Cassazione penale, sez. II, 21 giugno 2017, n. 32055

L’inadempimento è civilistico se non vi è alcuna finalità frodatoria. Si configura la truffa se la frode è attuata simulando circostanze e condizioni non vere. Si tratta di insolvenza fraudolenta se è stato unicamente ma dolosamente dissimulato il proprio stato di insolvenza.

Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte riprende l’annosa problematica della differenza fra truffa, insolvenza fraudolenta e mero inadempimento civilistico.
Si resta nell’ambito civilistico del mero inadempimento tutte le volte in cui, a base dell’inadempimento, non ci sia alcuna volontà frodatoria da parte del debitore nel momento in cui assuma l’obbligazione.
Si rientra, invece, in ambito penalistico in tutti i casi in cui il debitore assume un’obbligazione con intento fraudolento ossia con l’intenzione di non adempierla. In tal caso è configurabile alternativamente, o il reato di truffa o quello di insolvenza fraudolenta.
L’intento fraudolento è, però, un elemento comune sia alla truffa che all’insolvenza fraudolenta, sicché, secondo la consolidata giurisprudenza, i due reati si distinguono perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente.
Si è evidenziato in dottrina che l’essenza della frode nel reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p., postula che, al momento della stipulazione, come giudizio di verosimiglianza, il creditore confida nella solvibilità del debitore. Tale convincimento, derivante dalla prassi commerciale o dall’abituale modo di svolgersi di determinati tipi di affari e di convenzioni negoziali tanto più facilmente può formarsi - trovando ingresso al riguardo le massime di esperienza - quanto più modesta sia l’entità economica del negozio.
Deve pertanto ritenersi che la dissimulazione attenga ad un convincimento, precostituito, del creditore di solvibilitĂ  del debitore riflettente un dato di conoscenza o di costume che lo qualifica come un affidamento ben riposto.
La dissimulazione, dunque, è una forma minore di inganno in quanto con esso non si induce il soggetto passivo in errore ma lo si mantiene in tale stato.

L’essenza della frode, nella previsione dell’art. 641 c.p., postula che il creditore confidi concretamente nell’adempimento da parte del debitore, ritenendo, per la natura dell’affare, per la condizione soggettiva della controparte o per la modesta entità economica del negozio o per la simultanea concorrenza di tali elementi, che questa sia solvibile.
La condotta dissimulatoria non deve pertanto necessariamente consistere in un fatto positivo che, senza assumere le caratteristiche degli artifici o dei raggiri, sia tuttavia tale da guadagnare la fiducia del soggetto passivo, così da vincere la sua normale diligenza nei rapporti contrattuali e da metterlo in condizione di non rendersi conto dello stato di insolvenza dell’agente (in tal senso Cass. 23 marzo 1970, Cottino).
Anche il silenzio, invero, consistente nel tenere il creditore all’oscuro dello stato di insolvenza può assumere rilievo a tal fine, quando tale condizione non sia manifesta all’altra parte contraente ed il silenzio su di essa sia legato al preordinato proposito di non adempiere alle obbligazioni assunte (Cass. 26 novembre 1992, Panizzolo; id. 21 ottobre 1985, Bruno; id. 19 novembre 1969, Mazzarelli).
Va in proposito precisato che è proprio il comportamento silente dell’agente quello tipicamente idoneo a mantenere il soggetto passivo in errore poiché questo non è indotto dal primo ma è preesistente alla di lui condotta dissimulatoria in quanto provocato da circostanze obiettive atte a far sorgere un affidamento sulla solvibilità del debitore.

La prassi giudiziaria conosce però una forma di truffa ben consolidata che viene attuata attraverso una complessa attività ingannatoria che inizia con il creare un’apparenza di solidità finanziaria. Secondo Cass. Pen. n. 24499/2015Rv. 264224 “il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purché l’inadempimento degli obblighi contrattuali sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento - desumibile in base alle caratteristiche del fatto - come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti [...]”. Deve trattarsi in ogni caso di una attività ingannatoria originatasi con la finalità di raggirare la persona offesa. Diversamente la condotta di chi, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, ottenga un prestito da un terzo il quale confida nella restituzione in virtù di pregressi regolari adempimenti - che non facciano parte di un preordinato piano truffaldino configura l’ipotesi delittuosa dell’insolvenza fraudolenta.

Art. 641 Codice Penale
Insolvenza fraudolenta.
Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 516 euro.
L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Art. 640 Codice Penale
Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sÊ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

Cassazione penale, sez. II, 21 giugno 2017, n. 32055