Antiriciclaggio
Decreto legislativo, 21 novembre 2007, n. 231
(Gazz. Uff., 14 dicembre, n. 290 - Suppl. ord.n. 268)
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dellâutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivitĂ criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
Capo I
Ambito di applicazione 1
Articolo 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo:
a) AutoritĂ di vigilanza europee indica:
1) ABE: AutoritĂ bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) AEAP: AutoritĂ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) AESFEM: AutoritĂ europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le societĂ e la borsa;
f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dallâItalia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed allâattivitĂ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dallâUnione europea;
g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dellâuso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
m) FIU: indica le Financial intelligence unit [di cui allâarticolo 32 della direttiva];
n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
o) IVASS: indica lâIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
q) OAM: indica lâOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivitĂ finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dellâarticolo 128-undecies TUB;
r) OCF: indica lâorganismo di vigilanza e tenuta dellâalbo unico dei consulenti finanziari di cui allâarticolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
s) Stato membro: indica lo Stato appartenente allâUnione europea;
t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente allâUnione europea;
u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
aa) UIF: indica lâUnitĂ di informazione finanziaria per lâItalia.
2. Nel presente decreto sâintendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalitĂ e onorabilitĂ , prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalitĂ di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dellâeconomia e delle finanze quale autoritĂ preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle societĂ di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autoritĂ preposta alla sorveglianza delle societĂ fiduciarie non iscritte nellâalbo di cui allâarticolo 106 TUB;
b) attivitĂ criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;
c) AutoritĂ di vigilanza di settore: la Banca dâItalia, la CONSOB e lâIVASS in quanto autoritĂ preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle societĂ di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca dâItalia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attivitĂ di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui allâarticolo 134 TULPS, limitatamente allâattivitĂ di trattamento delle banconote in euro, in presenza dellâiscrizione nellâelenco di cui allâarticolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
d) banca di comodo: la banca o lâente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato allâesercizio dellâattivitĂ NĂŠ è parte di un gruppo finanziario soggetto a unâefficace vigilanza su base consolidata;
e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o lâentitĂ diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dallâassicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dallâimpresa di assicurazione;
2. lâeventuale persona fisica o entitĂ diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;
f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;
h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dellâattivitĂ istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalitĂ e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;
i) congelamento di fondi: il divieto, in virtĂš dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosĂŹ da modificarne il volume, lâimporto, la collocazione, la proprietĂ , il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente lâuso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtĂš dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, lâaffitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, [gli estremi del documento di identificazione] e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
q) fondi: le attivitĂ ed utilitĂ finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonchĂŠ gli strumenti finanziari come definiti nellâarticolo 1, comma 2, TUF;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivitĂ ;
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui allâarticolo 2, comma 1, CAP;
r) gruppo: il gruppo bancario di cui allâarticolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui allâarticolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui allâarticolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dellâarticolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle societĂ controllate di cui allâarticolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonchĂŠ le societĂ collegate o controllate ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civile;
s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilitĂ finanziarie;
t) operazione: lâattivitĂ consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nellâesercizio dellâattivitĂ professionale o commerciale;
u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;
v) operazione frazionata: unâoperazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piĂš operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dellâoperazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
z) operazione occasionale: unâoperazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
aa) organismo di autoregolamentazione: lâente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui lâordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano lâesercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi allâuopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti allâUnione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nellâesercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;
cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano lâinserimento nellâorganizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede di cui allâarticolo 31, comma 2, del TUF nonchĂŠ i produttori diretti e i soggetti addetti allâintermediazione di cui allâarticolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchĂŠ i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o cittĂ metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonchĂŠ cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonchĂŠ cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonchĂŠ cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autoritĂ indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato dâaffari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e cittĂ metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dellâorgano di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonchĂŠ le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolaritĂ effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti dâaffari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di unâentitĂ notoriamente costituita, di fatto, nellâinteresse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
ee) prestatori di servizi relativi a societĂ e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire societĂ o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societĂ , di socio di unâassociazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinchĂŠ unâaltra persona occupi tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societĂ , unâassociazione o qualsiasi altra entitĂ giuridica;
4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinchĂŠ unâaltra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo dâazionista per conto di unâaltra persona o provvedere affinchĂŠ unâaltra persona svolga tale funzione, purchĂŠ non si tratti di una societĂ ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dellâUnione europea o a norme internazionali equivalenti;
ff) prestatori di servizi relativi allâutilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali allâutilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonchĂŠ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale allâacquisizione, alla negoziazione o allâintermediazione nello scambio delle medesime valute;
ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;
gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;
hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societĂ partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivitĂ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dallâUnione europea nonchĂŠ i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nellâambito della fiscalitĂ nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti allâarticolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti allâarticolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nellâesercizio dellâattivitĂ di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in unâunica operazione;
mm) risorse economiche: le attivitĂ di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attivitĂ finanziaria iscritti nellâelenco di cui allâarticolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per lâesercizio della propria attivitĂ sul territorio della Repubblica italiana;
oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entitĂ designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nellâinteresse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o lâoperazione è eseguita;
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa NĂŠ garantita da una banca centrale o da unâautoritĂ pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per lâacquisto di beni e servizi o per finalitĂ di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, sâintendono per:
a) attivitĂ di gioco: lâattivitĂ svolta, su concessione dellâAgenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;
b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, unâoperazione di gioco;
c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;
d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonchĂŠ le attivitĂ di ricarica e i prelievi;
e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per lâapertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attivitĂ di gioco;
g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta lâattivitĂ di gioco;
h) operazione di gioco: unâoperazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dellâAgenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) videolottery (VLT): lâapparecchio da intrattenimento, di cui allâarticolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.
Articolo 2
FinalitĂ e principi .
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dellâuso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertĂ sancite dal Trattato sul funzionamento dellâUnione europea, derivanti dallâapplicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.
2. Per le finalitĂ di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare lâintegritĂ del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiaritĂ dellâattivitĂ , delle dimensioni e della complessitĂ proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nellâesercizio della propria attivitĂ istituzionale o professionale.
3. Lâazione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attivitĂ di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, sâintende per riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da unâattivitĂ criminosa o da una partecipazione a tale attivitĂ , allo scopo di occultare o dissimulare lâorigine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivitĂ a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) lâoccultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietĂ dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da unâattivitĂ criminosa o da una partecipazione a tale attivitĂ ;
c) lâacquisto, la detenzione o lâutilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da unâattivitĂ criminosa o da una partecipazione a tale attivitĂ ;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) lâassociazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne lâesecuzione.
5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attivitĂ che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, lâintenzione o la finalitĂ , che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
6. Ai fini di cui al comma 1, sâintende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attivitĂ diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, allâintermediazione, al deposito, alla custodia o allâerogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o piĂš condotte, con finalitĂ di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dallâeffettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.
Articolo 3
Soggetti obbligati
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dallâarticolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti dallâarticolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societĂ di intermediazione mobiliare, come definite dallâarticolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societĂ di gestione del risparmio, come definite dallâarticolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societĂ di investimento a capitale variabile, come definite dallâarticolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
h) le societĂ di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dallâarticolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui allâarticolo 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nellâalbo previsto dallâarticolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui allâarticolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui allâarticolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivitĂ di cui allâarticolo 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dellâarticolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui allâarticolo 112 TUB;
[r) i soggetti di cui allâarticolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;]
s) le societĂ fiduciarie iscritte nellâalbo previsto ai sensi dellâarticolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui allâarticolo 18-bis TUF e le societĂ di consulenza finanziaria di cui allâarticolo 18-ter TUF.
2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformitĂ provvedono allâadempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle societĂ per la cartolarizzazione dei crediti nonchĂŠ dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime societĂ .
3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
a) le societĂ fiduciarie, diverse da quelle iscritte nellâalbo previsto ai sensi dellâarticolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nellâelenco previsto dallâarticolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivitĂ finanziaria iscritti nellâelenco previsto dallâarticolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente lâattivitĂ di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dallâOrganismo previsto dallâarticolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nellâesercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nellâalbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nellâalbo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivitĂ in materia di contabilitĂ e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivitĂ economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) lâapertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) lâorganizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o allâamministrazione di societĂ ;
5) la costituzione, la gestione o lâamministrazione di societĂ , enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societĂ di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
e) i revisori legali e le societĂ di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
a) i prestatori di servizi relativi a societĂ e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
b) i soggetti che esercitano attivitĂ di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere dâarte o che agiscono in qualitĂ di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie dâarte o case dâasta di cui allâarticolo 115 TULPS qualora il valore dellâoperazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere dâarte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata allâinterno di porti franchi e il valore dellâoperazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivitĂ in mediazione immobiliare in presenza dellâiscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualitĂ di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano lâattivitĂ di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui allâarticolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivitĂ di mediazione civile, ai sensi dellâarticolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivitĂ di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui allâarticolo 115 TULPS, fuori dallâipotesi di cui allâarticolo 128-quaterdecies TUB;
i) i prestatori di servizi relativi allâutilizzo di valuta virtuale[, limitatamente allo svolgimento dellâattivitĂ di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso].
i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dellâAgenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dallâAgenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui allâarticolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societĂ di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle societĂ di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle societĂ di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle societĂ di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nellâadempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attivitĂ da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.
Capo II
AutoritĂ , vigilanza e Pubbliche amministrazioni 1
Articolo 4
Ministro dellâeconomia e delle finanze
1. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dellâutilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivitĂ criminose e di finanziamento del terrorismo.
2. Per le finalitĂ di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dellâeconomia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dellâazione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dellâarticolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sullâattivitĂ svolta dalla medesima nonchĂŠ la relazione predisposta dalla Banca dâItalia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.
3. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce lâesenzione dallâosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, unâattivitĂ finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
a) lâattivitĂ finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi lâattivitĂ il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) lâattivitĂ finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi unâattivitĂ che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attivitĂ finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c) lâattivitĂ finanziaria non è lâattivitĂ principale , per tale intendendosi lâattivitĂ il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma;
d) lâattivitĂ finanziaria è accessoria e direttamente collegata allâattivitĂ principale;
e) lâattivitĂ principale non è unâattivitĂ menzionata allâarticolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dellâattivitĂ di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);
f) lâattivitĂ finanziaria è prestata soltanto ai clienti dellâattivitĂ principale e non è offerta al pubblico in generale.
4. Nellâesercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dellâattivitĂ di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dellâeconomia e delle finanze, con le modalitĂ e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:
a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dellâadozione delle relative deliberazioni dellâUnione europea;
b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entitĂ che pongono in essere o tentano di porre in essere una o piĂš delle condotte con finalitĂ di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;
c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo 5
Ministero dellâeconomia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria
1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dellâutilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivitĂ criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dellâeconomia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonchĂŠ tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonchĂŠ della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 6 della direttiva.
2. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati allâelaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dellâutilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dellâItalia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresĂŹ la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dellâarticolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dellâarticolo 44 della direttiva.
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dellâeconomia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nellâambito dellâispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.
4. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e lâattivitĂ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.
6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:
a) elabora lâanalisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui allâarticolo 14;
b) propone al Ministro dellâeconomia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entitĂ che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dellâadozione dei decreti di cui allâarticolo 4, comma 4;
c) propone al Ministro dellâeconomia e delle finanze lâesenzione di taluni soggetti dallâosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui allâarticolo 4, comma 3;
d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dellâeconomia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dellâeconomia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dellâattivitĂ di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla piĂš efficace. A tal fine, la UIF, le autoritĂ di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivitĂ rispettivamente svolte, nellâanno solare precedente, nellâambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dellâUIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni nonchĂŠ i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nellâambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dellâeconomia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Articolo 6
UnitĂ dâinformazione finanziaria
1. LâUnitĂ di informazione finanziaria per lâItalia (UIF), istituita presso la Banca dâItalia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca dâItalia ne disciplina con regolamento lâorganizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare lâefficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica lâarticolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilitĂ della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca dâItalia, su proposta del Governatore della Banca dâItalia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilitĂ , professionalitĂ e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Per lâefficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilitĂ e professionalitĂ . I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dellâequilibrio di genere, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca dâItalia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dĂ luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dellâazione della UIF. Il Comitato cura, altresĂŹ, la redazione di un parere sullâazione dellâUIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8.
4. La UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua lâanalisi finanziaria;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dellâautoritĂ giudiziaria ovvero su richiesta di unâaltra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione allâautoritĂ che ne ha fatto richiesta;
d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonchĂŠ sulle modalitĂ di tutela della riservatezza dellâidentitĂ del segnalante;
e) al fine di agevolare lâindividuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;
f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonchĂŠ con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autoritĂ di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nellâesercizio delle proprie funzioni istituzionali;
h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dallâarticolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresĂŹ, lâeffettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dellâarticolo 8, comma 1, lettera d).
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:
a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;
b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dellâarticolo 10.
6. Per lâesercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF:
a) si avvale dei dati contenuti nellâanagrafe dei conti e dei depositi di cui allâarticolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nellâanagrafe tributaria di cui allâarticolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nellâanagrafe immobiliare integrata di cui allâarticolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dellâarticolo 21 del presente decreto.
7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dellâeconomia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtĂ economiche territoriali, anche sulla base dellâanalisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attivitĂ di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dellâazione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dellâeconomia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui allâarticolo 4, comma 2, del presente decreto.
Articolo 7
AutoritĂ di vigilanza di settore
1. Le AutoritĂ di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:
a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
b) verificano lâadeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nellâesercizio della propria attivitĂ ;
d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.
2. Le AutoritĂ di vigilanza di settore, nellâambito delle rispettive attribuzioni:
a) basano la frequenza e lâintensitĂ dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;
b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili allâespletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nellâesercizio di tali competenze, le autoritĂ di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere lâinvio, con le modalitĂ e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalitĂ di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per lâadempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa;
c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza allâordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone lâordine del giorno e proponendo lâassunzione di specifiche decisioni;
d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
e) [ai sensi dellâarticolo 62, commi 7 e 8,] irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per lâinosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.
3. Per lâesercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autoritĂ di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione[, ad accesso riservato,] del registro delle imprese, ai sensi dellâarticolo 21 del presente decreto.
4. Le autoritĂ di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nellâesercizio della propria attivitĂ istituzionale e forniscono alle AutoritĂ di vigilanza europee ogni informazione utile allâefficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nellâesercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro nonchĂŠ sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro, le autoritĂ di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autoritĂ di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della societĂ capogruppo.
4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autoritĂ di vigilanza di settore:
a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione allâadempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autoritĂ di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo;
b) possono effettuare ispezioni e richiedere lâesibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari.
4-ter. In caso di gruppi operanti in piĂš Stati membri, le autoritĂ di vigilanza di settore cooperano con le autoritĂ competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo.
4-quater. Le autoritĂ di vigilanza di settore possono richiedere alle autoritĂ competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalitĂ delle verifiche.
4-quinquies. Le autoritĂ di vigilanza di settore, su richiesta delle autoritĂ competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autoritĂ richiedenti. Le autoritĂ di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autoritĂ che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. LâautoritĂ competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
4-sexies. Al fine di agevolare lâesercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in piĂš Stati membri, le autoritĂ di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autoritĂ competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autoritĂ . In tale ambito, le autoritĂ di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.
Articolo 8
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
1. Nellâesercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:
a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalitĂ organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestĂ di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalitĂ e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando lâadozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dellâidentitĂ del segnalante;
b) riceve dallâAgenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari allâindividuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalitĂ e la tempistica dello scambio di informazioni;
c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e allâAgenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine allâutilitĂ delle informazioni ricevute;
d) può richiedere alla UIF lâanalisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivitĂ della criminalitĂ organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dellâeconomia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtĂ economiche territoriali;
e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dellâarticolo 21 del presente decreto;
f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili allâelaborazione dellâanalisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui allâarticolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dellâattivitĂ di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui allâarticolo 5, comma 7;
g) può richiedere, ai sensi dellâarticolo 371-bis del codice di procedura penale alle autoritĂ di vigilanza di settore ogni altra informazione utile allâesercizio delle proprie attribuzioni.
Articolo 9
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e prioritĂ strategiche individuati annualmente dal Ministro dellâeconomia e delle finanze con la Direttiva generale per lâazione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sullâosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle AutoritĂ di vigilanza di settore nonchĂŠ gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda lâintervento a supporto dellâesercizio delle funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicitĂ ed efficienza dellâazione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può eseguire, previa intesa con le autoritĂ di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
b) punti di contatto centrale di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera ii);
c) societĂ fiduciarie e intermediari di cui allâalbo previsto dallâarticolo 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dellâarticolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui allâarticolo 112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui allâarticolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivitĂ di cui allâarticolo 2, comma 1, CAP;
g) revisori legali e societĂ di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano lâattivitĂ di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui allâarticolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e lâintensitĂ dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalitĂ di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dellâarticolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dellâarticolo 40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a) accerta e contesta, con le modalitĂ e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autoritĂ di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nellâesercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sullâosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera nn), nonchĂŠ da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.
6. Per lâesercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dellâanagrafe tributaria di cui allâarticolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dallâarticolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dellâarticolo 21 del presente decreto.
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nellâanagrafe immobiliare integrata di cui allâarticolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalitĂ e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autoritĂ di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nellâesercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalitĂ organizzata, delle informazioni ricevute ai sensi dellâarticolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dellâarticolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
8. Per lâesercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dellâanagrafe tributaria di cui allâarticolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dallâarticolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dellâarticolo 21 del presente decreto.
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nellâanagrafe immobiliare integrata di cui allâarticolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. I dati e le informazioni acquisite nellâambito delle attivitĂ svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.
Articolo 10
Pubbliche amministrazioni
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nellâambito dei seguenti procedimenti o procedure:
a) procedimenti finalizzati allâadozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per lâaffidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchĂŠ attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dellâanalisi nazionale del rischio di cui allâarticolo 14, individua categorie di attivitĂ amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalitĂ e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nellâesercizio della propria attivitĂ istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.
4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nellâesercizio della propria attivitĂ istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalitĂ e i termini della relativa comunicazione nonchĂŠ gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dellâarticolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.
6. Lâinosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dellâarticolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 11
Organismi di autoregolamentazione
1. Fermo quanto previsto circa la titolaritĂ e le modalitĂ di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalitĂ previsti dallâordinamento vigente, promuovono e controllano lâosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dellâelaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nellâesercizio della propria attivitĂ , di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono lâadozione di misure idonee a sanzionarne lâinosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dellâadozione e dellâaggiornamento degli indicatori di anomalia di cui allâarticolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresĂŹ responsabili della formazione e dellâaggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi allâuopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dellâeconomia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.
4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalitĂ e garanzie di tutela della riservatezza dellâidentitĂ del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nellâesercizio della propria attivitĂ .
4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui allâarticolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autoritĂ , nei confronti dei rispettivi iscritti, nellâanno solare precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dallâorganismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dellâarticolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.
Capo III
Cooperazione nazionale e internazionale1
Articolo 12
Collaborazione e scambio di informazioni tra autoritĂ nazionali
1. Le autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, lâautoritĂ giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare lâindividuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire lâuso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
1-bis. Per le finalitĂ di cui al presente decreto, le autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga allâobbligo del segreto dâufficio.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolaritĂ e le modalitĂ di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nellâesercizio delle proprie attribuzioni rilevino lâinosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalitĂ e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze possono essere dettate modalitĂ e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro allâautoritĂ competente allâirrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nellâesercizio della propria attivitĂ istituzionale.
3. Fermo quanto disposto dallâarticolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, lâautoritĂ giudiziaria, nellâambito di indagini relative allâesistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attivitĂ di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui allâarticolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.
4. Ferma restando lâautorizzazione dellâautoritĂ giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo nonchĂŠ eccettuati i casi in cui è in corso unâindagine di polizia per la quale è giĂ stata trasmessa unâinformativa allâautoritĂ giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autoritĂ non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine allâesercizio dellâazione penale, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalitĂ concordate che garantiscano la tempestiva disponibilitĂ delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalitĂ dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autoritĂ di vigilanza di settore, al Ministero dellâeconomia e delle finanze, allâAgenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dallâarticolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonchĂŠ al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attivitĂ e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autoritĂ preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attivitĂ intraprese a seguito del loro utilizzo.
7. LâautoritĂ giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, lâautoriciclaggio o lâimpiego di denaro, beni o altre utilitĂ di provenienza illecita ovvero le attivitĂ preordinate al compimento di uno o piĂš atti con finalitĂ di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dĂ comunicazione alle autoritĂ di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto dâufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le AutoritĂ di vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito dallâarticolo 8, comma 1, lettera a), comunicano allâautoritĂ giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
7-bis. LâautoritĂ giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalitĂ organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.
8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui allâarticolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per lâesercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto dâufficio. Il segreto non può essere opposto allâautoritĂ giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.
Articolo 13
Cooperazione internazionale
1. Le autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, cooperano con le autoritĂ competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e lâassistenza, necessari al perseguimento delle finalitĂ di cui al presente decreto, non siano impediti dallâattinenza dellâinformazione o dellâassistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dellâomologa autoritĂ competente richiedente ovvero dallâesistenza di un accertamento investigativo, di unâindagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o lâassistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.
2. Per lâesercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nellâambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nellâambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli dâintesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attivitĂ comunque connesse allâapprofondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocitĂ ed in deroga allâobbligo del segreto dâufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.
Articolo 13 bis
Cooperazione tra UnitĂ di informazione finanziaria per lâItalia e altre FIU
1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocitĂ , anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o lâanalisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dallâaccertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalitĂ di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire lâincrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.
2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attivitĂ di cui al comma 1 e per le finalitĂ per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalitĂ ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autoritĂ nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dellâordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni.
3. Per le finalitĂ di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo lâordinamento vigente, dispone in qualitĂ di UnitĂ di informazione finanziaria per lâItalia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dellâUnione europea, ai sensi dellâarticolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per lâesercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalitĂ e nei termini stabiliti dai protocolli di cui allâarticolo 13, comma 2.
5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.
Articolo 13 ter
Cooperazione tra le autoritĂ di vigilanza di settore degli Stati membri
1. Le autoritĂ di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autoritĂ competenti in materia di antiriciclaggio e con le autoritĂ di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonchĂŠ con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autoritĂ di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con lâassenso esplicito delle autoritĂ che le hanno fornite.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dellâUnione europea, le autoritĂ di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autoritĂ di cui al comma 1 o con analoghe autoritĂ di Stati terzi.
Capo IV
Analisi e valutazione del rischio1
Articolo 14
Analisi nazionale del rischio
1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nellâesercizio delle competenze di cui allâarticolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce piĂš rilevanti e le vulnerabilitĂ del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attivitĂ e i settori maggiormente esposti al rischio. Lâanalisi ha cadenza triennale, salva la facoltĂ del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. Lâanalisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dellâarticolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autoritĂ partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. Lâanalisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e lâimportanza dei settori che rientrano nellâambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e lâimportanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennitĂ o rimborsi di spese comunque denominati, lâanalisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.
3. Le autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a):
a) concorrono allâanalisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto dâufficio;
b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi;
c) utilizzano lâanalisi ai fini della definizione delle prioritĂ e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare lâesercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;
d) in occasione della relazione di cui allâarticolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi.
4. I risultati dellâanalisi di cui al comma 1, con le modalitĂ e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nellâesercizio della propria attivitĂ e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.
5. I risultati dellâanalisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, alle autoritĂ di vigilanza europee e alle autoritĂ rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta.
Articolo 15
Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
1. Le autoritĂ di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dellâattivitĂ svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per lâanalisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nellâesercizio della loro attivitĂ .
2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per lâanalisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, allâarea geografica di operativitĂ , ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.
3. Le autoritĂ di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dellâirrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dellâattivitĂ svolta ovvero dellâofferta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.
4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dellâesercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Articolo 16
Procedure di mitigazione del rischio
1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalitĂ stabilite dalle autoritĂ di vigilanza di settore nellâesercizio delle attribuzioni di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera a).
2. Le autoritĂ di vigilanza di settore ai sensi dellâarticolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dellâarticolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) lâintroduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dellâattivitĂ , la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e allâadozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.
4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4-bis. Se lâordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle societĂ di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la societĂ capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui allâarticolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso allâoperativitĂ nel paese terzo, le autoritĂ di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti dâaffari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle societĂ stabilite nel paese terzo nonchĂŠ, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operativitĂ nel paese.
Titolo II
Obblighi
Capo I
Obblighi di adeguata verifica della clientela
Articolo 17
Disposizioni generali
1. I soggetti obbligati procedono allâadeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dellâattivitĂ istituzionale o professionale:
a) in occasione dellâinstaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dellâincarico per lâesecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dellâesecuzione di unâoperazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piĂš operazioni che appaiono collegate per realizzare unâoperazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dallâarticolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui allâarticolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, allâadeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b) quando vi sono dubbi sulla veridicitĂ o sullâadeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dellâidentificazione.
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali allâentitĂ dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare lâentitĂ delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivitĂ svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dellâoperazione o dellâinstaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) lâarea geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento allâoperazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dellâoperazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalitĂ di svolgimento dellâoperazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) lâammontare dellâoperazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dellâoperazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto allâattivitĂ svolta dal cliente e allâentitĂ delle risorse economiche nella sua disponibilitĂ ;
6) lâarea geografica di destinazione del prodotto e lâoggetto dellâoperazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonchĂŠ dei clienti giĂ acquisiti, rispetto ai quali lâadeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso di clienti giĂ acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dellâassolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale..
5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresĂŹ nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nellâemissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attivitĂ finanziaria di cui allâarticolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonchĂŠ le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui allâarticolo 44, comma 3.
7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dellâattivitĂ di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui allâarticolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Articolo 18
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
a) lâidentificazione del cliente e la verifica della sua identitĂ sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dellâesecutore, anche in relazione alla verifica dellâesistenza e dellâampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
b) lâidentificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identitĂ attraverso lâadozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolaritĂ effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilitĂ , lâassetto proprietario e di controllo del cliente;
c) lâacquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative allâinstaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e lâesecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative allâattivitĂ lavorativa, salva la possibilitĂ di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dellâesercizio dellâattivitĂ . In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso lâesame della complessiva operativitĂ del cliente medesimo, la verifica e lâaggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attivitĂ di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilitĂ del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dellâesercizio dellâattivitĂ .
2. Le attivitĂ di identificazione e verifica dellâidentitĂ del cliente, dellâesecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dellâinstaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dellâincarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dellâesecuzione dellâoperazione occasionale.
3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dellâidentitĂ del cliente, dellâesecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo allâinstaurazione del rapporto o al conferimento dellâincarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire lâordinaria gestione dellâattivitĂ oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque allâacquisizione dei dati identificativi del cliente, dellâesecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e allâimporto dellâoperazione e completano le procedure di verifica dellâidentitĂ dei medesimi al piĂš presto e, comunque, entro trenta giorni dallâinstaurazione del rapporto o dal conferimento dellâincarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino lâimpossibilitĂ oggettiva di completare la verifica dellâidentitĂ del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dellâarticolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dellâarticolo 35.
4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a unâautoritĂ giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piĂš avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sullâeventualitĂ di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dallâobbligo di verifica dellâidentitĂ del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dellâincarico.
Articolo 19
ModalitĂ di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalitĂ :
a) lâidentificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dellâesecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nellâacquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento dâidentitĂ in corso di validitĂ o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresĂŹ, sotto la propria responsabilitĂ , le informazioni necessarie a consentire lâidentificazione del titolare effettivo. Lâobbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dellâarticolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di unâidentitĂ digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nellâambito del Sistema di cui allâarticolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonchĂŠ di unâidentitĂ digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nellâambito di un regime di identificazione elettronica compreso nellâelenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dellâarticolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dallâAgenzia per lâItalia digitale;;
3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dellâautoritĂ consolare italiana, come indicata nellâarticolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
4) per i clienti che siano giĂ stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purchĂŠ le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dallâarticolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto allâobbligo di identificazione. Tale modalitĂ di identificazione e verifica dellâidentitĂ può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonchĂŠ a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare lâinformazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento;
5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalitĂ , individuate dalle AutoritĂ di vigilanza di settore, nellâesercizio delle attribuzioni di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dellâevoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
b) la verifica dellâidentitĂ del cliente, del titolare effettivo e dellâesecutore richiede il riscontro della veridicitĂ dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti allâatto dellâidentificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identitĂ di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dellâidentitĂ può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonchĂŠ quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identitĂ digitali nellâambito del sistema previsto dallâarticolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nellâelenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dellâarticolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltĂ equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dellâidentitĂ del titolare effettivo impone lâadozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietĂ e di controllo del cliente;
c) lâacquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilitĂ dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonchĂŠ allâinstaurazione di ulteriori rapporti;
d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso lâanalisi delle operazioni effettuate e delle attivitĂ svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, allâorigine dei fondi.
2. Lâestensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.
3. [Per le attivitĂ di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti,] I soggetti obbligati di cui allâarticolo 3, comma 2, applicano altresĂŹ misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa, non appena individuato o designato nonchĂŠ dellâeffettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:
a) nellâacquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;
b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nellâacquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne lâidentitĂ al momento del pagamento della prestazione.
Articolo 20
Criteri per la determinazione della titolaritĂ effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietĂ diretta o indiretta dellâente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societĂ di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietĂ diretta la titolaritĂ di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietĂ indiretta la titolaritĂ di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societĂ controllate, societĂ fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui lâesame dellâassetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietĂ diretta o indiretta dellâente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare unâinfluenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dellâesistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare unâinfluenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora lâapplicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piĂš titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societĂ o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dellâindividuazione del titolare effettivo nonchĂŠ, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
Articolo 21
Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolaritĂ effettiva di persone giuridiche e trust .
1. Le imprese dotate di personalitĂ giuridica tenute allâiscrizione nel Registro delle imprese di cui allâarticolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute allâiscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione [ad accesso riservato]. Lâomessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui allâarticolo 2630 del codice civile.
2. Lâaccesso alla sezione è consentito:
a) al Ministero dellâeconomia e delle finanze, alle AutoritĂ di vigilanza di settore, allâUnitĂ di informazione finanziaria per lâItalia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) allâautoritĂ giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autoritĂ preposte al contrasto dellâevasione fiscale, secondo modalitĂ di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalitĂ , stabilite in apposito decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dellâadeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui allâarticolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui allâarticolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Lâaccesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e lâanno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui allâarticolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, lâaccesso alle informazioni sulla titolaritĂ effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora lâaccesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore dâetĂ , secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalitĂ stabilite dal decreto di cui al comma 5.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dallâarticolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonchĂŠ gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti allâiscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui allâarticolo 22, comma 5, relative alla titolaritĂ effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italianaÂť, e le parole ÂŤo dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciarioÂť sono sostituite dalle seguenti: ÂŤo dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltĂ equivalenti in istituti giuridici affini sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. Lâomessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui allâarticolo 2630 del codice civile.
4. Lâaccesso alle informazioni di cui allâarticolo 22, comma 5, relative alla titolaritĂ effettiva dei medesimi trust è consentito:
a) alle autoritĂ di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
b) [alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e] allâautoritĂ giudiziaria nellâesercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dallâordinamento vigente;
c) alle autoritĂ preposte al contrasto dellâevasione fiscale, secondo modalitĂ di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalitĂ , stabilite in apposito decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dellâadeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui allâarticolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui allâarticolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolaritĂ effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolaritĂ effettiva e titolaritĂ legale. Lâinteresse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con lâinteresse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, lâaccesso alle informazioni sulla titolaritĂ effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora lâaccesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore dâetĂ , secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalitĂ stabilite dal decreto di cui al comma 5.
5. Con apposito decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolaritĂ effettiva delle imprese dotate di personalitĂ giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonchĂŠ le modalitĂ e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalitĂ attraverso cui le informazioni sulla titolaritĂ effettiva delle imprese dotate di personalitĂ giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autoritĂ di cui al comma 2, lettera a);
c) le modalitĂ di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalitĂ di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dellâaccesso e a valutare la sussistenza dellâinteresse allâaccesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), nonchĂŠ i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dallâamministrazione procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolaritĂ effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalitĂ di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonchĂŠ quelle di cui è titolare lâAgenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per lâapplicazione di imposte dirette o indirette.
e-bis) le modalitĂ attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolaritĂ effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolaritĂ effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attivitĂ finalizzate allâadeguata verifica della clientela;
e-ter) le modalitĂ di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dallâarticolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire lâinterconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolaritĂ effettiva di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalitĂ di cui allâarticolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nellâesercizio della loro attivitĂ e dallâadottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dellâiscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.
Articolo 22
Obblighi del cliente
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilitĂ , tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalitĂ di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalitĂ giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolaritĂ effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali allâadeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalitĂ giuridica tenute allâiscrizione nel Registro delle imprese di cui allâarticolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dellâarticolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative allâassetto proprietario o al controllo dellâente, cui lâimpresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonchĂŠ dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolaritĂ effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire lâentitĂ dellâinteresse nellâente. Lâinerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per lâindividuazione del titolare effettivo ovvero lâindicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano lâimpugnabilitĂ , a norma dellâarticolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute allâiscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e lâamministrazione dellâente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dellâarticolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dallâatto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonchĂŠ le persone che esercitano diritti, poteri e facoltĂ equivalenti in istituti giuridici affini, purchĂŠ stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolaritĂ effettiva del trust, o dellâistituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative allâidentitĂ del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sullâistituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nellâistituto giuridico affine attraverso la proprietĂ diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltĂ equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalitĂ di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nellâinteresse di uno o piĂš beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nellâespletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), per lâesercizio delle rispettive attribuzioni.
Articolo 23
Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dellâestensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dallâarticolo 18.
2. Ai fini dellâapplicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo lâobbligo di commisurarne lâestensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra lâaltro, dei seguenti indici di basso rischio:
a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:
1) societĂ ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono lâobbligo di assicurare unâadeguata trasparenza della titolaritĂ effettiva;
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dellâUnione europea;
3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);
b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:
1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui allâarticolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui allâarticolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire lâinclusione finanziaria;
5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolaritĂ ;
c) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in:
1) Stati membri;
2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilitĂ ad altre attivitĂ criminose;
4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.
3. Le autoritĂ di vigilanza di settore, nellâesercizio delle attribuzioni di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformitĂ delle regole tecniche di cui allâarticolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare lâelenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nellâesercizio delle medesime attribuzioni, le autoritĂ di vigilanza di settore possono individuare la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:
a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 150 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica;
b) lâimporto massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 150 euro;
c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per lâacquisto di beni o servizi;
d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
e) lâemittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
f) qualora lâimporto memorizzato sul dispositivo sia superiore a 50 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.
f-bis) lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dallâarticolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora lâimporto dellâoperazione è superiore a 50 euro.
4. Lâapplicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 24
Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
2. Nellâapplicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:
a) fattori di rischio relativi al cliente quali:
1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
4) societĂ che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5) tipo di attivitĂ economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
6) assetto proprietario della societĂ cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dellâattivitĂ svolta;
b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:
1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire lâanonimato;
3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dallâAgenzia per lâItalia digitale;
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attivitĂ ;
5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e lâuso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonchĂŠ avorio e specie protette.
c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilitĂ ad altre attivitĂ criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attivitĂ terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.
3. Ai fini dellâapplicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalitĂ di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalitĂ cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.
4. Le autoritĂ di vigilanza di settore, nellâesercizio delle attribuzioni di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformitĂ delle regole tecniche di cui allâarticolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare lâelenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui allâarticolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.
5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano lâesecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dallâarticolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da piĂš di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dellâarticolo 45 della direttiva.
Articolo 25
ModalitĂ di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dellâapplicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano lâesecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dellâavvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:
a) raccolgono sullâente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attivitĂ svolte nonchĂŠ per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualitĂ della vigilanza cui lâente o corrispondente è soggetto;
b) valutano la qualitĂ dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui lâente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;
c) ottengono lâautorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
d) definiscono in forma scritta i termini dellâaccordo con lâente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) si assicurano che lâente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che lâente o lâistituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire allâintermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;
f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con lâente creditizio o lâistituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensitĂ commisurate al servizio di corrispondenza svolto.
3. Ă fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.
4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:
a) ottengono lâautorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare unâoperazione occasionale con tali clienti;
b) applicano misure adeguate per stabilire lâorigine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nellâoperazione;
c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:
a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
b) acquisiscono informazioni sullâorigine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
d) acquisiscono lâautorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare unâoperazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e lâintensitĂ dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autoritĂ di vigilanza di settore, nellâesercizio delle attribuzioni di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformitĂ delle regole tecniche di cui allâarticolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autoritĂ di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonchĂŠ limitazioni allâapertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.
4-quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autoritĂ di vigilanza di settore, nellâesercizio delle loro attribuzioni e per le finalitĂ di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o piĂš delle seguenti misure:
a) negare lâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a societĂ controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari lâautorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;
b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica lâautorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;
c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli;
d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle societĂ controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.
5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:
a) informare lâalta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;
b) eseguire controlli piĂš approfonditi sullâintero rapporto con il contraente.
Articolo 26
Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
1. Ferma la responsabilitĂ dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per lâassolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui allâarticolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente sezione, si considerano ÂŤterziÂť:
a) gli intermediari bancari e finanziari di cui allâarticolo 3, comma 2;
[b) gli agenti in attivitĂ finanziaria di cui allâarticolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e allâemissione e distribuzione di moneta elettronica di cui allâarticolo 17, comma 6;]
c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dellâUnione europea;
e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.
Articolo 27
ModalitĂ di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
1. Nei limiti di cui allâarticolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nellâambito di un rapporto continuativo o dellâesecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di unâoperazione occasionale.
2. Lâattestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dellâattestante in relazione alle attivitĂ di verifica effettuate nonchĂŠ la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui lâattestazione si riferisce. Le AutoritĂ di vigilanza di settore, nellâesercizio delle attribuzioni di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare idonee forme e modalitĂ di attestazione, tenendo conto dellâevoluzione delle tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza.
3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dellâadempimento degli obblighi di cui allâarticolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dallâAgenzia per lâItalia digitale. Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.
4. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso lâintervento dei soggetti obbligati di cui allâarticolo 3, comma 3, lettere b) e c), lâintermediario può procedere allâidentificazione acquisendo da tali soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.
5. Nel caso di rapporti continuativi relativi allâerogazione di credito al consumo, di leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca dâItalia, lâidentificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati allâintermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalitĂ di adempimento.
5-bis. Le autoritĂ di vigilanza di settore, nellâesercizio delle attribuzioni di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) lâintermediario bancario o finanziario, nellâadempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;
b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
c) lâefficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dellâautoritĂ competente a vigilare sulla capogruppo.
Articolo 28
ResponsabilitĂ dei soggetti obbligati
1. I soggetti obbligati, responsabili dellâadeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dellâassolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicitĂ dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sullâidentitĂ del cliente, dellâesecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne lâidentificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.
Articolo 29
Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
1. Ă fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
Articolo 30
Esclusioni
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o lâagente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nellâorganizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attivitĂ .
1-bis. Le autoritĂ di vigilanza di settore, nellâesercizio delle attribuzioni di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali lâassolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui allâarticolo 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui allâarticolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilitĂ dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.
Capo II
Obblighi di conservazione 1
Articolo 31
Obblighi di conservazione
1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivitĂ di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nellâambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra AutoritĂ competente.
2. Per le finalitĂ di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dellâadeguata verifica della clientela e lâoriginale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dellâincarico;
b) i dati identificativi , ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dallâAgenzia per lâItalia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dellâesecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui allâarticolo 21, con le modalitĂ ivi previste;
c) la data, lâimporto e la causale dellâoperazione;
d) i mezzi di pagamento utilizzati.
3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dallâesecuzione dellâoperazione occasionale.
Articolo 32
ModalitĂ di conservazione dei dati e delle informazioni
1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonchĂŠ il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalitĂ di cui al presente decreto.
2. Le modalitĂ di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dellâoperativitĂ o attivitĂ del cliente nonchĂŠ lâindicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalitĂ devono, altresĂŹ, assicurare:
a) lâaccessibilitĂ completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 4, lettera a);
b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. Ă considerata tempestiva lâacquisizione conclusa entro trenta giorni dallâinstaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dellâincarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dallâesecuzione dellâoperazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
c) lâintegritĂ dei dati e delle informazioni e la non alterabilitĂ dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonchĂŠ il mantenimento della storicitĂ dei medesimi.
3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilitĂ del soggetto obbligato e purchĂŠ sia assicurato a questâultimo lâaccesso diretto e immediato al sistema di conservazione.
Articolo 33
Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF
1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui allâarticolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v), nonchĂŠ le societĂ fiduciarie di cui allâarticolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operativitĂ , al fine di consentire lâeffettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nellâambito di determinate zone territoriali .
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalitĂ e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dellâobbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dallâintermediario bancario o finanziario o dalla societĂ fiduciaria.
Articolo 34
Disposizioni specifiche
1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.
2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonchĂŠ la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dellâarticolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalitĂ di conservazione dei dati e delle informazioni.
3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalitĂ di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicitĂ ed efficienza, le AutoritĂ di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e lâutilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli giĂ istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.
CAPO III
Obblighi di segnalazione 1
Articolo 35
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
1. I soggetti obbligati, prima di compiere lâoperazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entitĂ , provengano da attivitĂ criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dallâentitĂ , dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacitĂ economica e dellâattivitĂ svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui allâarticolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalitĂ di cui allâarticolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare lâindividuazione delle operazioni sospette.
2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono lâoperazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui lâoperazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere lâatto ovvero nei casi in cui lâesecuzione dellâoperazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operativitĂ ovvero nei casi in cui il differimento dellâoperazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto lâatto o eseguito lâoperazione, ne informano immediatamente la UIF.
3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalitĂ di cui allâarticolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestivitĂ , completezza e riservatezza delle stesse.
4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilitĂ di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dellâattivitĂ criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che lâattivitĂ illegale sia stata realizzata.
5. Lâobbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dellâesame della posizione giuridica o dellâespletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a unâautoritĂ giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piĂš avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sullâeventualitĂ di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Articolo 36
ModalitĂ di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle societĂ di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti .
1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le societĂ di gestione degli strumenti finanziari di cui allâarticolo 3, comma 8, nellâambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante lâausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dallâanalisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo.
2. Il responsabile della dipendenza, dellâufficio, di altro punto operativo, unitĂ organizzativa o struttura dellâintermediario o del soggetto cui compete lâamministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha lâobbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui allâarticolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto allâuopo delegato.
3. I soggetti obbligati di cui allâarticolo 3, comma 2, lettera o), e di cui allâarticolo 3, comma 3, lettera c), adempiono allâobbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentate o ad altro soggetto allâuopo delegato dellâintermediario mandante o di riferimento.
4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresĂŹ denominati broker, di cui allâarticolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui allâarticolo 128-sexies TUB, inviano la segnalazione direttamente alla UIF.
5. I soggetti convenzionati e agenti di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano allâintermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine allâinoltro di una segnalazione di operazione sospetta.
6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto allâuopo delegato dellâintermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dellâinsieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.
Articolo 37
ModalitĂ di segnalazione da parte dei professionisti
1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dellâarticolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.
2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.
3. Per le societĂ di revisione legale, il responsabile dellâincarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha lâobbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Questâultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dellâinsieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.
Articolo 38
Tutela del segnalante .
1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dellâidentitĂ delle persone che effettuano la segnalazione.
2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto allâuopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalitĂ del segnalante.
3. In ogni fase del procedimento, lâautoritĂ giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che lâidentitĂ del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero NĂŠ in quello per il dibattimento e la sua identitĂ non può essere rivelata, a meno che lâAutoritĂ giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando lâadozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dellâattinenza a procedimenti in materia di criminalitĂ organizzata o terrorismo, lâapplicazione delle cautele dettate dallâarticolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attivitĂ svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dellâaccertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando lâautoritĂ giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dellâaccertamento dei reati per i quali si procede.
4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, lâidentitĂ del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.
5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti lâautoritĂ giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.
6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonchĂŠ gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autoritĂ di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalitĂ idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilitĂ della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonchĂŠ lâintegritĂ delle informazioni trasmesse.
Articolo 39
Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette .
1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di unâoperazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dellâavvenuta segnalazione, dellâinvio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dellâesistenza ovvero della probabilitĂ di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attivitĂ di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dallâarticolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autoritĂ di vigilanza di settore in occasione dellâesercizio delle funzioni di cui allâarticolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui allâarticolo 9, NĂŠ alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.
3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari, a condizione che appartengano allo stesso gruppo, ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualitĂ di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.
5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o piĂš intermediari bancari e finanziari ovvero due o piĂš professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto unâattivitĂ illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.
Articolo 40
Analisi e sviluppo delle segnalazioni
1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per lâapprofondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attivitĂ :
a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonchĂŠ delle risultanze della propria attivitĂ ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonchĂŠ delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autoritĂ di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere;
b) effettua, sulla base di protocolli dâintesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autoritĂ di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
c) ai sensi dellâarticolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dellâeventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;
d) in attuazione di quanto previsto dallâarticolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dallâarticolo 331 del codice di procedura penale in ordine allâobbligo di denuncia allâautoritĂ giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli dâintesa, le segnalazioni di operazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati nonchĂŠ le comunicazioni di cui allâarticolo 10, comma 4, e le relative analisi, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalitĂ organizzata o al terrorismo;
e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalitĂ concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera;
f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli dâintesa, la consultazione agli organi investigativi di cui allâarticolo 9.
2. Ai fini dellâanalisi o dellâapprofondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonchĂŠ alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli dâintesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dellâidentitĂ dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dellâanalisi delle segnalazioni e dellâapprofondimento investigativo della stessa.
Articolo 41
Flusso di ritorno delle informazioni
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dellâapprofondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.
2. La UIF, con modalitĂ idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dallâarticolo 39.
4. In occasione degli adempimenti previsti dallâarticolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e lâAgenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nellâanno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresĂŹ al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sullâesito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.
Capo IV
(Obbligo di astensione)
Articolo 42
Astensione
1. I soggetti obbligati che si trovano nellâimpossibilitĂ oggettiva di effettuare lâadeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui allâarticolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dallâinstaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dellâarticolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dallâinstaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale giĂ in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte societĂ fiduciarie, trust, societĂ anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entitĂ giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo NĂŠ verificarne lâidentitĂ .
3. I professionisti sono esonerati dallâobbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a unâautoritĂ giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sullâeventualitĂ di intentarlo o evitarlo.
4. Ă fatta in ogni caso salva lâapplicazione dellâarticolo 35, comma 2, nei casi in cui lâoperazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere lâatto.
[1] Articolo modificato dallâarticolo 27, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dallâarticolo 18, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e successivamente sostituito dallâarticolo 2, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Prima della sostituzione il presente articolo era contenuto allâinterno del Titolo II, Capo III.
Capo V
(Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica)
Articolo 43
Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera nn).
2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dellâattivitĂ svolta, assicurano, quanto meno:
a) lâindividuazione, la messa a disposizione e lâaggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dellâistituto di moneta elettronica;
b) lâadozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operativitĂ potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
c) lâindividuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalitĂ dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a);
d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dellâosservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a);
e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).
3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dellâarticolo 62, comma 1.
4. Fermo lâobbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilitĂ in ordine allâadempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca dâItalia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dallâadozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.
Articolo 44
Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
1. Ferma la responsabilitĂ dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine allâadempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera nn):
a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dellâesecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dallâeffettuazione dellâoperazione allâintermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia lâimporto dellâoperazione;
b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a);
c) comunicano allâintermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine allâinoltro di una segnalazione di operazione sospetta.
2. Lâatto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente:
a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dellâidentificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalitĂ di adempimento dei medesimi, lâindicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse allâintermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonchĂŠ la responsabilitĂ ascrivibile al soggetto convenzionato o allâagente per lâinosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;
b) le modalitĂ di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, lâaccessibilitĂ completa e tempestiva ai dati da parte delle autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a), nonchĂŠ lâintegritĂ e la non alterabilitĂ dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
c) le modalitĂ e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilitĂ nonchĂŠ al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purchĂŠ risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dallâutente;
b) il terminale dellâoperatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attivitĂ gestite in modo automatico.
Articolo 45
Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano allâOAM, con cadenza semestrale, per lâannotazione in apposito registro pubblico informatizzato, allâuopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera nn):
a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dellâindicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dellâagente e, ove assegnato, il codice fiscale;
b) lâindirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dellâagente, con indicazione della cittĂ e del relativo codice di avviamento postale;
c) lâespressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dallâarticolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dallâagente.
2. Nelle ipotesi di cui allâarticolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano allâOAM, per lâannotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 lâintervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dallâestinzione del rapporto. Lâaccesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca dâItalia e alla UIF, per lâesercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchĂŠ ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalitĂ dei comportamenti degli operatori del mercato.
3. Le modalitĂ tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, in modo che siano garantiti:
a) lâaccessibilitĂ completa e tempestiva ai dati da parte delle autoritĂ di cui al comma 2;
b) le modalitĂ di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalitĂ di cui al comma 2;
c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;
d) lâattribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;
e) lâinterfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dallâOAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autoritĂ e agli intermediari di cui al comma 2 lâinformazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonchĂŠ il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalitĂ di cui al presente decreto;
g) lâentitĂ ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.
Capo VI
(Obblighi di comunicazione)
Articolo 46
Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati
1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sullâosservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:
a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nellâesercizio delle proprie funzioni;
b) comunicare, senza ritardo, alle autoritĂ di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nellâesercizio delle proprie funzioni.
2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.
Articolo 47
Comunicazioni oggettive
1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. I dati e le informazioni sono utilizzati per lâanalisi finanziaria e lâapprofondimento investigativo di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante modalitĂ di cooperazione e scambio stabilite con protocolli dâintesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire lâadozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati.
3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalitĂ di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui lâinvio di una comunicazione oggettiva esclude lâobbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dellâarticolo 35.
Capo VII
(Segnalazione di violazioni) 1
Articolo 48
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:
a) la tutela della riservatezza dellâidentitĂ del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dallâautoritĂ giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.
3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sè, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.
4. La disposizione di cui allâarticolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo allâidentitĂ del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
Titolo III
Misure ulteriori
Articolo 49
Limitazioni allâuso del contante e dei titoli al portatore
1. Ă vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con piĂš pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dellâaccettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui allâarticolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui allâarticolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dallâarticolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro .
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità . Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare lâindicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilitĂ .
6. Gli assegni bancari e postali emessi allâordine del traente possono essere girati unicamente per lâincasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con lâindicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilitĂ .
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità .
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilitĂ , può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo allâemittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui allâarticolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonchĂŠ di coloro che li abbiano presentati allâincasso. Con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate sono individuate le modalitĂ tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dellâarticolo 234 del codice di procedura penale.
12. A decorrere dallâentrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente lâemissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalitĂ di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonchĂŠ ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui allâarticolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui allâarticolo 2, comma 1, CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. Ă altresĂŹ fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 494 del codice di procedura civile.
Articolo 50
(Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)
1. Lâapertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonchĂŠ lâemissione di prodotti di moneta elettronica anonimi è vietata.
2. Lâutilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonchĂŠ lâutilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, è vietato.
2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020.
Articolo 51
Obbligo di comunicazione al Ministero dellâeconomia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo (A)
1. I soggetti obbligati che nellâesercizio delle proprie funzioni o nellâespletamento della propria attivitĂ hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui allâarticolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e allâarticolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dellâeconomia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dallâarticolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi lâutilizzabilitĂ di elementi ai fini dellâattivitĂ di accertamento, ne dĂ tempestiva comunicazione allâAgenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nellâesercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua lâestinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata giĂ effettuata dallâaltro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dellâinfrazione sia unâoperazione di trasferimento segnalata ai sensi dellâarticolo 35, non sussiste lâobbligo di comunicazione di cui al comma 1.
Titolo IV
Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco
Articolo 52
Misure per la mitigazione del rischio .
1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per lâofferta di servizi di gioco.
2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dellâattivitĂ svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:
a) lâindividuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalitĂ e correttezza dei loro comportamenti;
b) la verifica e il controllo dellâosservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
c) lâadozione e lâosservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:
1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;
2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolaritĂ o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:
3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;
3.2. i comportamenti anomali legati allâentitĂ insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;
4) con specifico riferimento al gioco online:
4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;
4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui câè interazione tra giocatori;
4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;
4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;
4.5. lâindividuazione di anomalie nellâutilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi;
d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).
3. Il rilascio dellâautorizzazione da parte dellâAgenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato allâadozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalitĂ di controllo e prevenzione.
4. LâAgenzia delle dogane e dei monopoli, nellâesercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica lâosservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne lâinosservanza.
Articolo 52 bis
(Registro dei distributori ed esercenti) .
1. Ă istituito presso lâAgenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.
2. Nel registro sono annotati:
a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dellâindicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dellâesercente;
b) lâindirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dellâesercente, con indicazione della cittĂ e del relativo codice di avviamento postale;
c) lâespressa indicazione della tipologia e delle modalitĂ dellâattivitĂ di gioco, come definita dallâarticolo 1, comma 3, lettera a).
3. Nel registro è altresĂŹ annotata lâeventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dellâarticolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalitĂ definite dallâAgenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui allâarticolo 52, comma 4. La responsabilitĂ solidale del concessionario prevista dallâarticolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato lâestinzione del rapporto nelle modalitĂ e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, semprechè le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano giĂ state contestate o, comunque, i controlli di cui allâarticolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.
4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dellâeconomia e delle finanze ai sensi dellâarticolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, allâAgenzia delle dogane e dei monopoli per lâannotazione nel registro.
5. Lâaccesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dellâeconomia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per lâesercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Lâaccesso è altresĂŹ consentito alle questure per lâesercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonchĂŠ ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalitĂ dei comportamenti degli operatori del mercato.
6. Le modalitĂ tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentiti il direttore dellâAgenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:
a) lâaccessibilitĂ completa e tempestiva ai dati da parte delle autoritĂ di cui al comma 5;
b) le modalitĂ di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalitĂ di cui al comma 5;
c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;
d) lâinterconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dallâAgenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autoritĂ e ai concessionari di gioco lâinformazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchĂŠ il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalitĂ di cui al presente decreto.
7. Allâattuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 53
Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione
1. Gli operatori di gioco on line procedono allâidentificazione e alla verifica dellâidentitĂ di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari allâapertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dellâarticolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilitĂ dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.
3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalitĂ idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi conferiti dal cliente allâatto dellâapertura dei conti di gioco;
b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonchĂŠ al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;
c) allâindirizzo IP, alla data, allâora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dellâoperatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
4. LâAgenzia delle dogane e dei monopoli riscontra lâautenticitĂ dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti lâapertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identitĂ , di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011.
5. Ferma la responsabilitĂ del concessionario, in ordine allâadempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attivitĂ di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalitĂ idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi del cliente, allâatto della richiesta o dellâeffettuazione dellâoperazione di gioco;
b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.
6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono allâidentificazione e alla verifica dellâidentitĂ di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia lâimporto dellâoperazione effettuata.
7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalitĂ tali da consentire la verifica di:
a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro;
b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.
8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e allâoperazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dallâeffettuazione dellâoperazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto.
9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dellâidentitĂ del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per lâacquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per lâincasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia lâimporto dellâoperazione effettuata.
10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per lâacquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.
11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dallâammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono allâidentificazione e alla verifica dellâidentitĂ del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente allâinterno della casa da gioco.
Articolo 54
AutoritĂ e cooperazione nel comparto del gioco
1. Per lâattuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dellâanalisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dellâarticolo 14 del presente decreto.
2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e lâAgenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli dâintesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, lâefficacia e la tempestivitĂ delle attivitĂ di controllo e verifica dellâadeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.
Titolo V
Disposizioni sanzionatorie e finali
Capo I
Sanzioni penali
Articolo 55
Fattispecie incriminatrici
1. Chiunque, essendo tenuto allâosservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, allâesecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e allâoperazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto allâosservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dellâadempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, allâesecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e allâoperazione.
2. Chiunque, essendo tenuto allâosservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sullâesecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sullâoperazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dellâadeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con lâarresto da sei mesi a un anno e con lâammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
[5. Chiunque al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o allâacquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o allâacquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchĂŠ ordini di pagamento prodotti con essi.]
6. Per le violazioni delle disposizioni di cui allâarticolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attivitĂ finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. [In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellâarticolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonchĂŠ del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilitĂ di cui il reo ha la disponibilitĂ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]
7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dallâAutoritĂ giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
Capo II
Sanzioni amministrative 1
Articolo 56
Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dellâobbligo di astensione
1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sullâesecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dallâarticolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravitĂ della violazione è determinata anche tenuto conto:
a) dellâintensitĂ e del grado dellâelemento soggettivo, anche avuto riguardo allâascrivibilitĂ , in tutto o in parte, della violazione alla carenza, allâincompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dellâoperazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessitĂ organizzativa e allâoperativitĂ del soggetto obbligato.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dallâarticolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.
Articolo 57
Inosservanza degli obblighi di conservazione
1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dallâarticolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravitĂ della violazione è determinata anche tenuto conto:
a) dellâintensitĂ e del grado dellâelemento soggettivo, anche avuto riguardo allâascrivibilitĂ , in tutto o in parte, della violazione alla carenza, allâincompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dellâoperazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessitĂ organizzativa e allâoperativitĂ del soggetto obbligato.
Articolo 58
Inosservanza delle disposizioni relative allâobbligo di segnalazione delle operazioni sospette
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dallâarticolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravitĂ della violazione è determinata anche tenuto conto:
a) dellâintensitĂ e del grado dellâelemento soggettivo, anche avuto riguardo allâascrivibilitĂ , in tutto o in parte, della violazione alla carenza, allâincompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dellâoperazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessitĂ organizzativa e allâoperativitĂ del soggetto obbligato.
3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui allâarticolo 3, comma 2 e allâarticolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dellâarticolo 36, commi 2 e 6 nonchĂŠ ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dellâarticolo 37, comma 3, responsabili, in via esclusiva o concorrente con lâente presso cui operano, dellâomessa segnalazione di operazione sospetta.
4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, lâimporto massimo della sanzione di cui al comma 2:
a) è elevato fino al doppio dellâammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5. Ai soggetti obbligati che, con una o piĂš azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piĂš violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, lâinosservanza dellâobbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dellâoperazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dellâarticolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Articolo 59
Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nellâesercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dellâarticolo 46 del presente decreto.
2. Le autoritĂ di vigilanza di settore provvedono allâirrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.
Articolo 60
Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dellâUnitĂ di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dellâeconomia e delle finanze
1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dellâUIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima UnitĂ le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui allâarticolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.
Articolo 61
Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui allâarticolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui allâarticolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e lâirrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dellâOAM.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui allâarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sullâosservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera nn).
4. Il verbale, contenente lâaccertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche allâistituto per conto del quale il soggetto convenzionato o lâagente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinchĂŠ adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.
5. La Guardia di finanza qualora, nellâesercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui allâarticolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nellâapposita sottosezione del registro di cui allâarticolo 45 comma 2, avvenute nel corso dellâultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dellâesercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata.
6. Nellâipotesi di cui al comma 5, lâistituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o lâagente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o lâagente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dellâeconomia e delle finanze e notificato allâinteressato, allâistituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o lâagente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione è, altresĂŹ, comunicato allâOAM, per lâannotazione nella sottosezione del registro di cui allâarticolo 45 comma 2.
8. Lâesecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso lâapposizione del sigillo dellâautoritĂ procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonchĂŠ il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. Lâinosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
9. Salvo quanto previsto dal comma 2, allâirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dellâeconomia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dellâarticolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, è contestualmente comunicato, a cura del Ministero dellâeconomia e delle finanze allâOAM, per lâannotazione nella sottosezione del registro di cui allâarticolo 45 comma 2.
Articolo 62
Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati
1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autoritĂ di vigilanza di settore nonchĂŠ dellâinosservanza dellâordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui allâarticolo 43, comma 3.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dellâintermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o allâincarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o lâinosservanza dellâordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sullâesposizione dellâintermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dallâautore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dellâammontare del vantaggio ottenuto, purchĂŠ tale ammontare sia determinato o determinabile.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravitĂ della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui allâarticolo 67, le autoritĂ di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dellâinterdizione dallo svolgimento della funzione o dellâincarico di amministrazione, direzione o controllo dellâente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ alla stregua dei criteri di cui allâarticolo 67, le autoritĂ di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:
a) applicare allâente responsabile la sanzione consistente nellâordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
b) qualora lâinfrazione contestata sia cessata, applicare allâente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
5. Nei confronti dei revisori legali e delle societĂ di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dellâente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o allâincarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravitĂ della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dellâinterdizione dallo svolgimento della funzione o dellâincarico di amministrazione, direzione o controllo dellâente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
6. La violazione della prescrizione di cui allâarticolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.
7. Fermo quanto previsto dal comma 9, allâirrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 provvedono la Banca dâItalia e lâIVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca dâItalia provvede, altresĂŹ, allâirrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nellâesercizio dei poteri di cui allâarticolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.
7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per lâinosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui allâarticolo 3, comma 5, lettera f), la Banca dâItalia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dellâimporto dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile.
8. Fermo quanto previsto dal comma 9, allâirrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle societĂ di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio nonchĂŠ dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo provvede la CONSOB che comunica, altresĂŹ, al Ministero dellâeconomia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui allâarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Ă fatta salva la competenza del Ministero dellâeconomia e delle finanze allâirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o allâincarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dellâobbligo di segnalazione di operazione sospetta.
Articolo 63
(Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III) .
1. Fatta salva lâefficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui allâarticolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui allâarticolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, lâentitĂ della sanzione minima è pari al 10 per cento dellâimporto trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravitĂ della violazione, accertate ai sensi dellâarticolo 67.
1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro .
2. La violazione della prescrizione di cui allâarticolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.
3. La violazione del divieto di cui allâarticolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
4. La violazione del divieto di cui allâarticolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
5. La violazione dellâobbligo di cui allâarticolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.
Articolo 64
Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per lâofferta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.
2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui allâarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sullâosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per lâofferta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni.
3. Il verbale contenente lâaccertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o lâesercente opera, affinchĂŠ adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.
4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.
5. La Guardia di finanza, qualora, nellâesercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per lâofferta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dellâultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dellâesercizio dellâattivitĂ medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dellâeconomia e delle finanze e notificato allâinteressato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che allâinteressato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dellâadozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dellâarticolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresĂŹ comunicato dalla Guardia di finanza allâAgenzia delle dogane e dei monopoli, per lâadozione dei provvedimenti di competenza.
6. Lâesecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso lâapposizione del sigillo dellâautoritĂ procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonchĂŠ il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. Lâinosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
7. Allâirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dellâeconomia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dellâarticolo 65, comma 4.
Articolo 65
Procedimento sanzionatorio
1. Salvo quanto previsto dallâarticolo 61, comma 2, e dallâarticolo 62, il Ministero dellâeconomia e delle finanze provvede allâirrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autoritĂ di vigilanza di settore. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze provvede altresĂŹ:
a) allâirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per lâinosservanza dellâobbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui allâarticolo 3, comma 5, lettera f), salva la competenza della Banca dâItalia e dellâIVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, allâirrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili allâente;
b) allâirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per lâinosservanza dellâobbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nellâambito delle societĂ di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione nonchĂŠ ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dellâente, salva la competenza della CONSOB allâirrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili allâente;
c) allâirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.
c-bis) allâirrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestĂ sanzionatoria di altra autoritĂ o organismo.
2. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dallâarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dellâautoritĂ giudiziaria per lâutilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui allâarticolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.
3. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, quando provvede allâirrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autoritĂ di vigilanza di settore per le valutazioni relative allâapplicabilitĂ delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autoritĂ di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dellâeconomia e delle finanze gli atti, qualora nellâesercizio della propria potestĂ sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dellâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.
4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, giĂ individuati con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui allâarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allâarticolo 152-bis delle disposizioni per lâattuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dellâamministrazione, affluiscono ai fondi destinati allâincentivazione del personale dipendente.
6. Le somme riscosse dal Ministero dellâeconomia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dellâeconomia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.
7. Le autoritĂ di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dallâentrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con lâautoritĂ procedente nonchĂŠ, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra lâaltro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalitĂ di pubblicazione delle sanzioni.
8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autoritĂ procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autoritĂ , i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresĂŹ attivato, alle medesime condizioni, dallâorganismo di cui allâarticolo 113, comma 4, TUB e dallâorganismo di cui allâarticolo 108-bis CAP, ovvero dalla Banca dâItalia e dallâIVASS, fino allâistituzione dei medesimi organismi.
9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dellâeconomia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Allâaccertamento e contestazione delle violazioni provvede lâautoritĂ che, nellâesercizio dei suoi poteri, rilevi lâinosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. Lâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dellâarticolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dellâarticolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è giĂ avvalso della medesima facoltĂ per altra violazione dellâarticolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dellâarticolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dallâinteressato nei 365 giorni precedenti la ricezione dellâatto di contestazione concernente lâillecito per cui si procede.
10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allâarticolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilitĂ solidale di cui allâarticolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando lâautore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è piĂš perseguibile ai sensi della legge medesima.
11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autoritĂ di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui allâarticolo 145 TUB, allâarticolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui allâarticolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresĂŹ al procedimento con cui la Banca dâItalia , nellâesercizio della potestĂ sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede allâirrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati vigilati di cui allâarticolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autoritĂ di vigilanza di settore ai sensi dellâarticolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 66
Misure ulteriori
1. Fermo quanto previsto dallâarticolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dellâeconomia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dellâadozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per lâapplicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi lâinterdizione dallo svolgimento della funzione, dellâattivitĂ o dellâincarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.
2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dellâeconomia e delle finanze ovvero delle autoritĂ di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalitĂ attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonchĂŠ, nel caso in cui sia adita lâautoritĂ giudiziaria, dellâavvio dellâazione giudiziaria e dellâesito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.
3. Ferma la discrezionalitĂ dellâautoritĂ procedente in ordine alla valutazione della proporzionalitĂ della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dĂ luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilitĂ dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di unâindagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.
4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autoritĂ di vigilanza di settore ai sensi dellâarticolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonchĂŠ le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sullâesito delle stesse sono comunicate allâABE, allâAEAP e allâAESFEM dallâautoritĂ di vigilanza di settore che ne è membro.
Articolo 67
Criteri per lâapplicazione delle sanzioni
1. Nellâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dellâeconomia e delle finanze e le autoritĂ di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravitĂ e durata della violazione;
b) il grado di responsabilitĂ della persona fisica o giuridica;
c) la capacitĂ finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) lâentitĂ del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) lâentitĂ del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autoritĂ di cui allâarticolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) lâadozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dellâattivitĂ svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità , in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.
Articolo 68
Applicazione della sanzione in misura ridotta
1. Prima della scadenza del termine previsto per lâimpugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dellâeconomia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.
2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dellâentitĂ della sanzione irrogata. Lâapplicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia giĂ avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltĂ .
3. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dellâistanza da parte dellâinteressato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dellâistanza, indicando lâentitĂ dellâimporto dovuto e le modalitĂ attraverso cui effettuare il pagamento.
4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per lâimpugnazione del decreto sanzionatorio innanzi allâautoritĂ giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalitĂ di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dallâamministrazione.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, giĂ notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Prima della sostituzione il presente articolo era contenuto allâinterno del Titolo V, Capo III.
Articolo 69
Successione di leggi nel tempo
1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce piĂš illecito. Per le violazioni commesse anteriormente allâentrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente allâepoca della commessa violazione, se piĂš favorevole, ivi compresa lâapplicabilitĂ dellâistituto del pagamento in misura ridotta.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata allâamministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche allâamministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dellâinteressato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con lâadozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi.
Capo III
Disposizioni finali
Articolo 70
Disposizioni concernenti lâapplicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847
1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto;
b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dellâoperazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;
c) lâimporto del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro.
2. I prestatori di servizi di pagamento di cui allâarticolo 3, numero 5), del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui allâarticolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD.
3. La Banca dâItalia può emanare istruzioni per lâapplicazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.
Articolo 71
Disposizioni sullâUfficio italiano dei cambi
1. Alla Banca dâItalia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti allâUfficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento allâUfficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca dâItalia.
3. LâUfficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dellâarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca dâItalia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui lâUfficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, lâarticolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dellâUfficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca dâItalia, con mantenimento delle anzianitĂ di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale giĂ riconosciuto ai dipendenti medesimi dallâUfficio.
Articolo 72
Modifiche a disposizioni normative vigenti
1. Allâarticolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: âlâesistenza dei rapportiâ sono inserite le seguenti: âe lâesistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativoâ;
b) dopo le parole: âdati anagrafici dei titolariâ sono inserite le seguenti: âe dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terziâ.
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, allâarticolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: âsia in fase di indagini preliminariâ sono sostituite dalle seguenti: âsia ai fini delle indagini preliminari e dellâesercizio delle funzioni previste dallâarticolo 371-bis del codice di procedura penaleâ.
3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo lâarticolo 25-septies è inserito il seguente:
âArt. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitĂ di provenienza illecita, nonchĂŠ autoriciclaggio). â 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica allâente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilitĂ provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano allâente le sanzioni interdittive previste dallâarticolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dellâUIF, formula le osservazioni di cui allâarticolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.â.
4. Dopo lâarticolo 648-ter.1 del codice penale è inserito il seguente articolo:
âArt. 648-quater (Confisca). â Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dellâarticolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilitĂ delle quali il reo ha la disponibilitĂ , anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui allâarticolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivitĂ di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilitĂ da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.â
5. Allâarticolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: âal comma 4â sono sostituite dalle seguenti: âal sesto comma dellâarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605â.
6. Allâarticolo 22-bis, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: âg-bis) antiriciclaggio.â.
Articolo 73
Norme abrogate
1. Restano abrogati:
a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dellâarticolo 5, commi 14 e 15, nonchĂŠ gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
e) lâarticolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dellâarticolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dallâAssemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
g) il secondo periodo dellâarticolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Articolo 74
Clausola di invarianza
1. Dallâattuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono allâattuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 1
Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sâintendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati dâaffari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti sâintendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nellâultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dellâindividuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolaritĂ effettiva congiunta di entitĂ giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione dâaffari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entitĂ giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dellâapplicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta
Articolo 2
Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo
1. Per titolare effettivo sâintende:
a) in caso di societĂ :
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino unâentitĂ giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entitĂ giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchĂŠ non si tratti di una societĂ ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piĂš uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di unâentitĂ giuridica;
b) in caso di entitĂ giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono giĂ stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piĂš del patrimonio di unâentitĂ giuridica;
2) se le persone che beneficiano dellâentitĂ giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce lâentitĂ giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o piĂš del patrimonio di unâentitĂ giuridica.
Articolo 3
Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi
1. Sono considerati validi per lâidentificazione i documenti dâidentitĂ e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Per lâidentificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori dâetĂ si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, lâidentificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. Lâidentificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in questâultimo caso sono acquisiti e riportati nellâarchivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dellâatto di nascita dellâinteressato.
Articolo 4
Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di
1. Ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivitĂ criminose o di finanziamento del terrorismo, sâintendono:
a) autoritĂ o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sullâUnione europea, ai trattati sulle ComunitĂ europee o alla legislazione secondaria della ComunitĂ europea;
2) lâidentitĂ del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3) le attivitĂ del cliente, cosĂŹ come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
4) il cliente renda conto del proprio operato a unâistituzione europea o alle autoritĂ di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dellâattivitĂ del cliente;
b) entitĂ giuridiche diverse dalle autoritĂ o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia unâentitĂ che eserciti attivitĂ finanziarie che esulino dallâambito di applicazione dellâarticolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente allâarticolo 4 di tale direttiva;
2) lâidentitĂ del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto unâautorizzazione per esercitare le attivitĂ finanziarie e lâautorizzazione possa essere rifiutata se le autoritĂ competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e lâonorabilitĂ delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente lâattivitĂ di tale entitĂ o del suo titolare effettivo;
4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dellâarticolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autoritĂ competenti per quanto riguarda lâosservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;
5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilitĂ di adeguate misure amministrative o lâimposizione di sanzioni amministrative;
c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;
2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;
3) il prodotto o lâoperazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dellâarticolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;
4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;
5) i vantaggi del prodotto o dellâoperazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invaliditĂ , sopravvivenza a una predeterminata etĂ avanzata o eventi analoghi;
6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono lâinvestimento di fondi in attivitĂ finanziarie o crediti, compresa lâassicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dellâoperazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o lâoperazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.
1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anchâesse non soddisfino i criteri per proprio conto.
2. Ai fini dellâapplicazione del punto 1, lettera a), numero 3, lâattivitĂ esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autoritĂ competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo piĂš intensi, compresa la possibilitĂ di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.
3. Ai fini dellâapplicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite allâarticolo 25, comma 6, lettera a), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima è 15.000 euro. è possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attivitĂ materiali e quando la titolaritĂ legale ed effettiva delle attivitĂ non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purchĂŠ la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con unâoperazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro allâanno.
4. Si può derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dellâeconomia e delle finanze per finalitĂ di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autoritĂ pubbliche, purchĂŠ i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dellâapplicazione della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale.
6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dellâeconomia delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attivitĂ di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attivitĂ criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivitĂ criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attivitĂ criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.






