GDPR: cosâè il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e quali sono le novitĂ
Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il Regolamento (UE) 2016/679, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea il 4 maggio 2016. Si tratta della principale normativa europea in materia di protezione dei dati personali e disciplina le modalitĂ con cui imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni e altri soggetti possono raccogliere, utilizzare, conservare e comunicare le informazioni riferibili alle persone fisiche.
Il Regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed è diventato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dellâUnione europea il 25 maggio 2018, sostituendo la precedente disciplina europea contenuta nella Direttiva 95/46/CE.
Lâobiettivo del GDPR è garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei dati personali, rafforzando i diritti delle persone e rendendo piĂš responsabili i soggetti che trattano le loro informazioni. La normativa intende inoltre favorire la libera circolazione dei dati allâinterno dellâUnione europea, assicurando regole comuni in un contesto caratterizzato dalla diffusione di internet, dei servizi digitali, dei social network e delle nuove tecnologie.
In Italia il GDPR si applica insieme al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, noto come Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato per adeguarlo alla disciplina europea dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Che cosa si intende per dati personali e trattamento dei dati
Il GDPR si applica al trattamento dei dati personali, ossia delle informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile. Non sono quindi protetti soltanto i dati anagrafici, ma anche numerose altre informazioni che, direttamente o indirettamente, consentono di individuare una persona.
Rientrano tra i dati personali, ad esempio:
- nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e recapiti;
- indirizzi e-mail, numeri di telefono e identificativi online;
- dati relativi alla posizione geografica;
- informazioni bancarie, economiche e professionali;
- fotografie, registrazioni audio e immagini identificative;
- dati relativi alla salute e alla vita privata.
Il Regolamento attribuisce una tutela particolare alle categorie particolari di dati personali, tra cui quelli relativi allâorigine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, allâappartenenza sindacale, alla salute, alla vita sessuale e allâorientamento sessuale. Anche i dati genetici e biometrici rientrano in questa categoria quando ricorrono le condizioni previste dallâarticolo 9 del GDPR.
Per trattamento si intende qualsiasi operazione compiuta sui dati personali, effettuata con o senza strumenti automatizzati. Sono esempi di trattamento la raccolta, la registrazione, lâorganizzazione, la conservazione, la consultazione, la modifica, la comunicazione e la cancellazione dei dati.
Il GDPR non si applica indistintamente a qualsiasi informazione o attivitĂ : sono previste specifiche esclusioni, tra cui, a determinate condizioni, i trattamenti effettuati da una persona fisica per attivitĂ esclusivamente personali o domestiche.
A chi si applica il GDPR
Il Regolamento riguarda i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali nellâambito delle attivitĂ cui si applica la normativa europea. Tra questi rientrano imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, studi professionali e gestori di siti internet.
Il GDPR può applicarsi anche a organizzazioni stabilite al di fuori dellâUnione europea quando ricorrono le condizioni previste dallâarticolo 3, ad esempio se offrono beni o servizi a persone che si trovano nellâUnione oppure monitorano il loro comportamento nella misura in cui tale comportamento si svolge nellâUnione.
La disciplina individua diversi ruoli, ai quali corrispondono specifiche responsabilitĂ .
Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il soggetto che determina le finalitĂ e i mezzi del trattamento dei dati personali. Può essere una persona fisica o giuridica, unâautoritĂ pubblica, un servizio o un altro organismo.
Unâimpresa che raccoglie i dati dei propri clienti per gestire ordini e fatturazione, ad esempio, opera normalmente come titolare del trattamento rispetto a tali attivitĂ .
Il responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare. Ă il caso, ad esempio, di un fornitore informatico che gestisce un servizio cloud o di unâimpresa che svolge attivitĂ di trattamento per conto di un cliente.
Il rapporto deve essere disciplinato da un contratto o da un altro atto giuridico conforme allâarticolo 28 del GDPR, che definisca i compiti del responsabile e le condizioni del trattamento.
Lâinteressato
Lâinteressato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Il GDPR gli riconosce una serie di diritti che gli consentono di conoscere e, nei limiti previsti dalla legge, controllare lâutilizzo delle proprie informazioni.
Quali sono i principi fondamentali del GDPR
Lâarticolo 5 del Regolamento stabilisce i principi che devono guidare ogni trattamento di dati personali.
LiceitĂ , correttezza e trasparenza. I dati devono essere trattati in modo lecito e corretto, fornendo allâinteressato informazioni comprensibili sulle modalitĂ e sulle finalitĂ del trattamento.
Limitazione delle finalitĂ . I dati devono essere raccolti per finalitĂ determinate, esplicite e legittime e non possono essere successivamente utilizzati in modo incompatibile con tali finalitĂ .
Minimizzazione dei dati. Devono essere raccolti soltanto i dati adeguati, pertinenti e necessari rispetto agli scopi perseguiti.
Esattezza. Le informazioni devono essere corrette e, quando necessario, aggiornate. I dati inesatti devono essere rettificati o cancellati senza ingiustificato ritardo.
Limitazione della conservazione. I dati non devono essere conservati piĂš a lungo di quanto sia necessario rispetto alle finalitĂ del trattamento, fatti salvi gli ulteriori presupposti di conservazione previsti dalla legge.
IntegritĂ e riservatezza. Il titolare deve adottare misure adeguate per proteggere i dati da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e dal danneggiamento accidentale.
A questi principi si aggiunge quello di responsabilizzazione, o accountability, previsto dallâarticolo 5, paragrafo 2. Il titolare non deve soltanto rispettare le regole, ma anche essere in grado di dimostrare di averle rispettate.
Quali sono le principali novitĂ introdotte dal GDPR
Il Regolamento europeo ha introdotto un modello di protezione dei dati basato non soltanto su adempimenti formali, ma anche sulla valutazione dei rischi, sulla prevenzione delle violazioni e sulla responsabilitĂ concreta di chi tratta le informazioni personali.
Il principio di accountability
Una delle innovazioni piÚ importanti è la responsabilizzazione del titolare del trattamento.
Non è sufficiente predisporre unâinformativa o raccogliere una firma: occorre individuare i rischi connessi alle attivitĂ svolte, scegliere misure di protezione adeguate e documentare le decisioni adottate.
Gli adempimenti devono essere proporzionati alla natura, allâambito di applicazione, al contesto, alle finalitĂ del trattamento e ai rischi per i diritti e le libertĂ delle persone fisiche.
La protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita
Gli articoli 25 e 32 del GDPR impongono di considerare la protezione dei dati giĂ nella progettazione dei trattamenti e nella scelta delle impostazioni predefinite.
Il principio della privacy by design richiede di integrare le misure di protezione fin dalle prime fasi di sviluppo di un prodotto, servizio o processo. La privacy by default comporta invece che, per impostazione predefinita, siano trattati soltanto i dati personali necessari per ciascuna specifica finalitĂ .
Questi obblighi possono riguardare, ad esempio, un nuovo software gestionale, un sito di commercio elettronico, un sistema di videosorveglianza o una piattaforma che raccoglie dati degli utenti.
Il consenso al trattamento dei dati personali
Il GDPR disciplina in modo piĂš rigoroso il consenso, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile, espresso mediante una dichiarazione o un'azione positiva inequivocabile.
Il silenzio, lâinattivitĂ o le caselle preselezionate non costituiscono, di per sĂŠ, un consenso valido. Quando il trattamento si fonda sul consenso, lâinteressato deve inoltre poterlo revocare in qualsiasi momento, con la stessa facilitĂ con cui lo ha prestato.
Ă importante precisare che il consenso non è lâunica base giuridica che consente di trattare dati personali. Lâarticolo 6 del GDPR prevede anche altre condizioni di liceitĂ , tra cui lâesecuzione di un contratto, lâadempimento di un obbligo legale, la tutela di interessi vitali, lâesecuzione di un compito di interesse pubblico e il legittimo interesse, nei limiti previsti dalla normativa.
Per esempio, unâimpresa può trattare determinati dati necessari per eseguire un contratto senza dover ottenere un consenso separato per quella specifica finalitĂ . Diversamente, lâinvio di comunicazioni promozionali può richiedere il consenso, secondo la normativa applicabile in materia di protezione dei dati e comunicazioni elettroniche.
Il diritto alla portabilitĂ dei dati
Lâarticolo 20 riconosce allâinteressato, quando ricorrono le condizioni previste, il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli a un altro titolare.
Il diritto alla portabilitĂ si applica ai trattamenti effettuati con mezzi automatizzati quando si basano sul consenso o su un contratto. Non riguarda indistintamente tutti i dati personali nĂŠ qualsiasi trattamento.
Il diritto alla cancellazione e il diritto allâoblio
Lâarticolo 17 riconosce il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali quando sussistono specifici presupposti, ad esempio se i dati non sono piĂš necessari rispetto alle finalitĂ per le quali sono stati raccolti o se il consenso viene revocato e non sussiste unâaltra base giuridica per il trattamento.
Questo diritto viene comunemente associato al cosiddetto diritto allâoblio, ma non comporta una cancellazione automatica di qualsiasi informazione su richiesta dellâinteressato. Sono previste eccezioni, tra cui quelle relative alla libertĂ di espressione e di informazione, allâadempimento di obblighi legali e allâaccertamento, allâesercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il diritto di accesso, rettifica e limitazione del trattamento
Il GDPR rafforza e disciplina diversi diritti giĂ riconosciuti nella precedente normativa.
Lâinteressato può chiedere al titolare di sapere se siano trattati dati personali che lo riguardano e ottenere lâaccesso a tali dati e alle informazioni previste dallâarticolo 15.
Può inoltre richiederne la rettifica quando siano inesatti, lâintegrazione quando siano incompleti e, nei casi stabiliti dallâarticolo 18, la limitazione del trattamento.
Lâinteressato può anche opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, a determinati trattamenti fondati sullâesecuzione di compiti di interesse pubblico o sul legittimo interesse. Il diritto di opposizione è particolarmente incisivo nel caso di marketing diretto, rispetto al quale lâinteressato può opporsi in qualsiasi momento.
Il diritto di essere informati e la trasparenza
Gli articoli 12, 13 e 14 impongono di fornire informazioni chiare, accessibili e comprensibili sul trattamento dei dati personali.
Lâinformativa deve indicare, tra lâaltro, lâidentitĂ del titolare, le finalitĂ e le basi giuridiche del trattamento, gli eventuali destinatari dei dati, i tempi di conservazione o i criteri utilizzati per determinarli e i diritti riconosciuti allâinteressato.
Quando i dati non sono raccolti direttamente presso lâinteressato, devono essere fornite le informazioni previste dallâarticolo 14, fatte salve le eccezioni stabilite dal Regolamento.
La notifica delle violazioni dei dati personali
Il GDPR introduce obblighi specifici in caso di violazione dei dati personali, comunemente definita data breach.
Quando si verifica una violazione, il titolare deve valutare tempestivamente i rischi per i diritti e le libertĂ delle persone coinvolte. Se la violazione presenta un rischio per tali diritti e libertĂ , deve essere notificata allâautoritĂ di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il titolare ne è venuto a conoscenza.
Se è probabile che la violazione presenti un rischio elevato, può essere necessario comunicarla anche agli interessati, salvo che ricorrano le condizioni che consentono di non farlo previste dallâarticolo 34.
Quali obblighi impone il GDPR alle imprese e ai professionisti
Il GDPR non prevede un identico insieme di adempimenti per tutti i titolari del trattamento. Gli obblighi dipendono dalle caratteristiche delle attivitĂ svolte, dai dati trattati e dai rischi che possono derivarne.
Lâinformativa privacy
Il titolare deve informare gli interessati sulle caratteristiche del trattamento, nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del GDPR.
Lâinformativa deve essere aggiornata, facilmente accessibile e redatta con un linguaggio chiaro. La sua funzione non è soltanto formale: permette alla persona di comprendere come vengono utilizzati i propri dati e quali diritti può esercitare.
Il registro delle attivitĂ di trattamento
Lâarticolo 30 prevede, nei casi stabiliti dal Regolamento, lâobbligo di tenere un registro delle attivitĂ di trattamento.
Il registro documenta elementi essenziali quali le finalitĂ del trattamento, le categorie di interessati e di dati personali, i destinatari, gli eventuali trasferimenti verso Paesi terzi e, ove possibile, i termini previsti per la cancellazione e una descrizione generale delle misure di sicurezza.
Lâobbligo non riguarda indistintamente ogni organizzazione in ogni circostanza: lâesenzione prevista per alcune organizzazioni con meno di 250 dipendenti è subordinata a specifiche condizioni e non opera, tra lâaltro, quando il trattamento presenta i rischi indicati dallâarticolo 30, paragrafo 5.
La sicurezza dei dati personali
Il titolare e, nei limiti dei rispettivi obblighi, il responsabile devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.
A seconda del contesto, possono essere necessarie misure come la gestione degli accessi, lâautenticazione, la cifratura, le procedure di backup e ripristino, la formazione del personale e la verifica periodica dellâefficacia delle misure di sicurezza.
Il GDPR non impone una soluzione tecnica identica a tutti: richiede misure adeguate alle caratteristiche e ai rischi del trattamento.
La valutazione dâimpatto sulla protezione dei dati
La valutazione dâimpatto sulla protezione dei dati, nota come Data Protection Impact Assessment o DPIA, è disciplinata dallâarticolo 35.
Deve essere effettuata prima del trattamento quando questo, in particolare per lâutilizzo di nuove tecnologie e tenuto conto della natura, dellâambito, del contesto e delle finalitĂ , può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertĂ delle persone fisiche.
La DPIA non è quindi un adempimento obbligatorio per qualsiasi trattamento. Serve a individuare e valutare i rischi e a definire le misure necessarie per affrontarli. Nei casi previsti dallâarticolo 36, quando permane un rischio elevato non mitigato, è richiesta la consultazione preventiva dellâautoritĂ di controllo.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il GDPR introduce la figura del Data Protection Officer (DPO), denominata in italiano responsabile della protezione dei dati.
La designazione è obbligatoria nei casi previsti dallâarticolo 37, in particolare per le autoritĂ e gli organismi pubblici, salvo le eccezioni previste, e quando le attivitĂ principali del titolare o del responsabile richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala oppure consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati.
Il DPO informa e fornisce consulenza al titolare, al responsabile e al personale, sorveglia lâosservanza del Regolamento, coopera con lâautoritĂ di controllo e svolge la funzione di punto di contatto. Deve operare con adeguata autonomia e senza ricevere istruzioni nellâesecuzione dei propri compiti.
Non tutte le imprese e non tutti i professionisti sono quindi obbligati a nominare un DPO. La necessitĂ della designazione deve essere valutata in base alle attivitĂ effettivamente svolte.
Quali sono le sanzioni previste dal GDPR
Il Regolamento attribuisce alle autoritĂ di controllo, tra cui il Garante per la protezione dei dati personali in Italia, poteri correttivi e sanzionatori.
Lâarticolo 83 prevede due principali fasce massime per le sanzioni amministrative pecuniarie:
- fino a 10 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dellâesercizio precedente, se superiore, per le violazioni indicate dallâarticolo 83, paragrafo 4;
- fino a 20 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dellâesercizio precedente, se superiore, per le violazioni indicate dallâarticolo 83, paragrafo 5.
Gli importi indicati rappresentano massimali, non sanzioni automatiche applicabili a ogni violazione. La determinazione della sanzione deve tenere conto dei criteri previsti dal Regolamento, tra cui la natura, la gravitĂ e la durata della violazione, il grado di responsabilitĂ , le misure adottate per attenuarne le conseguenze e gli eventuali precedenti.
Accanto alle sanzioni amministrative, il GDPR riconosce allâinteressato il diritto di proporre reclamo allâautoritĂ di controllo e, alle condizioni previste, di ricorrere alla tutela giurisdizionale e di ottenere il risarcimento dei danni materiali o immateriali subiti a causa di una violazione del Regolamento.
Quali sono le novitĂ del GDPR rispetto alla normativa precedente
Rispetto alla Direttiva 95/46/CE, il GDPR ha introdotto una disciplina direttamente applicabile negli Stati membri, riducendo le differenze derivanti dalle diverse modalitĂ nazionali di recepimento e rafforzando la cooperazione tra le autoritĂ di controllo.
Le innovazioni principali riguardano:
- la responsabilizzazione del titolare del trattamento e lâobbligo di dimostrare la conformitĂ alla normativa;
- la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;
- la disciplina piĂš strutturata dei diritti degli interessati, tra cui portabilitĂ e cancellazione;
- la valutazione dâimpatto per i trattamenti che possono comportare rischi elevati;
- lâintroduzione di obblighi specifici in materia di violazioni dei dati personali;
- la designazione del DPO nei casi previsti dal Regolamento;
- il rafforzamento dei poteri delle autoritĂ di controllo e lâintroduzione di sanzioni amministrative piĂš incisive.
Non tutte queste disposizioni costituiscono diritti o obblighi completamente nuovi: alcune sviluppano principi giĂ presenti nella normativa precedente, mentre altre introducono strumenti e procedure piĂš dettagliati.
Il GDPR e la normativa italiana sulla privacy
In Italia il Regolamento europeo deve essere letto insieme al Codice della privacy, contenuto nel D.Lgs. n. 196/2003 e modificato, in particolare, dal D.Lgs. n. 101/2018.
Il Codice continua a disciplinare gli aspetti per i quali il GDPR lascia spazio alla normativa nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal diritto dellâUnione europea. Le disposizioni italiane integrano quindi il Regolamento, senza sostituirlo.
Il Garante per la protezione dei dati personali è lâautoritĂ nazionale indipendente competente a vigilare sullâapplicazione della normativa, trattare i reclami, svolgere indagini e adottare i provvedimenti previsti dalla legge.
Per imprese, professionisti ed enti pubblici, la conformitĂ al GDPR richiede pertanto una valutazione concreta dei trattamenti effettuati, delle basi giuridiche utilizzate, delle informazioni fornite agli interessati, delle misure di sicurezza e degli eventuali adempimenti documentali.
Il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali non si esaurisce nella predisposizione di moduli o informative standard: richiede un sistema di gestione coerente con le attivitĂ svolte e aggiornato in funzione dei rischi e delle modifiche dei trattamenti.






