Cassazione penale, sez. II, 21 giugno 2017, n. 32055
Lâinadempimento è civilistico se non vi è alcuna finalitĂ frodatoria. Si configura la truffa se la frode è attuata simulando circostanze e condizioni non vere. Si tratta di insolvenza fraudolenta se è stato unicamente ma dolosamente dissimulato il proprio stato di insolvenza.
Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte riprende lâannosa problematica della differenza fra truffa, insolvenza fraudolenta e mero inadempimento civilistico.
Si resta nellâambito civilistico del mero inadempimento tutte le volte in cui, a base dellâinadempimento, non ci sia alcuna volontĂ frodatoria da parte del debitore nel momento in cui assuma lâobbligazione.
Si rientra, invece, in ambito penalistico in tutti i casi in cui il debitore assume unâobbligazione con intento fraudolento ossia con lâintenzione di non adempierla. In tal caso è configurabile alternativamente, o il reato di truffa o quello di insolvenza fraudolenta.
Lâintento fraudolento è, però, un elemento comune sia alla truffa che allâinsolvenza fraudolenta, sicchĂŠ, secondo la consolidata giurisprudenza, i due reati si distinguono perchĂŠ nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nellâinsolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dellâagente.
Si è evidenziato in dottrina che lâessenza della frode nel reato di insolvenza fraudolenta di cui allâart. 641 c.p., postula che, al momento della stipulazione, come giudizio di verosimiglianza, il creditore confida nella solvibilitĂ del debitore. Tale convincimento, derivante dalla prassi commerciale o dallâabituale modo di svolgersi di determinati tipi di affari e di convenzioni negoziali tanto piĂš facilmente può formarsi - trovando ingresso al riguardo le massime di esperienza - quanto piĂš modesta sia lâentitĂ economica del negozio.
Deve pertanto ritenersi che la dissimulazione attenga ad un convincimento, precostituito, del creditore di solvibilitĂ del debitore riflettente un dato di conoscenza o di costume che lo qualifica come un affidamento ben riposto.
La dissimulazione, dunque, è una forma minore di inganno in quanto con esso non si induce il soggetto passivo in errore ma lo si mantiene in tale stato.
Lâessenza della frode, nella previsione dellâart. 641 c.p., postula che il creditore confidi concretamente nellâadempimento da parte del debitore, ritenendo, per la natura dellâaffare, per la condizione soggettiva della controparte o per la modesta entitĂ economica del negozio o per la simultanea concorrenza di tali elementi, che questa sia solvibile.
La condotta dissimulatoria non deve pertanto necessariamente consistere in un fatto positivo che, senza assumere le caratteristiche degli artifici o dei raggiri, sia tuttavia tale da guadagnare la fiducia del soggetto passivo, cosĂŹ da vincere la sua normale diligenza nei rapporti contrattuali e da metterlo in condizione di non rendersi conto dello stato di insolvenza dellâagente (in tal senso Cass. 23 marzo 1970, Cottino).
Anche il silenzio, invero, consistente nel tenere il creditore allâoscuro dello stato di insolvenza può assumere rilievo a tal fine, quando tale condizione non sia manifesta allâaltra parte contraente ed il silenzio su di essa sia legato al preordinato proposito di non adempiere alle obbligazioni assunte (Cass. 26 novembre 1992, Panizzolo; id. 21 ottobre 1985, Bruno; id. 19 novembre 1969, Mazzarelli).
Va in proposito precisato che è proprio il comportamento silente dellâagente quello tipicamente idoneo a mantenere il soggetto passivo in errore poichĂŠ questo non è indotto dal primo ma è preesistente alla di lui condotta dissimulatoria in quanto provocato da circostanze obiettive atte a far sorgere un affidamento sulla solvibilitĂ del debitore.
La prassi giudiziaria conosce però una forma di truffa ben consolidata che viene attuata attraverso una complessa attivitĂ ingannatoria che inizia con il creare unâapparenza di soliditĂ finanziaria. Secondo Cass. Pen. n. 24499/2015Rv. 264224 âil raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore lâerroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purchĂŠ lâinadempimento degli obblighi contrattuali sia lâeffetto di un precostituito proposito fraudolento - desumibile in base alle caratteristiche del fatto - come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti [...]â. Deve trattarsi in ogni caso di una attivitĂ ingannatoria originatasi con la finalitĂ di raggirare la persona offesa. Diversamente la condotta di chi, dissimulando il proprio stato dâinsolvenza, ottenga un prestito da un terzo il quale confida nella restituzione in virtĂš di pregressi regolari adempimenti - che non facciano parte di un preordinato piano truffaldino configura lâipotesi delittuosa dellâinsolvenza fraudolenta.
Art. 641 Codice Penale
Insolvenza fraudolenta.
Chiunque, dissimulando il proprio stato dâinsolvenza, contrae unâobbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora lâobbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 516 euro.
Lâadempimento dellâobbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
Art. 640 Codice Penale
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sÊ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o lâerroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dellâAutoritĂ .
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui allâarticolo 61, numero 5)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dallâarticolo 61, primo comma, numero 7.
Cassazione penale, sez. II, 21 giugno 2017, n. 32055




