. I soggetti che presentano lâistanza di nulla osta ai sensi del presente articolo sono tenuti a consentire lâaccesso ai fini ispettivi, presso i siti di realizzazione del progetto, del personale incaricato dellâIspettorato del Ministero, competente per territorio, nonchĂŠ a comunicare, nei termini e con le modalitĂ prescritti, documenti, dati e notizie richiesti dallâIspettorato del Ministero relativi al medesimo progetto.
9. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
10. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autoritĂ competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette AutoritĂ , lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dellâarticolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
11. Per le attivitĂ di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze.
[1] Articolo modificato dallâarticolo 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Articolo 57
(Prestazioni obbligatorie)
1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati allâimpianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonchĂŠ per gli operatori che erogano i servizi individuati dallâarticolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.109, per gli operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autoritĂ giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette AutoritĂ . Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autoritĂ giudiziarie.
2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati allâimpianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di richieste di intercettazione da parte delle competenti autoritĂ giudiziarie. I tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6.
3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina â IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui lâuso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale.
4. Ă obbligatorio per i soggetti autorizzati allâimpianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli operatori di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autoritĂ dello Stato. I tempi ed i modi sono concordati con le predette autoritĂ .
5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano immediatamente lâAgenzia per la cybersicurezza nazionale. LâAgenzia, quando sia a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal comma 4, lâattivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa.
6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 4 è individuato con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze. Il decreto:
a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dellâevoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identitĂ di rete;
b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono lâaccesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalitĂ di esecuzione delle stesse, tra cui lâosservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.
7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 6, si applica lâarticolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e lâarticolo 30, comma 16.
8. Ai fini dellâerogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori hanno lâobbligo di negoziare tra loro le modalitĂ di interconnessione, allo scopo di garantire la fornitura e lâinteroperabilitĂ delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.
9. Nelle more dellâadozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare.
Capo III
Accesso allo spettro radio
Sezione I
Autorizzazioni
Articolo 58
(Gestione dello spettro radio)
1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dellâAutoritĂ , è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, proconcorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per lâuso dello spettro radio o di diritti dâuso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nellâapplicare il presente articolo il Ministero e lâAutoritĂ rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dellâUIT e altri accordi adottati nel quadro dellâUIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.
2. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, promuovono lâarmonizzazione dellâuso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dellâUnione europea in modo coerente con lâesigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilitĂ delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dellâarticolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra lâaltro:
a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualitĂ e alta velocitĂ , nonchĂŠ la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) agevolando il rapido sviluppo nellâUnione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;
c) assicurando la prevedibilitĂ e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti dâuso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;
d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformitĂ , rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;
e) promuovendo lâuso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;
f) applicando il sistema di autorizzazione piĂš adeguato e meno oneroso possibile in conformitĂ allâarticolo 59, in modo da massimizzare la flessibilitĂ , la condivisione e lâefficienza nellâuso dello spettro radio;
g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti dâuso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilitĂ della regolamentazione;
h) perseguendo la coerenza e la prevedibilitĂ , in tutta lâUnione europea, delle modalitĂ con cui lâuso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;
i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nellâUnione relativamente ai regimi di autorizzazione per lâuso della banda.
3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per lâuso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso lâuso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:
a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per lâuso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformitĂ dellâarticolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;
b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilitĂ o lâuso di tale banda in altri Stati membri;
c) siano tenuti in debito conto la disponibilitĂ o lâuso a lungo termine di tale banda nellâUnione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dallâuso dello spettro radio armonizzato nellâUnione.
4. Lâeventuale decisione di consentire lâuso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per lâuso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dellâUnione. Ă fatta salva la possibilitĂ di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:
a) evitare interferenze dannose;
b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;
c) assicurare la qualitĂ tecnica del servizio;
d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;
e) salvaguardare lâuso efficiente dello spettro;
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dellâUnione. Ă fatta salva la possibilitĂ di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dellâUIT.
7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dellâUnione, incluso, ma a titolo non esaustivo:
a) garantire la sicurezza della vita;
b) promuovere e favorire, nellâimminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dellâinformazione e della comunicazione, lâadozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio;
e) promuovere la diversitĂ culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.
8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessitĂ di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dallâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dellâUnione europea.
9. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessitĂ delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, che devono conformarsi a quanto previsto dallâarticolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.
10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonchĂŠ alle autorizzazioni generali e ai diritti dâuso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui allâarticolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Articolo 59
(ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, facilitano lâuso dello spettro radio, compreso lâuso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti dâuso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare lâuso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.
In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita lâAutoritĂ per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate allâuso dello spettro radio in unâautorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e lâAutoritĂ scelgono il regime piĂš adatto per autorizzare lâuso dello spettro radio, tenendo conto:
a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;
b) dellâesigenza di protezione dalle interferenze dannose;
c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;
d) della necessitĂ di assicurare la qualitĂ tecnica delle comunicazioni o del servizio;
e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dellâUnione;
f) della necessitĂ di salvaguardare lâuso efficiente dello spettro radio.
2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti dâuso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformitĂ dellâarticolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti dâuso individuali. Se del caso, il Ministero e lâAutoritĂ valutano la possibilitĂ di autorizzare lâuso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti dâuso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sullâinnovazione e sullâaccesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti dâuso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria allâaltra. Il Ministero e lâAutoritĂ si adoperano per minimizzare le restrizioni allâuso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.
3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare lâuso condiviso dello spettro radio, il Ministero e lâAutoritĂ assicurano che le condizioni per lâuso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare lâuso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e lâinnovazione.
Articolo 60
(Condizioni associate ai diritti dâuso individuali dello spettro radio)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti dâuso individuali dello spettro radio in conformitĂ dellâarticolo 13, comma 1, in modo da garantire lâuso ottimale e piĂš efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dellâassegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilitĂ di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire lâattuazione di dette condizioni in conformitĂ dellâarticolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti dâuso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono giĂ titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per lâesercizio dei diritti dâuso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita lâAutoritĂ , a revocare i diritti dâuso o a imporre altre misure. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti dâuso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.
2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti dâuso individuali dello spettro radio, lâAutoritĂ , in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilitĂ seguenti:
a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;
b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalitĂ tecniche;
c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sullâuso dello spettro radio.
3. Il Ministero e lâAutoritĂ non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti dâuso dello spettro radio. Lâattuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.
Articolo 61
(Concessione di diritti dâuso individuali dello spettro radio)
1. Qualora sia necessario concedere diritti dâuso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di unâautorizzazione generale di cui allâarticolo 11, nel rispetto dellâarticolo 13, dellâarticolo 21, comma 1, lettera c), dellâarticolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca lâuso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.
2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dallâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti dâuso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi dâinteresse generale conformemente al diritto dellâUnione, i diritti dâuso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente allâarticolo 58.
3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti dâuso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita lâAutoritĂ per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dellâUnione europea.
4. Il Ministero esamina le domande di diritti dâuso individuali dello spettro radio nellâambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilitĂ oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, hanno la facoltĂ di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacitĂ di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacitĂ necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.
5. Al momento della concessione dei diritti individuali dâuso per lo spettro radio, il Ministero, sentita lâAutoritĂ per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.
6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti dâuso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica lâarticolo 67, comma 9, e lâeventuale applicabilitĂ di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita lâimpresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.
[1] Articolo modificato dallâarticolo 44, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Articolo 62
(Durata dei diritti)
1. Qualora autorizzino lâuso dello spettro radio mediante diritti dâuso individuali per un periodo limitato, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto dâuso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformitĂ dellâarticolo 67 comma 2 e 3, e della necessitĂ di assicurare la concorrenza nonchĂŠ in particolare lâuso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere lâinnovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.
2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti dâuso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformitĂ della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne lâuso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilitĂ regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma
1.Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti dâuso in conformitĂ dellâarticolo 18. A tal fine, il Ministero e lâAutoritĂ garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, unâadeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e lâAutoritĂ mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti dâuso in modo trasparente prima di concedere diritti dâuso, nellâambito delle condizioni stabilite allâarticolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono:
a) allâesigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti allâarticolo 58 comma 2, lettere a) e b), o allâesigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, allâordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa;
b) allâesigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, le autorizzazioni sono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruitĂ del piano viene valutata dâintesa dal Ministero e dallâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e allâesigenza di garantire lâomogeneitĂ dei regimi autorizzatori.
4. Al piĂš tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto dâuso individuale, lâAutoritĂ , dâintesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto dâuso alla luce dellâarticolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti dâuso a norma dellâarticolo 32, il Ministero, sentita lâAutoritĂ , concede la proroga della durata del diritto dâuso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto dâuso la possibilitĂ di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica lâarticolo 61 per la concessione di diritti dâuso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga allâarticolo 23, le parti interessate hanno lâopportunitĂ di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica lâapplicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti dâuso, il Ministero e lâAutoritĂ tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.
5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e lâAutoritĂ possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi:
a) in zone geografiche limitate in cui lâaccesso alle reti ad alta velocitĂ sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui allâarticolo 58, comma 2;
b) per specifici progetti a breve termine;
c) per uso sperimentale;
d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformitĂ allâarticolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili;
e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformitĂ allâarticolo 58, comma 3 e 4.
6. Il Ministero, sentita lâAutoritĂ , può adeguare la durata dei diritti dâuso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneitĂ della scadenza della durata dei diritti in una o piĂš bande.
Articolo 63
(Rinnovo dei diritti dâuso individuali dello spettro radio armonizzato)
1. Il Ministero, dâintesa con lâAutoritĂ , decide sul rinnovo dei diritti dâuso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dellâassegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilitĂ di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessitĂ di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in questâultimo caso non piĂš di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.
2. Nellâadottare una decisione ai sensi del comma 1, lâAutoritĂ prende in considerazione, tra lâaltro:
a) la realizzazione degli obiettivi di cui allâarticolo 4, allâarticolo 58 comma 2, e allâarticolo 61 comma 2, nonchĂŠ degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dellâUnione o nazionale;
b) lâattuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dellâarticolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
c) lâesame dellâadeguatezza dellâattuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;
d) la necessitĂ di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con lâarticolo 65;
e) la necessitĂ di conseguire maggiore efficienza nellâuso dello spettro radio, alla luce dellâevoluzione tecnologica o del mercato;
f) la necessitĂ di evitare una grave compromissione del servizio.
3. Nel prendere in considerazione lâeventuale rinnovo di diritti dâuso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti dâuso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, lâAutoritĂ applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra lâaltro:
a) offre a tutte le parti interessate lâopportunitĂ di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dellâarticolo 23;
b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.
4. LâAutoritĂ prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti dâuso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti dâuso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti dâuso ai sensi dellâarticolo 67.
5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali dâuso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti dâuso in conformitĂ dellâarticolo 42.
Articolo 64
(Trasferimento o affitto di diritti dâuso individuali dello spettro radio)
1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti dâuso, con le modalitĂ di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dellâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltĂ non si applichi qualora il diritto dâuso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per lâuso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.
2. Il trasferimento o lâaffitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dellâimpresa subentrante.
3. Allâesito dellâistruttoria svolta dallâAutoritĂ che, sentita lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformitĂ dellâarticolo 65, concede lâautorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti dâuso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica:
a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;
b) non rifiuta lâaffitto di diritti dâuso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti dâuso;
c) non rifiuta il trasferimento di diritti dâuso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti dâuso.
4. Il Ministero, può apporre allâautorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dallâAutoritĂ . In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti dâuso dello spettro radio devono essere conformi allâarticolo 16.
Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire lâosservanza delle condizioni associate ai diritti dâuso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.
5. LâAutoritĂ e il Ministero agevolano il trasferimento o lâaffitto di diritti dâuso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.
6. In vista del trasferimento o affitto di diritti dâuso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantochĂŠ i diritti esistono.
7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto allâassegnazione dei diritti dâuso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, dâintesa con lâAutoritĂ , può stabilire una procedura semplificata.
8. Il Ministero per i diritti dâuso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o lâaffitto di rami dâazienda o il trasferimento del controllo della societĂ che detiene i diritti dâuso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle societĂ quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti dâuso. In tali casi, il legale rappresentante della societĂ che acquisisce il ramo dâazienda o il controllo sulla societĂ che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della societĂ acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della societĂ acquirente, o la societĂ acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti dâuso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dellâAutoritĂ di cui al comma 3.
9. Salva la disciplina dei diritti dâuso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati allâaffitto dei diritti dâuso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dellâaccordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti dâuso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale.
Articolo 65
(Concorrenza)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti dâuso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice.
2. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, allorchĂŠ modificano o rinnovano diritti dâuso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali:
a) limitare la quantitĂ delle bande di spettro radio per cui concedono diritti dâuso a unâimpresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti dâuso a condizioni quali lâofferta di accesso allâingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;
b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per lâassegnazione a nuovi entranti;
c) rifiutare di concedere nuovi diritti dâuso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti dâuso dello spettro radio o allâautorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti dâuso;
d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti dâuso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dellâUnione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;
e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti dâuso dello spettro radio.
3. LâAutoritĂ , tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessitĂ di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, lâAutoritĂ tiene conto dellâapproccio allâanalisi di mercato di cui allâarticolo 78 comma 2.
4. Nellâapplicare il comma 2 del presente articolo, lâAutoritĂ agisce in conformitĂ delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.
Sezione III
Procedure
Articolo 66
(Tempistica coordinata delle assegnazioni)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autoritĂ degli altri Stati membri al fine di coordinare lâuso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nellâUnione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare lâindividuazione di una o, se del caso, piĂš date comuni entro le quali autorizzare lâuso di uno specifico spettro radio armonizzato.
2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformitĂ della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire lâuso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita lâAutoritĂ per i profili di competenza, consente lâuso di tale spettro radio il prima possibile, al piĂš tardi trenta mesi dopo lâadozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dellâeventuale decisione di consentire lâuso alternativo in via eccezionale a norma dellâarticolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.
3. Il Ministero, sentita lâAutoritĂ per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze:
a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione allâuso di detta banda sulla base dellâobiettivo di interesse generale di cui allâarticolo 58, comma 5 lettera a) oppure d);
b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, lâassistenza dellâUnione a norma dellâarticolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;
d) forza maggiore.
4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.
5. Il Ministero, sentita lâAutoritĂ per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di:
a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dellâarticolo 29, commi 3 e 4;
b) la necessitĂ e la complessitĂ di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.
6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.
Articolo 67
(Procedura per limitare il numero dei diritti dâuso da concedere per lo spettro radio)
1. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti dâuso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, lâAutoritĂ , nel valutare se limitare il numero dei diritti dâuso da concedere, tra lâaltro:
a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti dâuso, in particolare ponderando adeguatamente lâesigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, lâopportunitĂ di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente allâarticolo 23.
2. Quando lâAutoritĂ determina che il numero di diritti dâuso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessitĂ di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.
3. In previsione di una procedura di selezione specifica, lâAutoritĂ può fissare, in aggiunta allâobiettivo di promuovere la concorrenza, uno o piĂš dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la copertura;
b) assicurare la necessaria qualitĂ del servizio;
c) promuovere lâuso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti dâuso e del livello dei contributi;
d) promuovere lâinnovazione e lo sviluppo dellâattivitĂ delle imprese.
4. LâAutoritĂ definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa lâeventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. LâAutoritĂ indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva lâeventuale uso e scelta delle misure a norma dellâarticolo 35.
5. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâesercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresĂŹ, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti dâuso.
6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti dâuso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.
7. Qualora lâAutoritĂ decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti dâuso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti dâuso individuali rende nota la decisione e il Ministero dĂ inizio al procedimento di concessione di tali diritti.
8. Qualora sia necessario limitare lâassegnazione di diritti dâuso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dallâAutoritĂ , sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.
9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dellâAutoritĂ , può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui allâarticolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva unâeventuale tempistica specifica stabilita a norma dellâarticolo 66. I termini suddetti non pregiudicano lâeventuale applicabilitĂ di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.
10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti dâuso dello spettro radio in conformitĂ dellâarticolo 64.
Capo IV
Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili
Articolo 68
(ex art. 56 eecc)
1. La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) nonchĂŠ lâuso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad unâautorizzazione generale, ai sensi dellâarticolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui allâallegato 14 al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dellâautorizzazione generale relative allâuso dello spettro radio di cui allâarticolo 59 comma 1.Qualora tale fornitura non sia parte di unâattivitĂ economica o sia accessoria a unâattivitĂ economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, unâimpresa, unâautoritĂ pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dellâarticolo 11, nĂŠ agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, nĂŠ agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dellâarticolo 72 comma 1.
2. Alle misure del presente articolo si applica lâarticolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ8 giugno 2000.
3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare lâaccesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dellâautorizzazione generale e al previo consenso informato dellâutente finale.
4. Conformemente, in particolare, allâarticolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltĂ :
a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;
b) di consentire reciprocamente lâaccesso o, piĂš in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
5. Il Ministero e lâAutoritĂ non limitano o vietano agli utenti finali la facoltĂ di consentire lâaccesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
6. Il Ministero e lâAutoritĂ non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:
a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;
b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o piĂš in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali lâaccesso pubblico è fornito a norma della lettera a).
7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dallâarticolo 30 per lâinstallazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.
[1] Articolo abrogato dallâarticolo 47, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, corretto con Avviso di Rettifica 9 febbraio 2022 (in Gazz. Uff., 9 febbraio 2022, n. 33).
Articolo 69
(ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells)
1. Le autoritĂ competenti non limitano indebitamente lâinstallazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano lâinstallazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autoritĂ competenti non subordinano lâinstallazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autoritĂ competenti possono richiedere autorizzazioni per lâinstallazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica lâarticolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) ÂŤpotenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)Âť: il prodotto della potenza fornita allâantenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad unâantenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);
b) ÂŤsistema di antennaÂť: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettivitĂ senza fili agli utenti finali;
c) ÂŤsistema di antenna attivoÂť (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui lâampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nellâambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, questâultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;
d) ÂŤal chiusoÂť: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire lâintero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;
e) ÂŤallâapertoÂť: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.
3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi allâallegato, lettera B, allâarticolo 3 del regolamento 2020/1070/EU e, alternativamente:
a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;
b) soddisfano le condizioni di cui allâallegato, lettera A, allâarticolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.
4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autoritĂ competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dallâaggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformitĂ ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dellâUnione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi allâinstallazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano al Ministero, entro due settimane dallâinstallazione di ciascuno di essi, lâinstallazione e lâubicazione di tali punti di accesso, nonchĂŠ i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.
5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autoritĂ competenti, con cadenza regolare, effettua attivitĂ di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito allâapplicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare lâapplicazione dellâarticolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.
6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per lâuso dello spettro radio pertinente.
7. Il Ministero e le altre autoritĂ competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016, provvedono affinchĂŠ gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autoritĂ pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autoritĂ pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalitĂ e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.
8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, lâinstallazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dellâarticolo 16.
[1] Articolo abrogato dallâarticolo 48, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Titolo II
Accesso
Capo I
Disposizioni generali, principi di accesso
Articolo 70
(ex art. 59 eecc â art. 40 Codice 2003)
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative allâaccesso e allâinterconnessione. Lâoperatore costituito in un altro Stato membro che richiede lâaccesso o lâinterconnessione nel territorio nazionale non necessita di unâautorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. LâAutoritĂ anche mediante lâadozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e lâAutoritĂ , per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchĂŠ non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dellâUnione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative allâaccesso o allâinterconnessione.
2. Fatto salvo lâarticolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi dâaccesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate allâallegato I.
Articolo 71
(ex art. 60 eecc â art. 41 Codice 2003)
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di unâautorizzazione ai sensi dellâarticolo 15, lâobbligo di negoziare tra loro lâinterconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e lâinteroperabilitĂ dei servizi in tutta lâUnione. Gli operatori offrono lâaccesso e lâinterconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dallâAutoritĂ ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.
2. Fatto salvo lâarticolo 21, le imprese che ottengono informazioni da unâaltra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, societĂ consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.
Capo II
Accesso e interconnessione
Articolo 72
(ex art. 61 eecc â art. 42 Codice 2003)
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dallâarticolo 4, lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformitĂ con il presente decreto, un adeguato accesso, unâadeguata interconnessione e lâinteroperabilitĂ dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere lâefficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacitĂ , investimenti efficienti e lâinnovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
LâAutoritĂ fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere lâaccesso e lâinterconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.
2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dellâarticolo 79, lâAutoritĂ può imporre:
a) nella misura necessaria a garantire la connettivitĂ da punto a punto, obblighi alle imprese soggette allâautorizzazione generale che controllano lâaccesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, lâobbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia giĂ previsto;
b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette allâautorizzazione generale che controllano lâaccesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;
c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;
d) nella misura necessaria a garantire lâaccessibilitĂ per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dallâAutoritĂ , lâobbligo agli operatori di garantire lâaccesso alle altre risorse di cui allâallegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:
a) nella misura necessaria a garantire lâinteroperabilitĂ dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare lâuso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autoritĂ e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui allâarticolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;
b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettivitĂ da punto a punto tra utenti finali in tutta lâUnione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura dâesame di cui allâarticolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.
4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, lâAutoritĂ può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere lâaccesso al cablaggio e alle risorse correlate allâinterno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dallâAutoritĂ qualora tale punto sia situato al di fuori dellâedificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sullâaccesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora lâAutoritĂ concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che lâobbligo imposto in conformitĂ del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, lâimposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il piĂš vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dellâestensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, lâAutoritĂ tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. LâAutoritĂ può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. LâAutoritĂ non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:
a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dallâarticolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacitĂ ; lâAutoritĂ può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, lâaccesso a una rete ad altissima capacitĂ ;
b) lâimposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilitĂ economica o finanziaria dellâinstallazione di una nuova rete, in particolare nellâambito di progetti locali di dimensioni ridotte.
5. In deroga al comma 4, lettera a), lâAutoritĂ può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.
6. Fatti salvi i commi 1 e 2, lâAutoritĂ ha la facoltĂ di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o lâobbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano lâuso dello spettro radio, in conformitĂ del diritto dellâUnione e purchĂŠ non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. LâAutoritĂ può imporre tali obblighi solo ove tale possibilitĂ sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti dâuso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano lâuso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto lâaccesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui lâaccesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, lâAutoritĂ può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. LâAutoritĂ tiene conto dei seguenti fattori:
a) la necessitĂ di massimizzare la connettivitĂ in tutta lâUnione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilitĂ di migliorare notevolmente la scelta e la qualitĂ del servizio per gli utenti finali;
b) lâuso efficiente dello spettro radio;
c) la fattibilitĂ tecnica della condivisione e le relative condizioni;
d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;
e) lâinnovazione tecnologica;
f) lâesigenza superiore di sostenere lâincentivo dellâoperatore ospitante a dispiegare prima di tutto lâinfrastruttura.
7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, lâAutoritĂ può tra lâaltro imporre al beneficiario dellâobbligo di condivisione o di accesso lâobbligo di condividere lo spettro radio con lâoperatore ospitante dellâinfrastruttura nellâambito territoriale interessato.
8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. LâAutoritĂ che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dallâadozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dellâevolvere della situazione. LâAutoritĂ comunica lâesito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
9. Ai fini dei commi 1 e 2, lâAutorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dallâarticolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.
10. LâAutoritĂ tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dellâubicazione dei punti terminali di rete di cui allâarticolo 73.
[1] Articolo modificato dallâarticolo 51, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Articolo 73
(ex art. 62 eecc â art. 43 Codice 2003)
1. Allâaccesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui allâallegato n.2, parte 1.
2. Qualora, in base a unâanalisi di mercato effettuata in conformitĂ dellâarticolo 78, comma 1, lâAutoritĂ appuri che una o piĂš imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:
a) lâaccessibilitĂ per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dellâarticolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca;
b) le prospettive di unâeffettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:
i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio;
ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.
3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.
4. Le condizioni applicate in virtĂš del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltĂ allâAutoritĂ di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.
5. In deroga al comma 1, lâAutoritĂ , con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtĂš del presente articolo attraverso unâanalisi di mercato conformemente allâarticolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.
Articolo 73 bis
(Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili)
[1. LâAutoritĂ , ove opportuno, può specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinchĂŠ gli utenti finali disabili:
a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e;
b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalitĂ necessarie.]
Capo III
Analisi di mercato e significativo potere di mercato
Articolo 74
(ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003)
1. LâAutoritĂ nellâaccertare, secondo la procedura di cui allâarticolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.
2. Si presume che unâimpresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.
3. LâAutoritĂ , nel valutare se due o piĂš imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dellâUnione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per lâanalisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dellâarticolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di seguito denominate âlinee guida SPMâ.
4. Se unâimpresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dellâimpresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.
Articolo 75
(ex art. 64 eecc â art. 18 Codice 2003)
1. LâAutoritĂ , tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra lâaltro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza.
LâAutoritĂ , se del caso, tiene altresĂŹ conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformitĂ dellâarticolo 22, comma 1.Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.
Articolo 76
(ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003)
1. LâAutoritĂ può presentare, unitamente ad almeno unâaltra autoritĂ nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere unâanalisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.
2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dellâanalisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dellâarticolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, lâAutoritĂ effettua lâanalisi di mercato congiuntamente alle autoritĂ di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito allâimposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui allâarticolo 78 comma 4. LâAutoritĂ e le altre autoritĂ nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative allâanalisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformitĂ degli articoli 33 e 34.
3. Anche in assenza di mercati transnazionali, lâAutoritĂ può comunicare, congiuntamente a una o piĂš autoritĂ nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative allâanalisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.
Articolo 77
(ex art. 66 eecc)
1. LâAutoritĂ può presentare, unitamente ad almeno unâaltra autoritĂ nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere unâanalisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti allâinterno dellâUnione in uno o piĂš mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga lâesistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui allâarticolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.
2. Qualora il BEREC, a seguito dellâindividuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dallâofferta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autoritĂ nazionali di regolamentazione, lâAutoritĂ , nellâespletamento dei propri compiti di regolazione nellâambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.
3. Tali linee guida possono fornire la base per lâinteroperabilitĂ dei prodotti di accesso allâingrosso in tutta lâUnione e possono includere orientamenti per lâarmonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso allâingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.
Articolo 77 bis
(Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi)
[1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nellâarco di numerazione che inizia con il â116â identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva lâarco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dallâAutoritĂ . Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati.
2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinchĂŠ gli utenti finali disabili possano avere un accesso piĂš ampio possibile ai servizi forniti nellâarco della numerazione che inizia con il â116â. Le misure adottate per facilitare lâaccesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dellâarticolo 20 del Codice.
3. I Ministeri competenti per materia provvedono affinchĂŠ i cittadini siano opportunamente informati circa lâesistenza e lâutilizzazione dei servizi forniti nellâambito dellâarco di numerazione â116â, in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.
4. I Ministeri competenti per materia si adoperano per garantire ai cittadini lâaccesso a un servizio dedicato per denunciare casi di minori scomparsi, aggiuntivo rispetto alle misure di applicazione generale relative a tutti i numeri nellâarco di numerazione â116â adottate a norma dei commi 1, 2 e 3. Tale servizio sarĂ disponibile sul numero 116000.]
Articolo 78
(Procedura per lâanalisi del mercato)
1. LâAutoritĂ , determina se un mercato rilevante definito in conformitĂ dellâarticolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972, sia tale da giustificare lâimposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi lâAutoritĂ tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato.
2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare lâimposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:
a) presenza di forti ostacoli non transitori allâaccesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;
b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro lâarco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di lĂ degli ostacoli allâaccesso;
c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.
3. Se svolge unâanalisi di un mercato incluso nella raccomandazione, lâAutoritĂ considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se lâAutoritĂ stessa constata che una o piĂš di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.
4. Quando svolge lâanalisi di cui ai commi da1 a 3, lâAutoritĂ esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:
a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;
b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita allâingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dellâutente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;
c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformitĂ degli articoli 50, 71 e 72;
d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.
5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica lâimposizione di obblighi di regolamentazione in conformitĂ della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorchĂŠ le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, lâAutoritĂ non impone nĂŠ mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformitĂ dellâarticolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano giĂ stati imposti in conformitĂ dellâarticolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. LâAutoritĂ provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare lâequilibrio tra la necessitĂ di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dellâutente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso lâAutoritĂ può stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.
6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata lâimposizione di obblighi di regolamentazione in conformitĂ dei commi 1 a 4, lâAutoritĂ individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente allâarticolo 74. LâAutoritĂ impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformitĂ dellâarticolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove giĂ esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.
7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.
LâAutoritĂ effettua unâanalisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dellâarticolo 33:
a) entro cinque anni dallâadozione di una precedente misura se lâAutoritĂ ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se lâAutoritĂ ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;
b) entro tre anni dallâadozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea;
c) entro tre anni dalla data di adesione allâUnione europea per gli Stati membri di nuova adesione.
8. Qualora lâAutoritĂ ritenga di non poter completare lâanalisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, può chiedere al BEREC assistenza per completare lâanalisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza lâAutoritĂ notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dellâarticolo 33.
Capo IV
Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato
Articolo 79
(ex art. 68 eecc â art. 45 Codice 2003)
1. Qualora, in esito allâanalisi del mercato realizzata a norma dellâarticolo 78, unâimpresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, lâAutoritĂ impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalitĂ , lâAutoritĂ sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nellâanalisi del mercato.
2. LâAutoritĂ impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformitĂ del comma 1 del presente articolo, fatti salvi:
a) gli articoli 72 e 73;
b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dellâallegato I quale applicata ai sensi dellâarticolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato;
c) lâesigenza di ottemperare a impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali lâAutoritĂ , quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui allâarticolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta lâadozione di tali misure.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:
a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla AutoritĂ nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dellâindividuazione della domanda transnazionale in conformitĂ dellâarticolo 77;
b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;
c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui allâarticolo 4;
d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.
5. In relazione allâesigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, lâAutoritĂ notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dallâarticolo 33.
6. LâAutoritĂ prende in considerazione lâimpatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dellâarticolo 78, lâAutoritĂ valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.
Articolo 80
(Ex art. 69 eecc â art. 46 Codice 2003)
1. LâAutoritĂ può imporre, ai sensi dellâarticolo 79, obblighi di trasparenza in relazione allâinterconnessione o allâaccesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonchĂŠ termini e condizioni per la fornitura e per lâuso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino lâaccesso a ovvero lâuso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.
2. Quando unâimpresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, lâAutoritĂ può esigere che tale impresa pubblichi unâofferta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. LâAutoritĂ , con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. LâAutoritĂ può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalitĂ di pubblicazione delle medesime.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se unâimpresa è soggetta agli obblighi di cui allâarticolo 83 e 84 relativi allâaccesso allâingrosso allâinfrastruttura della rete, lâAutoritĂ assicura la pubblicazione di unâofferta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per unâofferta di riferimento di cui allâarticolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972, assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonchĂŠ i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformitĂ con essi.
Articolo 81
(ex art. 70 eecc â art. 47 Codice 2003)
1. Ai sensi dellâarticolo 79, lâAutoritĂ può imporre obblighi di non discriminazione in relazione allâinterconnessione o allâaccesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che lâimpresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualitĂ identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societĂ consociate o dei propri partner commerciali. LâAutoritĂ può imporle lâobbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire lâequivalenza dellâaccesso.
Articolo 82
(ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003)
1. Ai sensi dellâarticolo 79, lâAutoritĂ può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attivitĂ nellâambito dellâinterconnessione o dellâaccesso., lâAutoritĂ può obbligare unâimpresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi allâingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire lâosservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dellâarticolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. LâAutoritĂ può specificare il formato e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo quanto disposto dallâarticolo 20, per agevolare la verifica dellâosservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, lâAutoritĂ può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. LâAutoritĂ può pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformitĂ del diritto dellâUnione e nazionale sulla riservatezza commerciale.
Articolo 83
(ex art. 72 eecc)
1. LâAutoritĂ può imporre alle imprese, conformemente allâarticolo 79, lâobbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata lâanalisi di mercato, lâAutoritĂ concluda che il rifiuto di concedere lâaccesso o lâimposizione di termini e condizioni non ragionevoli dâaccesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe lâemergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nellâinteresse dellâutente finale.
2. LâAutoritĂ può imporre a unâimpresa lâobbligo di fornire lâaccesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attivitĂ interessate dallâobbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente allâanalisi di mercato, a condizione che lâobbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui allâarticolo 4.
Articolo 84
(ex art. 73 eecc â art. 49 Codice 2003)
1. In conformitĂ dellâarticolo 79, lâAutoritĂ può imporre alle imprese lâobbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e lâuso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere lâaccesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lâemergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dellâutente finale. LâAutoritĂ può imporre alle imprese:
a) di concedere a terzi lâaccesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonchĂŠ il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso lâaccesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
b) di concedere a terzi lâaccesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
d) di non revocare lâaccesso alle risorse concesso in precedenza;
e) di fornire specifici servizi allâingrosso per la rivendita da parte di terzi;
f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie dâimportanza decisiva, indispensabili per lâinteroperabilitĂ dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti lâinteroperabilitĂ punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;
i) di garantire lâaccesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
l) di interconnettere reti o risorse di rete;
m) di fornire lâaccesso a servizi correlati come quelli relativi allâidentitĂ , alla posizione e alla presenza.
2. LâAutoritĂ può assoggettare tali obblighi a condizioni di equitĂ , ragionevolezza e tempestivitĂ .
Nel valutare lâopportunitĂ di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneitĂ e modalitĂ di imposizione conformemente al principio di proporzionalitĂ , lâAutoritĂ valuta se altre forme di accesso a input allâingrosso, nello stesso mercato allâingrosso o in un mercato allâingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nellâinteresse dellâutente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, lâaccesso regolamentato a norma dellâarticolo 72 o lâaccesso regolamentato esistente o previsto ad altri input allâingrosso a norma del presente articolo. LâAutoritĂ tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilitĂ tecnica ed economica dellâuso o dellâinstallazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilitĂ di altri prodotti di accesso upstream quale lâaccesso ai condotti;
b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
c) necessitĂ di garantire la neutralitĂ tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
d) fattibilitĂ della fornitura dellâaccesso offerto, in relazione alla capacitĂ disponibile;
e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacitĂ e ai livelli di rischio connessi;
f) necessitĂ di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
g) se del caso, eventuali diritti di proprietĂ intellettuale applicabili;
h) fornitura di servizi paneuropei.
3. Qualora lâAutoritĂ prenda in considerazione, conformemente allâarticolo 79, di imporre obblighi sulla base dellâarticolo 83 o del presente articolo, valuta se lâimposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.
4. LâAutoritĂ , nellâimporre a unâimpresa lâobbligo di concedere lâaccesso ai sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Lâobbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente allâarticolo 39.
Articolo 85
(Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilitĂ dei costi)
1. Ai sensi dellâarticolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, lâAutoritĂ può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui lâobbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonchĂŠ lâobbligo di disporre di un sistema di contabilitĂ dei costi, qualora lâanalisi del mercato riveli che lâassenza di unâeffettiva concorrenza comporta che lâimpresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dellâutenza finale. Nel determinare lâopportunitĂ di imporre obblighi di controllo dei prezzi, lâAutoritĂ prende in considerazione la necessitĂ di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacitĂ . In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dallâimpresa anche nelle reti di prossima generazione, lâAutoritĂ tiene conto degli investimenti effettuati dallâimpresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, lâAutoritĂ consente allâimpresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. LâAutoritĂ valuta la possibilitĂ di non imporre nĂŠ mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta lâesistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformitĂ degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilitĂ economica imposti a norma dellâarticolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per lâaccesso a elementi di rete esistenti, lâAutoritĂ tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilitĂ e dalla stabilitĂ dei prezzi allâingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.
2. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, lâefficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo lâAutoritĂ può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora unâimpresa abbia lâobbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha lâonere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di unâefficiente fornitura di servizi, lâAutoritĂ può approntare una contabilitĂ dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. LâAutoritĂ può esigere che unâimpresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilitĂ dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformitĂ al sistema di contabilitĂ dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformitĂ al sistema.
Articolo 86
(Tariffe di terminazione)
1. LâAutoritĂ monitora e garantisce il rispetto dellâapplicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dellâUnione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dellâarticolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.
2. LâAutoritĂ può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta lâatto delegato di cui al comma 1.
3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dellâatto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, lâAutoritĂ può condurre lâanalisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente allâarticolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base allâanalisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, lâAutoritĂ rispetta i principi, criteri e parametri indicati allâallegato 3 e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. Lâ AutoritĂ riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito allâapplicazione del presente articolo.
Articolo 87
(Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacitĂ )
1. Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o piĂš mercati rilevanti ai sensi dellâarticolo 78, possono offrire impegni in conformitĂ della procedura di cui allâarticolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacitĂ che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolaritĂ o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione di comunicazione elettronica.
2. Quando valuta tali impegni, lâAutoritĂ determina, acquisendo ove opportuno, il parere dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, se lâofferta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui lâimpresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalitĂ che comprendono:
1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano lâaccesso allâintera capacitĂ della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;
2) flessibilitĂ in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;
3) la possibilitĂ di incrementare tale partecipazione in futuro;
4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dellâinfrastruttura oggetto del coinvestimento;
c) è resa pubblica dallâimpresa in modo tempestivo e, se lâimpresa non possiede le caratteristiche elencate allâarticolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dellâavvio della realizzazione della nuova rete.
d) i richiedenti lâaccesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dallâinizio della stessa qualitĂ e velocitĂ , delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilitĂ degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dallâAutoritĂ , alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti lâaccesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacitĂ della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;
e) è conforme almeno ai criteri di cui allâallegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicitĂ delle informazioni fornite.
3. LâAutoritĂ , se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente allâarticolo 91, che lâimpegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende lâimpegno vincolante ai sensi dellâarticolo 90, comma 3, e in conformitĂ con il principio di proporzionalitĂ non impone obblighi supplementari a norma dellâarticolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacitĂ oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con lâimpresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente allâarticolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, lâAutoritĂ può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformitĂ degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacitĂ al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisce che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.
5. LâAutoritĂ monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e può imporre allâimpresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformitĂ . Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dellâAutoritĂ di adottare decisioni a norma dellâarticolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nellâambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.
6. LâAutoritĂ tiene conto delle linee guida del BEREC di cui allâarticolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.
Articolo 87 bis
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) .
[1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui allâarticolo 87 nonchĂŠ di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivitĂ , conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e. ove non predisposti, al modello B di cui allâallegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dellâente locale o un parere negativo da parte dellâorganismo competente di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.]
Articolo 87 ter
Variazioni non sostanziali degli impianti
[1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti giĂ provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente unâautocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui allâarticolo 87, da inviare contestualmente allâattuazione dellâintervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli. I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dellâautocertificazione.]
Articolo 87 quater
Impianti temporanei di telefonia mobile
[1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessitĂ e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori allâamministrazione comunale. Lâimpianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione allâorganismo competente ad effettuare i controlli di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. Lâinstallazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dellâintervento, allâente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui allâarticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonchĂŠ ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.]
[1] Articolo inserito dallâarticolo 38, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
[2] Articolo da ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Articolo 88
(Separazione funzionale)
1. LâAutoritĂ , qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire unâeffettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura allâingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente allâarticolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate lâobbligo di collocare le attivitĂ relative alla fornitura allâingrosso di detti prodotti di accesso in unâentitĂ commerciale operante in modo indipendente. Tale entitĂ commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entitĂ commerciali allâinterno della societĂ madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, lâAutoritĂ presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo:
a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dallâAutoritĂ descritti al comma 1;
b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;
c) unâanalisi dellâimpatto previsto dallâAutoritĂ , sullâimpresa, in particolare sulla forza lavoro dellâimpresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessitĂ di garantire la coesione sociale e territoriale, nonchĂŠ sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare lâimpatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;
d) unâanalisi delle ragioni per cui lâobbligo in questione sarebbe lo strumento piĂš efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.
3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:
a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dellâentitĂ commerciale separata;
b) lâindividuazione dei beni dellâentitĂ commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entitĂ deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare lâindipendenza del personale dellâentitĂ commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
d) le norme per garantire lâosservanza degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare lâosservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.
4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente allâarticolo 79, comma 3, lâAutoritĂ effettua unâanalisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui allâarticolo 78. Sulla base di detta analisi, lâAutoritĂ impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.
5. Unâimpresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che lâimpresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dellâarticolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente allâarticolo 79 comma 2.
Articolo 89
(Separazione volontaria da parte di unâimpresa verticalmente integrata)
1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piĂš mercati rilevanti ai sensi dellâarticolo 78 informano lâAutoritĂ almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attivitĂ nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di unâentitĂ commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre lâAutoritĂ in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonchĂŠ del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. Lâofferta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire allâAutoritĂ di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di lĂ del periodo massimo per le analisi di mercato fissato allâarticolo 78, comma 7.
2. LâAutoritĂ valuta lâeffetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, lâAutoritĂ conduce unâanalisi dei vari mercati collegati alla rete dâaccesso secondo la procedura di cui allâarticolo 78.
LâAutoritĂ tiene conto degli impegni offerti dallâimpresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati allâarticolo 4. A tal fine lâAutoritĂ consulta soggetti terzi conformemente allâarticolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, lâAutoritĂ , acquisendo ove opportuno il parere dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, lâarticolo 91. Nella sua decisione lâAutoritĂ può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga allâarticolo 78, comma 5, lâAutoritĂ può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per lâintero periodo per cui sono offerti.
3. Fatto salvo lâarticolo 91, lâentitĂ commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dellâarticolo 78 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente allâarticolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati allâarticolo 4.
4. LâAutoritĂ controlla lâattuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.
Articolo 90
(Procedura relativa agli impegni)
1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire allâAutoritĂ impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra lâaltro:
a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dellâarticolo 79;
b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacitĂ ai sensi dellâarticolo 87;
c) lâaccesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dellâarticolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di unâimpresa verticalmente integrata sia dopo lâattuazione della forma di separazione proposta.
2. Lâofferta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e lâambito della loro applicazione, nonchĂŠ la loro durata, per consentire allâAutoritĂ di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di lĂ dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui allâarticolo 78, comma 7.
3. Per valutare gli impegni offerti da unâimpresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, lâAutoritĂ , salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o piĂš condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti lâaccesso possono fornire pareri in merito alla conformitĂ degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.
4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui allâarticolo 79, comma 6, lâAutoritĂ tiene conto, in particolare:
a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;
b) dellâapertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;
c) della tempestiva disponibilitĂ dellâaccesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacitĂ , prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio;
d) della capacitĂ generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare lâintroduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacitĂ , nellâinteresse degli utenti finali.
5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonchĂŠ della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, lâAutoritĂ comunica allâimpresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, allâarticolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilitĂ di rendere detti impegni vincolanti. Lâimpresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dellâautoritĂ nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, allâarticolo 79, 87 o 89.
6. Fatto salvo lâarticolo 87 comma 3, lâAutoritĂ può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga allâarticolo 78 comma 7, lâAutoritĂ può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere allâintero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dellâarticolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo lâarticolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata lâapplicazione della procedura per lâanalisi del mercato ai sensi dellâarticolo 78 e lâimposizione di obblighi ai sensi dellâarticolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, lâAutoritĂ valuta, ai sensi dellâarticolo 79, le conseguenze di tale decisione per lâevoluzione del mercato e lâappropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dellâarticolo 79 in conformitĂ dellâarticolo 33, lâAutoritĂ accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.
7. LâAutoritĂ controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dellâarticolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che unâimpresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, lâAutoritĂ può comminare sanzioni in conformitĂ dellâarticolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire lâosservanza di obblighi specifici ai sensi dellâarticolo 32 lâAutoritĂ può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dellâarticolo 79 comma 6.
Articolo 91
(Imprese attive esclusivamente sul mercato allâingrosso)
1. Quando lâAutoritĂ designa unâimpresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o piĂš mercati allâingrosso conformemente allâarticolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, valuta se lâimpresa presenta le seguenti caratteristiche:
a) tutte le societĂ e le unitĂ commerciali allâinterno dellâimpresa, tutte le societĂ che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonchĂŠ qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sullâimpresa, svolgono attivitĂ , attuali e previste per il futuro, solo nei mercati allâingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attivitĂ in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;
b) lâimpresa non è tenuta a trattare con unâunica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtĂš di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.
2. LâAutoritĂ , se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalitĂ , può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a unâanalisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dellâimpresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
3. LâAutoritĂ rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti allâimpresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano piĂš rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo lâAutoritĂ di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. LâAutoritĂ rivede altresĂŹ gli obblighi imposti allâimpresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dallâimpresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono lâimposizione di uno o piĂš obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.
5. Lâimposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformitĂ delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
Articolo 92
(Migrazione dalle infrastrutture preesistenti)
1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piĂš mercati rilevanti ai sensi dellâarticolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente allâAutoritĂ lâintenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.
2. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilitĂ di prodotti alternativi per lâaccesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualitĂ almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attivitĂ proposte per la disattivazione o la sostituzione, lâAutoritĂ può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:
a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualitĂ almeno comparabile al prodotto disponibile nellâambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti lâaccesso di raggiungere gli stessi utenti finali;
b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati allâAutoritĂ conformemente al presente articolo.
3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilitĂ di prodotti regolamentati imposta dallâAutoritĂ sullâinfrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.
Capo V
Controllo normativo sui servizi al dettaglio
Articolo 93
(Controllo normativo sui servizi al dettaglio)
1. LâAutoritĂ può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dellâarticolo 74, quando:
a) a seguito di unâanalisi di mercato realizzata conformemente allâarticolo 78, lâAutoritĂ stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformitĂ dellâarticolo 75, non è effettivamente competitivo;
b) lâAutoritĂ conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui allâarticolo 4.
2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui allâarticolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano lâingresso sul mercato nĂŠ limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti.
LâAutoritĂ può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo unâeffettiva concorrenza.
3. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilitĂ dei costi. LâAutoritĂ può specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformitĂ al sistema di contabilitĂ dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformitĂ .
4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, lâAutoritĂ non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato lâesistenza di una concorrenza effettiva.
[1] Articolo modificato dallâarticolo 68, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, dallâarticolo 64, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, dellâarticolo 12, comma 3, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
parte III
Servizi
Titolo I
Obblighi di servizio universale
Articolo 94
(Servizio universale a prezzi accessibili)
1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, vigilano sullâapplicazione del presente comma.
2. LâAutoritĂ può assicurare lâaccessibilitĂ economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla societĂ .
3. LâAutoritĂ definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla societĂ . Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno lâinsieme minimo di servizi di cui allâallegato 5.
4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.
5. Il Ministero, sentita lâAutoritĂ , può estendere lâambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che lâoperatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dallâAutoritĂ . Lâoperatore è tenuto a consentire lâaccesso, presso i propri siti, del personale incaricato dellâIspettorato, ai fini del controllo ispettivo.
Articolo 95
(Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili)
1. LâAutoritĂ vigila sullâevoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui allâarticolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.
2. Se lâAutoritĂ stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui allâarticolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori lâaccesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, lâAutoritĂ e il Ministero, nellâambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine lâAutoritĂ può esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui lâimposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, lâAutoritĂ può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate lâobbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche.
Lâarticolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove lâAutoritĂ designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui allâarticolo 94 comma 1, oppure con unâimpresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.
3. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate questâultima sui dettagli di tali offerte. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione.
LâAutoritĂ può esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.
4. In funzione delle circostanze nazionali lâAutoritĂ e il Ministero, nellâambito delle rispettive competenze, provvedono affinchĂŠ sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilitĂ e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.
5. Nellâapplicare il presente articolo lâAutoritĂ si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.
6. Il Ministero, sentita lâAutoritĂ , può estendere lâambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
Articolo 96
(DisponibilitĂ del servizio universale)
1. Se lâAutoritĂ ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dellâarticolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilitĂ in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dellâarticolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.
2. LâAutoritĂ determina il metodo piĂš efficace e adeguato per garantire la disponibilitĂ in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dellâarticolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettivitĂ , trasparenza, non discriminazione e proporzionalitĂ . LâAutoritĂ si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo lâinteresse pubblico.
3. In particolare, se lâAutoritĂ decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilitĂ in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dellâarticolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, può designare una o piĂš imprese perchĂŠ garantiscano tale disponibilitĂ di accesso internet in tutto il territorio nazionale.
LâAutoritĂ può designare piĂš imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilitĂ di servizi di accesso a internet in conformitĂ al comma 3 del presente articolo, lâAutoritĂ applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicitĂ e consentano di determinare il costo netto dellâobbligo di servizio universale conformemente allâarticolo 98-bis.
5. Qualora intenda cedere tutte le sue attivitĂ nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a unâentitĂ giuridica separata appartenente a una proprietĂ diversa, lâimpresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente lâAutoritĂ per permetterle di valutare lâeffetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dellâarticolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. LâAutoritĂ può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente allâarticolo 13, comma 2.
Articolo 97
(Situazione dei servizi universali esistenti)
1. LâAutoritĂ e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilitĂ o lâaccessibilitĂ economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dellâarticolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessitĂ di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando lâAutoritĂ designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalitĂ del territorio nazionale, si applica lâarticolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dallâarticolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.
Articolo 98
(Controllo delle spese)
1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui allâarticolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformitĂ degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalitĂ in modo tale che lâutente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati allâarticolo 94 che prestano servizi a norma dellâarticolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui allâallegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui allâarticolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dellâinteresse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del3 luglio 2017, n. 117.
3. LâAutoritĂ , se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.
Articolo 98 bis
(Costo degli obblighi di servizio universale)
1. AllorchĂŠ lâAutoritĂ ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dellâarticolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui allâarticolo 97
possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, lâAutoritĂ può alternativamente:
a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o piĂš fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dellâarticolo 94c, comma 2 nonchĂŠ servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui allâarticolo 97, in base alle modalitĂ stabilite nellâallegato 7;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme allâarticolo 96 comma 4.
2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dellâAutoritĂ o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dallâAutoritĂ . I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.
Articolo 98 ter 3
(Finanziamento degli obblighi di servizio universale)
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui allâarticolo 98-bis, lâAutoritĂ riscontri che uno o piĂš fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.
2. LâAutoritĂ istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalitĂ , in conformitĂ ai principi enunciati allâallegato 7 articolo 2 parte B. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dellâarticolo 98-bis.
3. LâAutoritĂ può decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.
Articolo 98 quater
(Trasparenza)
1. LâAutoritĂ , qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dallâarticolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.
2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, lâAutoritĂ pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui allâarticolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto.
3. Ferme restando le normative dellâUnione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, lâAutoritĂ pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, lâAutoritĂ indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.
Articolo 98 quinquies
(Servizi obbligatori supplementari)
1. Il Ministero, sentita lâAutoritĂ , può decidere di rendere accessibile al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.
Titolo II
Risorse di numerazione
Articolo 98 sexies
(Risorse di numerazione)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ sono competenti in materia di numerazione, nomi a domini e indirizzamento, fatte salve le specifiche attivitĂ giĂ attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti dâuso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dellâassegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilitĂ ed armonizzati aventi codice â116â di cui allâarticolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dallâAutoritĂ , richiesti dai Ministeri competenti. Il Ministero e lâAutoritĂ assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti dâuso delle risorse nazionali di numerazione.
2. LâAutoritĂ può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilitĂ di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti dâuso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacitĂ di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacitĂ di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformitĂ al presente decreto.
LâAutoritĂ ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere lâulteriore concessione di diritti dâuso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.
3. LâAutoritĂ definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalitĂ di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettivitĂ , trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare paritĂ di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. LâAutoritĂ vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinchĂŠ lâimpresa cui sia stato concesso il diritto dâuso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.
4. LâAutoritĂ rende disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dellâUnione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e lâarticolo 98-decies comma 2 del presente decreto. Ove i diritti dâuso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti dâuso. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ le condizioni elencate nella parte E dellâallegato I del presente decreto che possono essere associate ai diritti dâuso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e lâesecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformitĂ del presente decreto. LâAutoritĂ provvede inoltre affinchĂŠ i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative allâuso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Lâobbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dellâAutoritĂ . LâAutoritĂ provvede inoltre a definire norme affinchĂŠ le condizioni elencate nella parte E dellâallegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dallâITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire paritĂ di condizioni dâuso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nellâuso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. LâAutoritĂ , con lâeventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale allâinterno dellâUnione europea al fine dellâintroduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.
5. Il prefisso ÂŤ00Âť costituisce il prefisso internazionale. LâAutoritĂ può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative allâuso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra localitĂ contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. LâAutoritĂ e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. LâAutoritĂ assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.
6. Fatto salvo quanto disposto dallâarticolo 98-octies decies, lâAutoritĂ promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.
7. LâAutoritĂ pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
8. LâAutoritĂ promuove lâarmonizzazione di numeri o serie di numeri specifici allâinterno dellâUnione europea ove ciò promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.
9. Il Ministero vigila affinchĂŠ non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e lâAutoritĂ nellâambito della propria competenza, vigilano affinchĂŠ le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso lâutilizzo della numerazione.
vigilano affinchĂŠ le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso lâutilizzo della numerazione.
10. Il Ministero e lâAutoritĂ , al fine di assicurare lâinteroperabilitĂ completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, lâassegnazione di nomi a dominio e lâindirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 98 septies
(Procedura di concessione dei diritti dâuso delle risorse di numerazione)
1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali dâuso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire unâautorizzazione generale di cui allâarticolo 11, nel rispetto dellâarticolo 13, dellâarticolo 21
comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca lâuso efficiente di tali risorse di numerazione in conformitĂ del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.
2. I diritti dâuso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti dâuso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia giĂ definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti dâuso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui la durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dellâobiettivo perseguito e della necessitĂ di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validitĂ dellâautorizzazione generale, ove presente.
3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti dâuso delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nellâambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita lâimpresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti dâuso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche.
4. Qualora lâAutoritĂ o il Ministero, nellâambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente allâarticolo 23, che i diritti dâuso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero può prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo.
5. LâAutoritĂ e il Ministero, nellâambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali dâuso da concedere, solo quando ciò sia necessario per garantire lâuso efficiente delle risorse di numerazione.
6. Se i diritti dâuso delle risorse di numerazione includono lâuso extraterritoriale allâinterno dellâUnione conformemente allâarticolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e lâAutoritĂ , nellâambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti dâuso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative allâuso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dellâAutoritĂ o di unâaltra autoritĂ competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti dâuso delle risorse di numerazione, lâAutoritĂ o il Ministero, nellâambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformitĂ dellâarticolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti dâuso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi allâimpresa in questione.
7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti dâuso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformitĂ dellâarticolo 98-sexies comma 2.
8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nellâallegato I parte E del presente decreto, il quale riporta lâelenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti dâuso delle risorse di numerazione.
Articolo 98 octies
(Contributi sui diritti dâuso delle risorse di numerazione)
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dallâAutoritĂ , al fine di garantire lâimpiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dallâallegato 11. LâAutoritĂ e il Ministero, nellâambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati allâarticolo 4.
Articolo 98 nonies
(Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi)
1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nellâarco di numerazione che inizia con il codice â116â identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva lâarco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dallâAutoritĂ . Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia provvedono affinchĂŠ gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero ÂŤ116000Âť per denunciare casi di minori scomparsi.
2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinchĂŠ gli utenti finali con disabilitĂ possano avere un accesso ai servizi forniti nellâarco della numerazione che inizia con il codice â116â. Le misure adottate per facilitare lâaccesso degli utenti finali con disabilitĂ a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dellâarticolo 39.
3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice â116â adottano misure adeguate a garantire la disponibilitĂ delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinchĂŠ gli utenti finali siano adeguatamente informati dellâesistenza e dellâutilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni.
4. LâAutoritĂ provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalitĂ di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice â116â e provvede altresĂŹ alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.
Articolo 98 decies
(Accesso a numeri e servizi)
1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare lâaccesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, lâAutoritĂ adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:
a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti allâinterno dellâUnione; e
b) accedere a tutti i numeri forniti nellâUnione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dallâoperatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers â UIFN).
2. LâAutoritĂ può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare lâaccesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. LâAutoritĂ può stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare lâaccesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive.
3. LâAutoritĂ definisce lâubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilitĂ alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete è il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.
Titolo III
Diritti degli utenti finali
Articolo 98 undecies
(Deroga per alcune microimprese)
1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.
2. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ gli utenti finali siano informati dellâesistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.
Articolo 98 duodecies
(Non discriminazione)
1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dellâutente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.
Articolo 98 terdecies
(Tutela dei diritti fondamentali)
1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea (ÂŤCartaÂť) e i principi generali del diritto dellâUnione.
2. Qualunque provvedimento riguardante lâaccesso a servizi e applicazioni o lâuso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare lâesercizio dei diritti o delle libertĂ fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertĂ , è proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dellâUnione o allâesigenza di proteggere i diritti e le libertĂ altrui in conformitĂ dellâarticolo 65, comma 1, della Carta e dei principi generali del diritto dellâUnione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione dâinnocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 nonchĂŠ, ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Ă garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessitĂ di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.
Articolo 98 quaterdecies
(Obblighi di informazione applicabili ai contratti)
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da unâofferta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonchĂŠ, in aggiunta, le informazioni elencate allâallegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito allâarticolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalitĂ digitali. Il fornitore richiama esplicitamente lâattenzione del consumatore sulla disponibilitĂ di tale documento e sullâimportanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilitĂ conformemente al diritto dellâUnione che armonizza i requisiti di accessibilitĂ dei prodotti e dei servizi.
2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalitĂ o parti di tali disposizioni.
3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformitĂ del comma
1.Gli elementi principali comprendono almeno:
a) il nome, lâindirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;
b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;
c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;
d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;
e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilitĂ ;
f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dellâarticolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.
4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.
5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui allâarticolo 98-septies decies comma 1, se non con lâaccordo esplicito delle parti contrattuali.
6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare lâuso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende lâaccesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dallâAutoritĂ , inclusi nel loro piano tariffario nonchĂŠ quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.
7. LâAutoritĂ può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente lâulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dallâAutoritĂ .
Articolo 98 quinquiesdecies
(Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni)
1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, lâAutoritĂ provvede affinchĂŠ le informazioni di cui allâallegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa AutoritĂ , in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilitĂ , conformemente al diritto dellâUnione che armonizza i requisiti di accessibilitĂ dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. LâAutoritĂ può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche allâAutoritĂ prima della pubblicazione.
2. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:
a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e
b) la qualitĂ del servizio, laddove sia offerta una qualitĂ minima del servizio o allâimpresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dellâarticolo 98-sedecies.
3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:
a) è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;
c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;
d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguitĂ ;
e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dellâultimo aggiornamento;
f) è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende unâampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;
g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
h) comprende la possibilitĂ di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualitĂ del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora lâAutoritĂ lo ritengo opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali.
4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dallâAutoritĂ . I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.
5. LâAutoritĂ può esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, allâoccorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autoritĂ pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra lâaltro:
a) gli utilizzi piĂš comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attivitĂ illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertĂ , comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto dâautore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e
b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui allâarticolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.
Articolo 98 sexiesdecies
(QualitĂ dei servizi relativi allâaccesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico)
1. LâAutoritĂ può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualitĂ dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtĂš di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per i consumatori con disabilitĂ . LâAutoritĂ può altresĂŹ richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualitĂ dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettivitĂ della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, allâAutoritĂ prima della pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualitĂ del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.
2. LâAutoritĂ precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualitĂ del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalitĂ della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualitĂ . Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nellâallegato 10.
Articolo 98 septiesdecies
(Durata dei contratti e diritto di recesso)
1. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinchĂŠ i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con lâobbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per lâinstallazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacitĂ . Un contratto a rate per lâinstallazione di una connessione fisica non include lâapparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtĂš del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.
4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga lâutente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale NĂŠ costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano lâutente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dellâimpegno contrattuale e in merito alle modalitĂ di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta allâanno.
5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale NĂŠ costi di disattivazione, al momento dellâavvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dellâutente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sullâutente finale o siano imposte direttamente dal diritto dellâUnione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale nĂŠ ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dallâavvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.
6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.
7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipulata e fornite dallâoperatore che lâutente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.
8. LâAutoritĂ può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformitĂ al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate allâutilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dallâAutoritĂ al piĂš tardi al momento del pagamento di tali importi.
9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.
10. Restano ferme le disposizioni di cui allâart. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40
Articolo 98 octiesdecies
(Passaggio a un altro fornitore e portabilitĂ del numero)
1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono allâutente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuitĂ del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che lâattivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel piĂš breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con lâutente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finchĂŠ il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. Lâinterruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo. LâAutoritĂ garantisce lâefficienza e la semplicitĂ della procedura di passaggio per lâutente finale.
2. LâAutoritĂ e il Ministero nellâambito delle rispettive competenze, provvedono affinchĂŠ tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dallâimpresa fornitrice del servizio, a norma dellâallegato 6, parte C.
3. Qualora un utente finale risolva un contratto lâAutoritĂ e il Ministero nellâambito delle rispettive competenze, provvedono affinchĂŠ possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.
4. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilitĂ del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.
5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piĂš breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con lâutente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono lâattivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con lâutente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dellâutente finale fino al completamento della portabilitĂ . Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino allâattivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, lâinterruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinchĂŠ non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilitĂ del numero.
6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilitĂ del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilitĂ del numero nĂŠ effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. LâAutoritĂ può stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilitĂ del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilitĂ tecnica e della necessitĂ di assicurare agli utenti finali la continuitĂ del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilitĂ sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dellâutente finale. LâAutoritĂ adotta inoltre misure tali da assicurare lâadeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilitĂ , evitando altresĂŹ il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontĂ . I fornitori cedenti rimborsano su richiesta lâeventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. Lâeventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nellâerogazione del rimborso.
7. LâAutoritĂ stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.
8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dellâallegato 8, lâAutoritĂ provvede affinchĂŠ gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito allâesistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.
9. LâAutoritĂ definisce con proprio regolamento le norme per lâattuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nellâesercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge.
Articolo 98 noviesdecies
(Offerte di pacchetti)
1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano lâarticolo 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.
2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformitĂ al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.
3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.
4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalitĂ o parti di tali disposizioni.
5. LâAutoritĂ può altresĂŹ applicare gli lâarticoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.
Articolo 98 vicies
(DisponibilitĂ di servizi)
1 Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piĂš ampia disponibilitĂ possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.
2 Il Ministero provvede affinchĂŠ i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire lâaccesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.
[1] Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, corretto con Avviso di Rettifica 9 febbraio 2022 (in Gazz. Uff., 9 febbraio 2022, n. 33).
Articolo 98 vicies semel 21
(Disposizioni per favorire lâattuazione del numero di emergenza unico europeo)
1. Al Ministero dellâinterno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per lâindividuazione e lâattuazione delle iniziative volte allâistituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo ÂŤ112Âť attraverso lâistituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalitĂ definite con appositi protocolli dâintesa tra il Ministero dellâinterno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
2. Per lâesercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dellâinterno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dellâinterno, della Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dellâeconomia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonchĂŠ dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.
3. Ai fini dellâattuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo il Ministero dâintesa con il Ministero dellâinterno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.
4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma1 si completa sullâintero territorio nazionale entro il termine di due anni dallâentrata in vigore del presente decreto.
Articolo 98 vicies bis
(Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo)
1. Il Ministero, dâintesa con il Ministero dellâinterno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dellâarticolo 98-vicies semel, provvede affinchĂŠ tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo ÂŤ112Âť e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove lâaccesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo ÂŤ112Âť da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando lâimpresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e lâAutoritĂ , che provvede allâassegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.
2. Il Ministero, dâintesa con il Ministero dellâinterno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dellâarticolo 98-vicies semel, previa consultazione dellâAutoritĂ , delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinchĂŠ sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP piĂš idoneo.
3. Il Ministero dellâinterno provvede affinchĂŠ tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo ÂŤ112Âť ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo piĂš consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapiditĂ ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dellâarticolo 98-vicies semel.
4. Il Ministero dellâinterno provvede affinchĂŠ lâaccesso per gli utenti finali con disabilitĂ ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dellâUnione europea che armonizza i requisiti di accessibilitĂ dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dellâarticolo 98-vicies
semel. LâAutoritĂ e il Ministero, dâintesa con il Ministero dellâinterno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dellâarticolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autoritĂ nazionali di regolamentazione o le altre autoritĂ competenti al fine dellâadozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilitĂ possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di paritĂ con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire lâinteroperabilitĂ tra gli Stati membri e si basano quanto piĂš possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente allâarticolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, dâintesa con il Ministero dellâinterno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dellâarticolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
5. Il Ministero dellâinterno provvede affinchĂŠ le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dellâinterno provvede affinchĂŠ sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per lâutente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo ÂŤ112Âť. Il Ministero dellâinterno, sentiti il Ministero e lâAutoritĂ , può estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dellâarticolo 98-vicies semel. Il Ministero dellâinterno, sentiti il Ministero e lâAutoritĂ , anche ai fini dellâeventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per lâesattezza e lâaffidabilitĂ delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.
6. Il Ministero dellâinterno provvede affinchĂŠ gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito allâesistenza e allâuso del numero unico di emergenza europeo ÂŤ112Âť, nonchĂŠ alle sue funzioni di accessibilitĂ , anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro allâaltro e agli utenti finali con disabilitĂ . Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilitĂ . Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dellâarticolo 98-vicies semel.
7. LâAutoritĂ collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro allâaltro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da unâaltra organizzazione.
Articolo 98 vicies ter
(Sistema di allarme pubblico)
1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati âMessaggi IT-Alertâ.
2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera bbb).
3. Le modalitĂ operative ed organizzative relative allâutilizzo ed alle finalitĂ del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite unâapplicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che lâefficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacitĂ di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata.
5. LâAutoritĂ , tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalitĂ per valutare se lâefficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente allâefficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1, supporta il Ministero nella valutazione dellâefficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2.
Articolo 98 vicies quater
(Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilitĂ )
1. LâAutoritĂ specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinchĂŠ i consumatori con disabilitĂ :
a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dellâarticolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;
b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.
2. Nellâadottare le misure di cui al comma 1, lâAutoritĂ favorisce la conformitĂ con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformitĂ dellâarticolo 39.
Articolo 98 vicies quinquies
(Servizi di consultazione degli elenchi)
1. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. LâAutoritĂ provvede affinchĂŠ sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.
2. LâAutoritĂ può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano lâaccesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformitĂ dellâarticolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscano modalitĂ digitali di erogazione e fruizione del servizio.
3. LâAutoritĂ non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dellâarticolo 98-decies.
4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dellâUnione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 98 vicies sexies
(InteroperabilitĂ dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)
1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformitĂ ai commi 3 e 4.
2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno unâinterfaccia che consenta allâutente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.
3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.
4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa dâinterfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dellâindustria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nellâUnione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:
⢠di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente lâETSI);
⢠di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dellâapparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.
5.Le apparecchiature di ricezione televisiva, vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nellâambito dellâITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, lâAutoritĂ sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dallâITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire lâinnovazione tecnologica indicando altresĂŹ i relativi tempi congrui di adeguamento.
6. LâAutoritĂ vigila sullâinteroperabilitĂ delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.
7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo lâarticolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilitĂ di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato lâutente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilitĂ di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse.
Con regolamento dellâAutoritĂ sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.
Articolo 98 vicies septies
(Obblighi di trasmissione)
1. Il Ministero e lâAutoritĂ , ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilitĂ destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilitĂ , alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti.
Articolo 98 duodetricies
(Fornitura di prestazioni supplementari)
1. Fatto salvo lâarticolo 98 lâAutoritĂ può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nellâallegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nellâallegato 6 parte A.
2. Nellâapplicare il comma 1, lâAutoritĂ può andare oltre lâelenco delle prestazioni supplementari di cui allâallegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori piĂš elevato.
3. LâAutoritĂ può decidere di non applicare il comma 1 nella totalitĂ o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che lâaccesso a tali prestazioni sia sufficiente.
Articolo 98 undetricies
(Identificazione degli utenti)
1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dellâinterno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dellâattivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese, anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card giĂ attivate, adottano tutte le necessarie misure affinchĂŠ venga garantita lâacquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identitĂ , nonchĂŠâ del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dallâacquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, anche da remoto o in via indiretta purchĂŠ vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dellâutente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.
LâAutoritĂ giudiziaria ha facoltĂ di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dellâinterno.
2. Lâobbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo âinternet delle cosè, installate senza possibilitĂ di essere estratte allâinterno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.
Titolo IV
Disposizioni finali
Articolo 98 tricies 30
(Notifica e monitoraggio)
1. LâAutoritĂ notifica alla Commissione europea entro un mese dallâentrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui allâarticolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.
2. LâAutoritĂ notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonchĂŠ gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.
parte IV
Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
1. LâattivitĂ di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dellâarticolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti allâUnione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanitĂ pubblica e della tutela dellâambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti allâUnione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocitĂ . Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui lâItalia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. LâattivitĂ di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente lâintenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivitĂ . Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attivitĂ a decorrere dallâavvenuta presentazione. Ai sensi dellâarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica dâufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dellâattivitĂ . Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto dâuso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attivitĂ di cui allâarticolo 105, nonchĂŠ la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in piĂš fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purchĂŠ contigui, ovvero nellâambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietĂ del privato con altra comune, purchĂŠ non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o piĂš fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purchĂŠ collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
[1] Comma modificato dallâarticolo 80, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Articolo 100
Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nellâinteresse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed allâesercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dellâimpianto ed alle modalitĂ di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonchĂŠ ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilitĂ di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.
Articolo 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamitĂ naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dellâemergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
[1] Comma modificato dallâarticolo 80, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Articolo 102
Violazione degli obblighi.
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto dâuso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito lâautorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui allâarticolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore allâanno.
4. Lâeffettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformitĂ da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto dâuso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. Lâeffettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformitĂ da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dallâautoritĂ giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare lâimpianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare lâimpianto stesso.
8. Lâaccertamento delle violazioni e lâapplicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
Articolo 103
Sospensione â revoca â decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, lâautorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dellâapplicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dallâautorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II
Categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
Articolo 104
AttivitĂ soggette ad autorizzazione generale
1. Lâautorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piĂš stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dallâarticolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonchĂŠ le stazioni e gli impianti di cui allâarticolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare lâautorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dallâarticolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque lâemergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonchĂŠ per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivitĂ sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivitĂ professionali sanitarie ed alle attivitĂ direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato;
[3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi allâinstallazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.]
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
[1] Numero aggiunto dallâarticolo 38, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
[2] Numero soppresso dallâarticolo 69, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Articolo 105
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nellâambito del fondo, ai sensi dellâ,articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan [nellâambito del fondo, ai sensi dellâarticolo 99, comma 5]
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per lâindividuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in âbanda cittadina â CBâ o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilitĂ di chiamata selettiva e lâadozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalitĂ degli ascoltatori. [Rimane fermo lâobbligo di rendere la dichiarazione di cui allâarticolo 145].
2. Sono altresĂŹ di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dellâarticolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
[1] Lettera modificata dallâarticolo 70, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
[2] Lettera modificata dallâarticolo 70, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e successivamente dallâarticolo 38, comma 1, lettera e), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Articolo 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sullâinvolucro o sulla fattura la indicazione che lâapparecchio non può essere impiegato senza lâautorizzazione generale di cui allâarticolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui allâarticolo 105.
Articolo 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire unâautorizzazione generale allâespletamento delle attivitĂ di cui allâarticolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nellâallegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui allâallegato n. 25, nonchĂŠ il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui allâallegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti dâuso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformitĂ alle normative tecniche vigenti, finalizzato allâuso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra lâaltro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, lâubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone lâutilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĂ conforme allâallegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto dâuso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo allâesercizio dellâautorizzazione generale in concomitanza con lâintervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dallâautorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attivitĂ di cui allâarticolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nellâallegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti lâinteressato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e lâimpegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui allâallegato n. 25, nonchĂŠ quello dellâosservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĂ conforme allâallegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dellâavvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti lâattivitĂ di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre lâautorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, lâinteressato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dellâautorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che lâattivitĂ oggetto dellâautorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, lâinteressato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui allâarticolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nellâallegato n. 18.
10. Nei casi di cui allâarticolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nellâallegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare lâascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonchĂŠ la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che lâinteressato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto dâuso, revoca lâautorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dellâinteressato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dellâautorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui allâarticolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui allâautorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Capo III
Rilascio di autorizzazioni a rappresentanze diplomatiche straniere
Articolo 108
ReciprocitĂ
1. Il rilascio di autorizzazione per lâimpianto e lâuso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocitĂ , da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalitĂ indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtÚ di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dellâimpianto e dellâesercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.
Articolo 109
Condizioni per il rilascio dellâautorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui allâarticolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dellâarticolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di unâapposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) lâuso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) lâesercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
d) lâesercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dallâesercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere lâautorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane allâestero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autoritĂ di quel Paese, analoga potestĂ di ispezione e di controllo dovrĂ essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerĂ con lo Stato italiano per lâimpianto e lâesercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
Articolo 110
Domanda per il rilascio dellâautorizzazione
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui allâarticolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le localitĂ di impianto, le caratteristiche tecniche e lâimpiego delle apparecchiature.
2. Lâautorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato lâimpianto e lâesercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalitĂ per lâeventuale rinnovo.
Articolo 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui allâarticolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresĂŹ, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalitĂ di esercizio, in caso di gravi necessitĂ pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Capo IV
Disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
Articolo 112
ValiditĂ
1. Le autorizzazioni generali hanno validitĂ non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dellâultimo anno di validitĂ .
2. Lâinteressato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalitĂ prescritte per le dichiarazioni dallâarticolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validitĂ inferiore allâanno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui allâallegato n. 25.
Articolo 113
Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista dallâarticolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da piĂš soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.
Articolo 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dallâarticolo 99, comma 1, non può conseguire lâautorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchĂŠ durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Articolo 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validitĂ del titolo, ad ottemperare a norme adottate nellâinteresse della collettivitĂ o per lâadeguamento allâordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o allâadattamento delle apparecchiature nonchĂŠ al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonchÊ le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dellâinstallazione o dellâesercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitĂš, lâinteressato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dellâEnte nazionale per lâaviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
Articolo 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui allâarticolo 107, sono riportati nellâallegato n. 25.
Articolo 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari allâaccertamento della regolaritĂ dello svolgimento della relativa attivitĂ di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltĂ di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. Lâaccertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete lâapplicazione delle previste sanzioni amministrative.
Articolo 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validitĂ del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dellâanno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente allâufficio competente del Ministero.
Articolo 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attivitĂ di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilitĂ elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonchĂŠ alle specifiche previste in materia di conformitĂ tecnica.
Articolo 120
Frequenze
1. Lâutilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Articolo 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalitĂ di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare lâelenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
Articolo 122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e
1. Ă consentito ai soggetti autorizzati allâinstallazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dallâarticolo 101, comma 1, lâaccesso alle reti pubbliche di comunicazione. Ă comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.
2. Ă consentita lâinterconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilitĂ inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivitĂ di protezione civile e di difesa dellâambiente e del territorio nonchĂŠ la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per lâinterconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.
Articolo 123
Sperimentazione
1. Ă consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. Lâautorizzazione temporanea ha validitĂ massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
Articolo 124
Reti e servizi via satellite
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle disposizioni di cui allâarticolo 107.
Articolo 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.
Capo V
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti di uso per le frequenze radio
Articolo 126
Concessione dei diritti individuali di uso
1. Lâimpianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per lâimpianto o lâesercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attivitĂ industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
Articolo 127
Stazione radioelettrica
[1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonchĂŠ i dati significativi della stazione stessa.]
[1] Articolo abrogato dallâarticolo 38, comma 1, lettera f), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Articolo 128
Risorsa di spettro radio
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
Articolo 129
Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui allâarticolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Capo VI
Servizio radiomobile professionale autogestito
Articolo 130
Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta lâautorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o piÚ stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), cosĂŹ come definita dallâETSI (European Telecommunication Standard Institute).
5. Lâimpiego di standard diversi dal TETRA con lâindividuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
[1] Comma modificato dallâarticolo 80, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Articolo 131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nellâallegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nellâallegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF giĂ attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui allâallegato n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dallâarticolo 133.
Articolo 132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui allâarticolo 130, le frequenze indicate nellâallegato n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
Articolo 133
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.
Capo VII
Radioamatori
Articolo 134
AttivitĂ di radioamatore
1. LâattivitĂ di radioamatore consiste nellâespletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con lâuso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricitĂ a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dellâimpianto lâattivitĂ di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. LâattivitĂ di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dellâallegato n. 26.
4. Ă libera lâattivitĂ di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Articolo 135
Tipi di autorizzazione
1. Lâautorizzazione generale per lâimpianto e lâesercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato allâimpiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato allâimpiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Articolo 136
1. Per conseguire lâautorizzazione generale per lâimpianto e lâesercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui allâallegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
[1] A norma dellâarticolo unico del D.M. 18 settembre 2020, in deroga alle disposizioni normative vigenti, lâesame per conseguire la patente di operatore radioamatoriale di cui al presente articolo, è costituito, per lâanno 2020, da unâunica prova svolta con modalitĂ a distanza, anche solo nella forma orale.
Articolo 137
Requisiti
1. Lâimpianto e lâesercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dellâUnione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocitĂ , fermo restando quanto disposto dallâarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia etĂ non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchĂŠ durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Articolo 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui allâarticolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dellâinteressato;
b) indicazione della sede dellâimpianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo giĂ acquisito come disposto dallâarticolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui allâarticolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) lâattestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui allâallegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilitĂ civili da parte di chi esercita la potestĂ o la tutela.
Articolo 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dallâinteressato prima della presentazione della dichiarazione di cui allâarticolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dallâassegnazione del nominativo stesso.
Articolo 140
AttivitĂ di radioamatore allâestero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalitĂ ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui allâarticolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere allâorgano competente del Ministero lâattestazione della rispondenza dellâautorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. Lâimpianto e lâesercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto allâosservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Articolo 141
CalamitĂ â contingenze particolari
1. LâAutoritĂ competente può, in caso di pubblica calamitĂ o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dallâarticolo 134.
Articolo 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attivitĂ di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della localitĂ , della durata e dellâorario dellâavvenimento.
Articolo 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articolo 107, commi 5, 9 e 10, e 140, lâautorizzazione generale per lâinstallazione e lâesercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo (A).
2. Lâinstallazione e lâesercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui allâarticolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Articolo 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, lâautorizzazione generale per lâimpianto e lâesercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) UniversitĂ ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dellâistituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
[e) Enti pubblici territoriali per finalitĂ concernenti le loro attivitĂ istituzionali.]
2. Lâesercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di etĂ non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dallâarticolo 137 per il conseguimento dellâautorizzazione generale connessa allâimpianto o allâesercizio di stazioni di radioamatore.
[1] Lettera abrogata dallâarticolo 28, comma 1, lettera e) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.
Articolo 145
1. Le comunicazioni in âbanda cittadinaâ-CB, di cui allâarticolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di etĂ non inferiore ai 14 anni dei Paesi dellâUnione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocitĂ , fermo restando quanto disposto dallâarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchĂŠ ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita lâattivitĂ di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finchĂŠ durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
[3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dellâinteressato;
b) indicazione della sede dellâimpianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) lâassenza di condizioni ostative di cui al comma 2.]
[4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte d chi esercita la potestà o la tutela]
5. In caso di calamitĂ coloro che effettuano comunicazioni in âbanda cittadinaâ possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle AutoritĂ competenti.
[1] Comma abrogato dallâarticolo 38, comma 1, lettera g), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come rettificato conComunicato 23 luglio 2020 (in Gazz. Uff.,23 luglio 2020, n. 184).
[2] Comma sostituito dallâarticolo 70, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, e successivamente abrogato dallâarticolo 38, comma 1, lettera g), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come rettificato conComunicato 23 luglio 2020 (in Gazz. Uff.,23 luglio 2020, n. 184).
parte V
Tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica
Capo I
Impianti sottomarini
Articolo 146
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o piÚ degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
Articolo 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localitĂ del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dallâarrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autoritĂ marittima piĂš vicina.
2. Chi non osserva lâobbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
Articolo 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attivitĂ che richiedano lâimpiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attivitĂ indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dellâarticolo 147, ma le pene sono aumentate.
Articolo 149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. Ă punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se lâautore della rottura o del danneggiamento non ne dĂ notizia alle autoritĂ del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
Articolo 150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento allâautoritĂ del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
Articolo 151
Inosservanza della disciplina sui segnali
1. Ă punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.
Articolo 152
Ancoraggio delle navi â Reti da pesca â Inosservanza delle
1. Ă punito con lâarresto fino a sei mesi e con lâammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta lâancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale allâuopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi allâavvertimento, il termine necessario per finire lâoperazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
Articolo 153
Competenza territoriale.
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o allâestero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dellâarticolo 1240 del codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.
Articolo 154
Reati commessi in alto mare.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave lâesibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalitĂ di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene lâufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto lâufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
Articolo 155
Rifiuto di esibire i documenti
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nellâarticolo 154, è punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina militare.
Articolo 156
Pubblico ufficiale.
1. Gli ufficiali che, ai sensi dellâarticolo 154, hanno facoltĂ di chiedere lâesibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per lâaccertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nellâesercizio di tale facoltĂ , pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
Articolo 157
Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.
2. Per le indennitĂ previste nella prima parte dellâarticolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
parte VI
Impianti radioelettrici
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Articolo 158
Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per lâimpianto e lâesercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui allâarticolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per lâimpianto e delle modalitĂ di svolgimento del traffico.
Articolo 159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sullâorganizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per lâistallazione e lâesercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, allâuopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.
2. Allâimpianto ed allâesercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. Lâimpianto e lâesercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dellâUIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di cui allâarticolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilitĂ con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
Articolo 160
Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita lâautorizzazione generale allâesercizio deve essere conservata lâapposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
Articolo 161
Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
Capo II
Abilitazione allâesercizio dei servizi radioelettrici in qualitĂ di operatore
Articolo 162
Obbligo del titolo di abilitazione â Esenzioni
1. Per lâesercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile dâistituto del Ministero dellâinterno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi dâistituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti â Corpo delle Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltĂ di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dellâoperatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dallâAmministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.
Articolo 163
Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalitĂ di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) lâammissione agli esami;
e) le prove dâesame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dallâemanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dallâarticolo 5 dellâallegato n. 25.
Capo III
Servizio radioelettrico mobile marittimo
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
Articolo 165
Definizione di nave â Altre definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dellâUIT.
Articolo 166
Norme tecniche radionavali
1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
Articolo 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Articolo 168
Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dellâarticolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, lâorgano tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrĂ essere concessa se lâapparecchiatura assolve lâobbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui allâarticolo 170.
Articolo 169
ObbligatorietĂ di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
Articolo 170
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per lâarea di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per lâorganizzazione e lâespletamento del servizio.
Articolo 171
Installazioni dâufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dâintesa con il Ministero, può disporre, dâufficio ed a spese dellâarmatore, lâimpianto e lâesercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
Articolo 172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque
1. Ă vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezzâora dopo lâarrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresĂŹ, a tutte le stazioni operanti nellâambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. Lâuso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operativitĂ delle Forze armate.
4. LâautoritĂ marittima portuale ha facoltĂ di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integritĂ dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della funzionalitĂ degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo lâuscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltĂ di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e semprechĂŠ manchi la possibilitĂ di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalitĂ degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonchĂŠ dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, allâuopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con lâammenda da euro 120,00 a euro 485,00.
Articolo 173
Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando lâobbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonchĂŠ alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dallâoperatore unico alla societĂ che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dellâarticolo 183.
Sezione III
Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
Articolo 174
AutoritĂ del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto lâautoritĂ del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto lâosservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
Articolo 175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sullâefficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonchĂŠ sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui allâarticolo 159, sullâefficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonchĂŠ sulla qualificazione del personale addetto.
Articolo 176
Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) unâispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessitĂ .
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dellâarmatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della societĂ di gestione, di cui allâarticolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti allâautoritĂ marittima portuale dalla societĂ che gestisce il servizio radioelettrico a norma dellâarticolo 183, comma 2, o dallâarmatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui allâarticolo 183, comma 3.
5. Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltĂ , con proprio decreto motivato, di esonerare dallâobbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito allâandamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, dâintesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dellâambiente, può affidare i compiti dâispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.
Articolo 177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. Lâesito dei collaudi e delle ispezioni risulterĂ da apposito verbale da consegnarsi allâautoritĂ marittima ed, in copia, allâarmatore o a chi lo rappresenta o alla societĂ di gestione di cui allâarticolo 183, comma 2.
Articolo 178
Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui allâarticolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dellâarmatore o della societĂ che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Articolo 179
Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ÂŞ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno;
b) 2ÂŞ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ÂŞ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ÂŞ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarĂ assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrĂ essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui allâarticolo 183.
Sezione V
Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
Articolo 180
Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dellâUIT, o dalle vigenti norme nazionali.
Articolo 181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui allâarticolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dellâUIT.
Articolo 182
Sanzioni disciplinari
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante lâesercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autoritĂ marittime anche su proposta del Ministero, nonchĂŠ le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.
Sezione VI
Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo
Articolo 183
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero lâautorizzazione allâesercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui allâarticolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui allâarticolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. Lâofferta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di unâautorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.
2. Per determinate classi di navi, lâimpianto e lâesercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per lâespletamento di tale servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, lâimpianto e lâesercizio delle stazioni radioelettriche è affidato allâarmatore.
Articolo 184
Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le societĂ di cui allâarticolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Articolo 185
Contributi
1. Le societĂ di gestione di cui allâarticolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui allâarticolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro allâatto della presentazione della domanda di autorizzazione generale allâimpianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, allâoccorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze.
Articolo 186
Autorizzazione allâesercizio radioelettrico
1. Per le classi di navi di cui allâarticolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui allâarticolo 160 è rilasciata a nome della societĂ titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui allâarticolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui allâarticolo 160 è accordata allâarmatore.
Articolo 187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca lâautorizzazione generale di cui allâarticolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui allâarticolo 186 è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
Articolo 188
Navi da pesca: norme tecniche radionavali
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
Articolo 189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, lâautorizzazione allâesercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui allâarticolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui allâarticolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, lâimpianto e lâesercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per lâespletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, lâimpianto e lâesercizio delle stazioni radioelettriche è affidato allâarmatore.
Articolo 190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le societĂ di gestione di cui allâarticolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Articolo 191
Contributi
1. I soggetti di cui allâarticolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nellâarticolo 185.
Articolo 192
Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative allâesercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo V
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
Articolo 193
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Articolo 194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, lâautorizzazione allâesercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui allâarticolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui allâarticolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, lâimpianto e lâesercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per lâespletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, lâimpianto e lâesercizio delle stazioni radioelettriche è affidato allâarmatore.
Articolo 195
Contributi
1. I soggetti di cui allâarticolo 194 devono corrispondere i contributi di cui allâarticolo 185.
Articolo 196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessitĂ .
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti allâautoritĂ marittima portuale dalla societĂ che gestisce il servizio, dallâarmatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito allâandamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
5. Le spese sostenute per lâeffettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attivitĂ .
Articolo 197
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative allâesercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo VI
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
Articolo 198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando questâultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza allâuopo destinate.
Articolo 199
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dallâarticolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dellâUIT.
Articolo 200
Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano lâobbligo o la facoltĂ di installarli.
Articolo 201
Licenza di esercizio
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, dâintesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilitĂ .
Articolo 202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dellâaeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
Articolo 203
Installazione dâufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone dâufficio ed a spese del proprietario lâimpianto e lâesercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.
Articolo 204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il Ministero ha facoltĂ di far ispezionare dallâautoritĂ competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui allâarticolo 200, e di constatarne lâefficienza.
Articolo 205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello
1. Ă vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste allâarticolo 98.
Articolo 206
Abilitazione al traffico.
1. La licenza di esercizio di cui allâarticolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolaritĂ del volo.
Articolo 207
Autorizzazione allâimpianto ed allâesercizio di stazioni
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni allâimpianto ed allâesercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonchĂŠ allâuso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, prima dellâinizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
Articolo 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietĂ di antenne appartenenti agli abitanti dellâimmobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietĂ , secondo la sua destinazione, NĂŠ arrecare danno alla proprietĂ medesima od a terzi.
3. Si applicano allâinstallazione delle antenne lâarticolo 91, nonchĂŠ il settimo comma dellâarticolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta unâequa indennitĂ che, in mancanza di accordo fra le parti, sarĂ determinata dallâautoritĂ giudiziaria.
Articolo 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. Lâimmissione in commercio e lâimportazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
Articolo 211
Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
1. Ă vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dellâarticolo 97.
Articolo 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui allâarticolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui allâarticolo 210.
Articolo 213
Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attivitĂ produttive, congiuntamente, hanno facoltĂ di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sullâosservanza delle norme di cui allâarticolo 208.
Articolo 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.
Articolo 215
Uso di nominativi falsi o alterati.
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato piÚ grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dallâautorizzazione od ometta la tenuta e lâaggiornamento del registro di stazione.
Articolo 216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali
1. Le sanzioni previste dallâarticolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere lâimpianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
Articolo 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe dâemergenza, è punito con lâarresto fino a sei mesi o con lâammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piĂš grave.
PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 218
Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: âi servizi di telecomunicazioniâ fino a: âdiffusione sonora e televisiva via cavoâ; nella rubrica, sono soppresse le parole: âe delle comunicazioniâ,
b) allâarticolo 2, sono soppresse le parole: âe di telecomunicazioniâ;
c) allâarticolo 7, sono soppresse le parole: âe di telecomunicazioniâ;
d) allâarticolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: âe di telecomunicazioniâ; il comma 2 è soppresso;
e) allâarticolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: âdella convenzione internazionale delle telecomunicazioniâ; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) allâarticolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: âe di telecomunicazioniâ; nella rubrica, sono soppresse le parole: âe delle telecomunicazioniâ;
g) allâarticolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: âe di telecomunicazioniâ;
h) allâarticolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: âe di telecomunicazioniâ; nella rubrica, sono soppresse le parole: âe delle telecomunicazioniâ
i) allâarticolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: âtelegrafici e radioelettriciâ fino a: âservizi telefoniciâ; nella rubrica sono soppresse le parole: âe delle telecomunicazioniâ;
l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: âe delle telecomunicazioniâ;
m) allâarticolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: âe di telecomunicazioniâ;
n) allâarticolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: âe delle telecomunicazioniâ;
o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: âe delle telecomunicazioniâ;
p) allâarticolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: âe di telecomunicazioniâ;
q) allâarticolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: âe delle telecomunicazioniâ;
r) allâarticolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: âe delle telecomunicazioni e dellâAzienda di Stato per i servizi telefoniciâ; nella rubrica, sono soppresse le parole: âe delle telecomunicazioniâ;
s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dallâentrata in vigore del regolamento di cui allâarticolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonchĂŠ il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) lâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dellâ11 settembre 1992;
l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dellâ11 febbraio 1997;
q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
ee) lâarticolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
gg) la deliberazione dellâAutoritĂ 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dellâ8 agosto 2000;
hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
ii) la deliberazione dellâAutoritĂ 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
Articolo 219
Disposizione finanziaria
1. Dallâattuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 220
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dellâarticolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui allâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita lâAutoritĂ , secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dellâAutoritĂ , delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dellâarticolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono modificate, allâoccorrenza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 221
Entrata in vigore
1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






