Cassazione civile, sez. I, ord. 23 novembre 2010, n. 23736
ÂŤIn tema di espulsione amministrativa dello straniero, lâobbligo dellâautoritĂ procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autoritĂ attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui allâart. 13, comma 7, del d.lgs. 286 del 1998 (francese, inglese, spagnolo), giacchĂŠ tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullitĂ , senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilitĂ di effettuare immediate traduzioni nella lingua dellâespellendo (Cass., Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25362)Âť.
Nella fattispecie nel decreto prefettizio di espulsione, tradotto in lingua inglese, era stata indicata lâimpossibilitĂ di procedere alla sua traduzione in lingua araba, lingua del paese dâorigine dellâespellendo, a causa dellâimpossibilitĂ di reperire un interprete di lingua araba nellâimmediatezza.
Cassazione civile, sez. I, ord. 23 novembre 2010, n. 23736




