Cassazione civile, sez. lavoro, 11 maggio 2017, n. 11568

L’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego contrattualizzato non riveste carattere disciplinare o sanzionatorio bensì è riconducibile alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c.
In particolare detto trasferimento per incompatibilità ambientale è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede, senza alcun carattere disciplinare o sanzionatorio (Cass., n. 2143 del 2017).
Il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato ma non richiede l’osservanza delle garanzie sostanziali e procedimentali previste per le sanzioni disciplinari.
Alla mancanza di carattere disciplinare consegue che il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi (Cass., n. 807 del 2017, n. 11984 del 2010).

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Cassazione civile, sez. lavoro, 11 maggio 2017, n. 11568