Cassazione civile, sez. lavoro, 24 dicembre 2024, n. 34299

Quando si può essere riconosciuti vittima del dovere: differenza tra operato tipico e rischio specifico

La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge 266/2005 e quindi dell’art. 3 della Legge n. 466/1980, non è sufficiente l’operatività istituzionale ovvero che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1 comma 563 L. 266/2005, bensì è necessario che l’evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività.
Nel caso in esame, un vigile urbano, caduto nel tentativo di raggiungere un bimbo che era scappato dalle braccia della madre, all'uscita da scuola, si procurava un trauma cranico-facciale ma, non essendo impegnato in un soccorso qualificato, ma in compiti ordinari di viabilità: ciò ha escluso il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere.
Secondo la Corte, se da un lato è indiscutibile che l'infortunio sia capitato in occasione dell'operazione di soccorso volta ad evitare che il minore, rimasto incustodito, potesse attraversare la strada trafficata ed essere investito, dall'altro lato, non si può non considerare che la caduta sul marciapiede, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, corrisponda ad un rischio tipico (e ordinario) dell'operazione di soccorso.

Vittima del dovere: riferimenti normativi

Articolo 1 Comma 563
Legge finanziaria 2006 Legge 266/2005
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalitĂ ;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivitĂ  di tutela della pubblica incolumitĂ ;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilitĂ .

Articolo 3 Legge 466/1980
Ai magistrati ordinari, ai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego, è concessa un’elargizione nella misura di lire 100 milioni.

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Cassazione civile, sez. lavoro, 24 dicembre 2024, n. 34299