Cambiale
Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669
(Gazz. Uff., 19 dicembre 1933, n. 292)
Art. 1
Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario allegate al presente decreto e firmate dâordine nostro dal Ministro guardasigilli.
Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia regolata dalle anzidette norme.
Art. 2
Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
Titolo I
DELLA CAMBIALE E DEL VAGLIA CAMBIARIO
Capo I
DELLA EMISSIONE E DELLA FORMA DELLA CAMBIALE
Art. 1
La cambiale contiene:
1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) lâordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
4) lâindicazione della scadenza;
5) lâindicazione del luogo di pagamento;
6) il nome di colui al quale o allâordine del quale deve farsi il pagamento;
7) lâindicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
Art. 2
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nellâarticolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma.
La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza dâindicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.
La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
Se sono indicati piĂš luoghi di pagamento, sâintende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per lâaccettazione ed il pagamento.
Art. 3
La cambiale può essere allâordine dello stesso traente.
Può essere tratta sullo stesso traente.
Può essere tratta per conto di un terzo.
Art. 4
La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.
Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.
Art. 5
Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva dâinteressi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa dâinteressi si ha per non scritta.
Il tasso dâinteresse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.
Glâinteressi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.
Art. 6
La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta piÚ di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.
Art. 7
Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.
Art. 8
Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. Ă valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
Art. 9
Il minore emancipato non autorizzato allâesercizio del commercio e lâinabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola âper assistenzaâ o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.
Art. 10
Il genitore o il tutore non autorizzato allâesercizio del commercio per conto del minore o dellâinterdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con lâautorizzazione del tribunale, lâaltro con lâautorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, lâuna e lâaltra anche di carattere generale.
Art. 11
Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.
Art. 12
La facoltĂ generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltĂ di obbligarsi cambiariamente.
La facoltĂ generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che lâatto di rappresentanza, pubblicato a norma dellâart. 9 del codice di commercio, non disponga diversamente.
Art. 13
Il traente risponde dellâaccettazione e del pagamento.
Egli può esonerarsi dalla responsabilitĂ per lâaccettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilitĂ per il pagamento si ha per non scritta.
Art. 14
Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, lâinosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dellâemissione del titolo.
Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.
Capo II
DELLA GIRATA
Art. 15
La cambiale ancorchĂŠ non espressamente tratta allâordine è trasferibile mediante girata.
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole ânon allâordineâ o unâespressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.
Art. 16
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale è nulla.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 17
La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorchĂŠ il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sullâallungamento.
Art. 18
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale. Se la girata è in bianco, il portatore può:
1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
3) trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.
Art. 19
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dellâaccettazione e del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.
Art. 20
Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se lâultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da unâaltra girata, si reputa che il sottoscrittore di questâultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.
Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente comma, non è tenuto a consegnarla se non quando lâabbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
Art. 21
La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
Art. 22
Se alla girata è apposta la clausola âvaluta per incassoâ, âper incassoâ, âper procuraâ od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacitĂ .
Art. 23
Se alla girata è apposta la clausola âvaluta in garanziaâ, âvaluta in pegnoâ od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
Art. 24
La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.
Art. 25
Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato ancorchĂŠ anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.
Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.
Capo III
DELLâACCETTAZIONE
Art. 26
La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per lâaccettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.
Art. 27
In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per lâaccettazione, fissando o non fissando un termine.
Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata allâaccettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.
Egli può anche prescrivere che la presentazione per lâaccettazione non abbia luogo prima di un certo termine.
Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per lâaccettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente lâabbia dichiarata non accettabile.
Art. 28
La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata alla accettazione entro un anno dalla sua data.
Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.
Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.
Art. 29
Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dellâinosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.
Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per lâaccettazione.
Art. 30
Lâaccettazione è scritta sulla cambiale. Ă espressa colla parola âaccettatoâ, âvistoâ o con altre equivalenti; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. Ciò vale anche per la cambiale a certo tempo vista.
Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtĂš di clausola speciale, deve essere presentata per lâaccettazione entro un termine stabilito, lâaccettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.
Art. 31
Lâaccettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.
Qualsiasi altra modificazione apportata nellâaccettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno lâaccettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.
Art. 32
Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dellâaccettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che lâaccettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.
Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nellâaccettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.
Art. 33
Con lâaccettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.
In mancanza di pagamento il portatore, ancorchĂŠ sia il traente, ha contro lâaccettante unâazione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.
Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.
Art. 34
Se lâaccettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, lâaccettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.
Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dellâaccettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dellâaccettazione.
Capo IV
DELLâAVALLO
Art. 35
Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.
Art. 36
Lâavallo è apposto sulla cambiale o sullâallungamento.
Ă espresso con le parole âper avalloâ o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dallâavallante.
Si considera dato colla sola firma dellâavallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purchĂŠ non si tratti della firma del trattario o del traente.
Lâavallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.
Art. 37
Lâavallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale lâavallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorchĂŠ lâobbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
Lâavallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro lâavallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso questo ultimo.
Capo V
DELLA SCADENZA
Art. 38
La cambiale può essere tratta:
a vista;
a certo tempo vista;
a certo tempo data;
a giorno fisso.
Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.
Art. 39
La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.
Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.
Art. 40
La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dellâaccettazione o da quella del protesto.
In mancanza di protesto lâaccettazione non datata si reputa data, rispetto allâaccettante, lâultimo giorno del termine previsto per la presentazione allâaccettazione.
Art. 41
La cambiale tratta a uno o piĂš mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade lâultimo del mese. Se la cambiale è tratta a uno o piĂš mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.
Se la scadenza è fissata al principio, alla metĂ (metĂ gennaio, metĂ febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o lâultimo giorno del mese.
Con le espressioni âotto giorniâ o âquindici giorniâ sâintende non giĂ una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
Con la espressione âmezzo meseâ si intende il termine di quindici giorni.
Art. 42
Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.
Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dellâemissione.
I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformitĂ alle disposizioni del comma precedente.
Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti lâintenzione di adottare norme diverse.
Capo VI
DEL PAGAMENTO
Art. 43
Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.
La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.
Art. 44
La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e allâindirizzo indicato sul titolo.
Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il pagamento:
1) al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
2) al domicilio dellâaccettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
3) al domicilio dellâindicato al bisogno.
Art. 45
Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.
Art. 46
Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.
Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.
Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuitĂ delle girate ma non a verificare lâautenticitĂ delle firme dei giranti.
Art. 47
Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello del pagamento.
Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).
Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che lâindicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.
Art. 48
Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dallâart. 43, qualsiasi debitore ha facoltĂ di depositare la somma presso lâautoritĂ competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.
Per le cambiali pagabili nel regno lâautoritĂ competente a ricevere il deposito è lâistituto di emissione.
Capo VII
DEL REGRESSO PER MANCATA ACCETTAZIONE O PER MANCATO PAGAMENTO
Art. 49
Lâazione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro lâaccettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato.
Art. 50
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:
1) se lâaccettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorchĂŠ non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
3) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
Art. 51
Il rifiuto dellâaccettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).
Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione allâaccettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dallâart. 29, comma primo, è stata fatta nellâultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.
Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione.
Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.
In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
Art. 52
Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola âsenza speseâ. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto lâavviso deve informare il precedente girante dellâavviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e cosĂŹ di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dellâavviso precedente.
Se in conformitĂ del precedente comma lâavviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o lâha indicato in maniera illeggibile, basta che lâavviso sia dato al girante che lo precede.
Chi è tenuto a dare lâavviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.
Egli deve provare di aver dato lâavviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente lâavviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non dĂ lâavviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che lâammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
Art. 53
Il traente, il girante o lâavallante può, con la clausola âsenza speseâ, âsenza protestoâ, od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.
Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti, nĂŠ dagli avvisi. La prova dellâinosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.
Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.
Art. 54
Il traente, lâaccettante, il girante e lâavallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare lâordine nel quale si sono obbligate.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
Lâazione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Art. 55
Il portatore può chiedere in via di regresso:
1) lâammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
2) gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dellâart. 5 o, in mancanza, al tasso legale;
3) le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese.
Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarĂ dedotto uno sconto dallâammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.
Art. 56
Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:
1) la somma integrale sborsata;
2) gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dellâart. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;
3) le spese sostenute.
Art. 57
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e col conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.
Art. 58
In caso di regresso dopo unâaccettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile lâesercizio degli ulteriori regressi.
Art. 59
Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.
La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 55 e 56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.
Se la rivalsa è tratta dal portatore, lâammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, lâammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.
Art. 60
Spirati i termini stabiliti:
per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;
per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;
per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola âsenza speseâ; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dellâaccettante.
Se la cambiale non è presentata per lâaccettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per lâaccettazione.
Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.
Art. 61
Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.
Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sullâallungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dellâart. 52.
Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per lâaccettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.
Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.
Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.
Art. 62
Fra piĂš obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo lâazione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.
Art. 63
La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 55, 56 e 59.
La cambiale emessa allâestero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata emessa.
Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche lâatto dal quale risulta il mandato.
Art. 64
Lâopposizione al precetto non sospende lâesecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dellâopponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.
Art. 65
Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullitĂ della cambiale a termini dellâart. 2 e quelle non vietate dallâart. 21.
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dellâesecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.
Se la sospensione fosse stata giĂ concessa col decreto indicato nellâarticolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderĂ la conferma o la rivocazione del provvedimento.
Art. 66
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi unâazione, questa permane nonostante lâemissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione.
Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
Il portatore non può esercitare lâazione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale o depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purchĂŠ abbia adempiuto le formalitĂ necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
Art. 67
Quando il portatore abbia perduto lâazione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o lâaccettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.
Art. 68
Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.
Non è richiesta lâassistenza di testimoni per levare protesto.
Art. 69
Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dallâufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.
Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.
Art. 70
Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dallâart. 44 contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.
Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.
LâincapacitĂ delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non dispensa dallâobbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto è disposto nellâultimo comma dellâart. 51.
Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
Art. 71
Il protesto deve contenere:
1) la data;
2) il nome del richiedente;
3) lâindicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite a termine dellâart. 44;
4) lâoggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
5) la sottoscrizione del notaro o dellâufficiale giudiziario o del segretario comunale.
Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione della cambiale.
Per piÚ cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.
Art. 72
A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo lâobbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dellâaccettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.
Nei capi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.
Art. 73
I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
Lâoriginale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.
Capo VIII
DELLâINTERVENTO
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74
Il traente, il girante o lâavallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.
La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.
Lâinterveniente può essere un terzo, lo stesso trattatario o una persona giĂ obbligata cambiariamente tranne lâaccettante.
Lâinterveniente deve, nei due giorni feriali successivi allâintervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso dâinosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che lâammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
Sezione II
DELLâACCETTAZIONE PER INTERVENTO
Art. 75
Lâaccettazione per intervento può esser fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.
Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto lâindicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questo rifiutato lâaccettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.
Negli altri casi dâintervento il portatore può rifiutare lâaccettazione per intervento. Tuttavia, se lâammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale lâaccettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.
Art. 76
Lâaccettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata dallâinterveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione lâaccettazione si reputa data per il traente.
Art. 77
Lâaccettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.
Nonostante lâaccettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nellâart. 55, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.
Se la cambiale non sia presentata allâaccettante per intervento non piĂš tardi del giorno seguente allâultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento, lâobbligazione dellâaccettante per intervento si estingue.
Sezione III
DEL PAGAMENTO PER INTERVENTO
Art. 78
Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.
Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale lâintervento ha luogo.
Esso deve essere fatto al piĂš tardi nel giorno successivo allâultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.
Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto e, se questo era stato giĂ levato, deve essere annotato in prosecuzione del protesto dal pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorchĂŠ il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola âsenza speseâ.
Art. 79
Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non piĂš tardi del giorno seguente allâultimo consentito per levare il protesto.
Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto lâindicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.
Art. 80
Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
Art. 81
Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale collâindicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.
La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.
Art. 82
Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso questâultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.
I giranti susseguenti allâobbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.
Se piÚ persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
Capo IX
DEI DUPLICATI E DELLE COPIE
Sezione I
DEI DUPLICATI
Art. 83
La cambiale può essere tratta in piÚ esemplari identici (duplicati).
I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.
Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare lâopera sua verso il proprio girante e cosĂŹ di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.
Art. 84
Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchÊ non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuta la restituzione.
Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.
Art. 85
Chi ha inviato un duplicato per lâaccettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.
Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:
1) che il duplicato inviato per lâaccettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
2) che lâaccettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.
Sezione II
DELLE COPIE
Art. 86
Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o piĂš copie.
La copia deve riprodurre esattamente lâoriginale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dellâoriginale.
Art. 87
La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.
In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con protesto che lâoriginale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.
Se lâoriginale dopo lâultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola âda qui la girata non vale che sulla copiaâ od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sullâoriginale è nulla.
Capo X
DELLE ALTERAZIONI
Art. 88
In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo lâalterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
Capo XI
DELLâAMMORTAMENTO
Art. 89
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della cambiale può farne denuncia al trattario e chiedere lâammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile, o al pretore del luogo in cui egli ha domicilio.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti a identificarla.
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla veritĂ dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel piĂš breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne pronuncia lâammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del regno, se la cambiale sia giĂ scaduta o sia a vista, oppure dalla data della scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione, purchĂŠ non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Malgrado la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
Art. 90
Lâopposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.
Art. 91
Durante il termine stabilito nellâart. 89, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi di cambiale a vista o giĂ scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltĂ di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art. 92
Trascorso il termine indicato nellâart. 89 senza opposizione, o rigettata lâopposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha piĂš alcuna efficacia. Colui che ottenne lâammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge lâopposizione, esigere il pagamento e, qualora la cambiale sia in bianco o non sia ancora scaduta, un duplicato.
Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti interessi nella misura indicata negli articoli 55 e 56 salvo che la somma sia stata depositata a norma dellâart. 48 per conto della persona a favore della quale ha luogo lâammortamento o è pronunciata la sentenza.
Art. 93
Lâammortamento estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne lâammortamento.
Capo XII
DELLA PRESCRIZIONE
Art. 94
Le azioni cambiarie contro lâaccettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola âsenza speseâ.
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui lâazione di regresso è stata promossa contro di lui.
Lâazione dâarricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dellâazione cambiaria.
Art. 95
Lâinterruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto lâatto interruttivo.
Capo XIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 96
Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per lâaccettazione e il protesto, non possono esser fatti che in giorno feriale.
Se uno di questi atti deve esser fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
Art. 97
Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.
Art. 98
Non sono ammessi giorni di rispetto nĂŠ legali nĂŠ giudiziari.
Art. 99
Agli effetti della presente legge col termine domicilio si intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento lâintero territorio del comune.
Titolo II
DEL VAGLIA CAMBIARIO
Art. 100
Il vaglia cambiario contiene:
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3) lâindicazione della scadenza;
4) lâindicazione del luogo di pagamento;
5) il nome di colui al quale o allâordine del quale deve farsi il pagamento;
6) lâindicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente);
7-bis) lâindicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dellâemittente.
Il vaglia cambiario può anche denominarsi âpagherò cambiarioâ o âcambialeâ.
Art. 101
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nellâarticolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.
Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza dâindicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dellâemittente.
Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dellâemittente.
Art. 102
In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:
la girata (articoli 15 a 25);
la scadenza (articoli 38 a 42);
il pagamento (articoli 43 a 48);
lâazione cambiaria (art. 49), il regresso per mancato pagamento ed il protesto (articoli 50 a 57, 59 a 73);
il pagamento per intervento (articoli 74, 78 a 82);
le copie (articoli 86 a 87);
le alterazioni (art. 88);
la prescrizione (articoli 94 e 95);
i giorni festivi, il computo dei termini e lâinammissibilitĂ dei giorni di rispetto (articoli 96, 97 e 98).
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (articoli 4 e 32), la promessa dâinteressi (art. 5), le differenze nellâindicazione della somma (art. 6), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dallâart. 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 11) e la cambiale in bianco (art. 14).
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative allâavallo (articoli 35 a 37); se lâavallo nel caso previsto dallâart. 36 ultimo comma non indica per chi è dato, si reputa dato per lâemittente.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative allâammortamento (articoli 89 a 93) e quelle dellâart. 99.
Art. 103
Lâemittente è obbligato nello stesso modo dellâaccettante di una cambiale.
Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dellâemittente nel termine fissato dallâart. 28. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dallâemittente sul vaglia. Il rifiuto dellâemittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 30), la cui data serve a fissare lâinizio del termine dalla vista.
Titolo III
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 104
La validitĂ della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata allâosservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualitĂ di titolo esecutivo.
Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità .
La inefficacia come titolo esecutivo devâessere rilevata e pronunciata dai giudici anche dâufficio.
Art. 105
Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista od il vaglia cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista portino lâindicazione di interessi, la tassa graduale di bollo è dovuta oltre che sul capitale anche sullâimporto degli interessi, i quali debbono essere calcolati in base al saggio indicato sul titolo e in ragione del periodo di validitĂ del titolo stesso nei riguardi del bollo. In nessun caso glâinteressi possono essere calcolati per un periodo superiore a dieci mesi.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 106
Le cambiali ed i vaglia cambiari anche se in bianco, emessi prima dellâentrata in vigore della presente legge, sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorchĂŠ alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sullâammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dellâart. 61.
Gli effetti degli atti, che valgono ad evitare la decadenza dellâazione cambiaria o ad interrompere la prescrizione dellâazione, e che siano stati compiuti prima dellâentrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore. Se gli atti stessi sono invece compiuti dopo lâentrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dallâart. 94 per ciò che concerne la prescrizione, salvo lâosservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.
Art. 107
Le disposizioni dellâart. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente allâentrata in vigore della presente legge.
Il termine di tre anni previsto nellâart. 14 decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dellâentrata in vigore della presente legge, a meno che la prescrizione decennale del diritto di riempimento si compia, secondo la legge anteriore, prima della scadenza del termine medesimo.




