Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 2008, n. 719
Lo speciale contrassegno previsto dal regolamento dâattuazione al C.d.S. rilasciato dal comune alle persone con ridotta capacitĂ di deambulazione consente di circolare entro le z.t.l. e le aree pedonali urbane se in esse sia autorizzato lâaccesso anche ad una sola categoria di veicoli per lâespletamento di servizi di trasporto di pubblica utilitĂ .
Tale contrassegno, che è strettamente personale e deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo, è valido per tutto il territorio nazionale.
La persona invalida può servirsene inoltre con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esposizione dello stesso (il che denota la destinazione attuale del veicolo al suo servizio).
Non è inoltre necessario che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto il titolare del permesso si trova a viaggiare.
Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 2008, n. 719






