Cassazione civile, sez. V tributaria, 22 luglio 2009, n. 17074
TOSAP. Ai fini dell’imposizione fiscale, nel caso di distributori di carburante è sufficiente la realizzazione di un manufatto che impedisca l’utilizzo pubblico di una intera superficie, sulla quale va poi calcolato il prelievo.
Ai fini dell’imposizione fiscale, nel caso di distributori di carburante, non è richiesta la realizzazione di un manufatto che si estenda su tutta la superficie sottratta all’uso pubblico, piuttosto è sufficiente la realizzazione di un manufatto che impedisca l’utilizzo pubblico di una intera superficie, sulla quale va poi calcolato il prelievo.
Così la realizzazione di un muro di cinta che privatizza l’uso dell’intera superficie interna al suo perimetro (e non soltanto dell’area occupata dallo spessore dei muro stesso), oppure l’apposizione di altri tipi di delimitatori (come ad esempio siepi, catenelle, sbarre ecc., che segnalino la destinazione funzionale di un’area ad uso privato – e tanto vale anche per gli spazi permanentemente asserviti alle manovre ed al transito dei veicoli in entrata o in uscita dal distriubutore) determinano un’occupazione / utilizzazione del suolo che legittima il prelievo fiscale in ragione della necessariamente affievolita, se non annullata, utilizzazione pubblica del suolo medesimo.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione “In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), l’art. 48, comma sesto, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, detta una regolamentazione puntuale del regime fiscale applicabile ai distributori di carburante, in base alla quale, mentre la tassa annuale forfettaria disciplinata nel medesimo articolo si applica alle, occupazioni tipizzate di spazi ed aree da parte degli impianti indicati nella prima parte del comma sesto (colonnine montanti, relativi serbatoi sotterranei, ecc.), tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupali sono invece assoggettati, ai sensi del secondo periodo del comma stesso, alla tassa ordinaria prevista dall’art. 44 del menzionato D.lgs. n. 507 del 1993.
Ne consegue che, in base allo specifico disposto del citato art. 48, comma sesto – nonché in virtù della regola generale per cui la tassa è dovuta per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche – per le aree del distributore lasciate libere, ma pur sempre interdette al libero accesso (nella fattispecie, mediante catenelle), va applicata la tassazione ordinaria di cui al predetto art. 44, sempre che ne ricorrano le condizioni indicate in tale norma” (Cass. 19691/2004; coni 19693/2004, 17245/2003).
Cassazione civile, sez. V tributaria, 22 luglio 2009, n. 17074






