Decreto legislativo, 15 novembre 1993, n. 507
(Gazz. Uff., 9 dicembre 1993, n. 288 - Suppl. Ord.)
Revisione ed armonizzazione dellâimposta comunale sulla pubblicitĂ e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per lâoccupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchĂŠ della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dellâart. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.
CAPO I
Imposta comunale sulla pubblicitĂ e diritto sulle pubbliche affissioni
Art. 1 â Ambito di applicazione
1. La pubblicitĂ esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.
Art. 2 â Classificazione dei comuni
1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dallâIstituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.
Art. 3 â Regolamento e tariffe
1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per lâapplicazione dellâimposta sulla pubblicitĂ e per lâeffettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantitĂ degli impianti pubblicitari, le modalitĂ per ottenere il provvedimento per lâinstallazione, nonchĂŠ i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresĂŹ stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonchĂŠ la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per lâeffettuazione di affissioni dirette .
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dellâanno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
5. In deroga allâarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dellâimposta sulla pubblicitĂ e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivitĂ , può applicare, per un periodo complessivo nel corso dellâanno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicitĂ di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e allâarticolo 15, nonchĂŠ, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui allâarticolo 19 .
Art. 4 â Categoria delle localitĂ
1. Agli effetti dellâapplicazione dellâimposta sulla pubblicitĂ e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le localitĂ del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le localitĂ comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensidellâart. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrĂ essere superiore alla metĂ di quella complessiva.
Art. 5 â Presupposto dellâimposta
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta allâimposta sulla pubblicitĂ prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dellâimposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nellâesercizio di una attivitĂ economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare lâimmagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 6 â Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dellâimposta sulla pubblicitĂ , tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. Ă solidalmente obbligato al pagamento dellâimposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicitĂ .
2-bis.
Art. 7 â ModalitĂ di applicazione dellâimposta
1. Lâimposta sulla pubblicitĂ si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendetemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali lâimposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicitĂ .
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche lâimposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonchĂŠ i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
Art. 8 â Dichiarazione
1. Il soggetto passivo di cui allâart. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicitĂ , a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicitĂ e lâubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicitĂ , che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicitĂ effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra lâimporto dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicitĂ annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchĂŠ non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dellâimposta dovuta; tale pubblicitĂ si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dellâanno di riferimento , sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicitĂ di cui agli articoli 12,13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dellâanno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato lâaccertamento.
Art. 9 â Pagamento dellâimposta
1. Lâimposta è dovuta per le fattispecie previste dagliarticoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dellâimposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalitĂ che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Lâattestazione dellâavvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze , di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento .
3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicitĂ relativa a periodi inferiori allâanno solare lâimposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicitĂ annuale lâimposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
5. La riscossione coattiva dellâimposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica lâart. 2752, comma 4, del codice civile.
6.
7. Qualora la pubblicitĂ sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, lâapplicazione dellâimposta sulla pubblicitĂ non esclude quella della tassa per lâoccupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchĂŠ il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario .
Art. 10 â Rettifica ed accertamento dâufficio
Art. 11 â Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per lâesercizio di ogni attivitĂ organizzativa e gestionale dellâimposta sulla pubblicitĂ e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
Art. 12 â PubblicitĂ ordinaria
1. Per la pubblicitĂ effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dellâimposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:
comuni di classe I L. 38.000
comuni di classe II L. 34.000
comuni di classe III L. 30.000
comuni di classe IV L. 26.000
comuni di classe V L. 22.000
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicitĂ effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica lâimposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalitĂ previste dai commi 1 e 2 .
4. Per la pubblicitĂ di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dellâimposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
Art. 13 â PubblicitĂ effettuata con veicoli
1. Per la pubblicitĂ visiva effettuata per conto proprio o altrui allâinterno e allâesterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta lâimposta sulla pubblicitĂ in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalitĂ previste dallâart. 12, comma 1; per la pubblicitĂ effettuata allâesterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui allâart. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico lâimposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana lâimposta è dovuta nella misura della metĂ a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato lâimposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicitĂ effettuata per conto proprio su veicoli di proprietĂ dellâimpresa o adibiti ai trasporti per suo conto, lâimposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede lâimpresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg L. 96.000;
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie L. 48.000.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta lâimposta per lâindicazione del marchio, della ragione sociale e dellâindirizzo dellâimpresa, purchĂŠ sia apposta non piĂš di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
4-bis. Lâimposta non è dovuta altresĂŹ per lâindicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dellâindirizzo dellâimpresa che effettua lâattivitĂ di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
5. Ă fatto obbligo di conservare lâattestazione dellâavvenuto pagamento dellâimposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
Art. 14 â PubblicitĂ effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
1. Per la pubblicitĂ effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dallâimpiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilitĂ del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica lâimposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 128.000
comuni di classe II L. 112.000
comuni di classe III L. 96.000
comuni di classe IV L. 80.000
comuni di classe V L. 64.000
2. Per la pubblicitĂ di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicitĂ prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dallâimpresa si applica lâimposta in misura pari alla metĂ delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicitĂ realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica lâimposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
comuni di classe II L. 7.000
comuni di classe III L. 6.000
comuni di classe IV L. 5.000
comuni di classe V L. 4.000
5. Qualora la pubblicitĂ di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metĂ di quella ivi prevista.
Art. 15 â PubblicitĂ varia
1. Per la pubblicitĂ effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dellâimposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dallâart. 12, comma 1.
2. Per la pubblicitĂ effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi dâacqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta lâimposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicitĂ stessa viene eseguita, nella seguente misura:
comuni di classe I L. 192.000
comuni di classe II L. 168.000
comuni di classe III L. 144.000
comuni di classe IV L. 120.000
comuni di classe V L. 96.000
3. Per la pubblicitĂ eseguita con palloni frenati e simili, si applica lâimposta in base alla tariffa pari alla metĂ di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicitĂ effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta lâimposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantitĂ di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
comuni di classe II L. 7.000
comuni di classe III L. 6.000
comuni di classe IV L. 5.000
comuni di classe V L. 4.000
5. Per la pubblicitĂ effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dellâimposta dovuta per ciascun punto di pubblicitĂ e per ciascun giorno o frazione è la seguente:
comuni di classe I L. 24.000
comuni di classe II L. 21.000
comuni di classe III L. 18.000
comuni di classe IV L. 15.000
comuni di classe V L. 12.000
Art. 16 â Riduzioni dellâimposta
1. La tariffa dellâimposta è ridotta alla metĂ :
a) per la pubblicitĂ effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicitĂ relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicitĂ relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Art. 17 â Esenzioni dallâimposta
1. Sono esenti dallâimposta:
a) la pubblicitĂ realizzata allâinterno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca allâattivitĂ negli stessi esercitata, nonchĂŠ i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchĂŠ siano attinenti allâattivitĂ in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi allâattivitĂ svolta, nonchĂŠ quelli riguardanti la localizzazione e lâutilizzazione dei servizi di pubblica utilitĂ , che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicitĂ comunque effettuata allâinterno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicitĂ , escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicitĂ esposta allâinterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente lâattivitĂ esercitata dallâimpresa di trasporto, nonchĂŠ le tabelle esposte allâesterno delle stazioni stesse o lungo lâitinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalitĂ di effettuazione del servizio;
f) la pubblicitĂ esposta allâinterno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui allâart. 13;
g) la pubblicitĂ comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per lâindividuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
1-bis. Lâimposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attivitĂ commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge lâattivitĂ cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, dâintesa con la Conferenza Stato-cittĂ e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attivitĂ per le quali lâimposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dellâarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere lâesenzione dal pagamento dellâimposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 18 â Servizio delle pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente lâaffissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalitĂ istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui allâart. 3 di messaggi diffusi nellâesercizio di attivitĂ economiche.
2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
3-bis. Il comune ha facoltĂ di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dellâabusivismo pubblicitario e al miglioramento dellâimpiantistica.
Art. 19 â Diritto sulle pubbliche affissioni
1 Per lâeffettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nellâinteresse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dellâimposta sulla pubblicitĂ , a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 Ă100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni
comuni di classe I L. 2.800 L. 840
comuni di classe II L. 2.600 L. 780
comuni di classe III L. 2.400 L. 720
comuni di classe IV L. 2.200 L. 660
comuni di classe V L. 2.000 L. 600
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piÚ di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che lâaffissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per lâimposta sulla pubblicitĂ si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalitĂ di cui allâart. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.
Art. 20 â Riduzioni del diritto
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista lâesenzione ai sensi dellâart. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attivitĂ politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;
e) per gli annunci mortuari.
1-bis.
Art. 20.1 â Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti
1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
Art. 20.2 â Spazi riservati ed esenzione dal diritto
1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per lâaffissione di manifesti ai soggetti di cui allâarticolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princĂŹpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, giĂ previsto dallâarticolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio.
Art. 20-bis â Spazi riservati ed esenzione dal diritto
Art. 21 â Esenzioni dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attivitĂ istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nellâambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autoritĂ militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autoritĂ di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Ar. 22 â ModalitĂ per le pubbliche affissioni
1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalitĂ per lâespletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo lâordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dellâaffissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione lâelenco delle posizioni utilizzate con lâindicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nellâeffettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltĂ di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con lâobbligo di corrispondere in ogni caso la metĂ del diritto dovuto.
8. Il comune ha lâobbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorzione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato dâoneri di cui allâarticolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Nellâufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, lâelenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con lâindicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
Art. 23 â Sanzioni ed interessi
1. Per lâomessa presentazione della dichiarazione di cui allâarticolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dellâimposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se lâerrore o lâomissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dellâimposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4.
4-bis.
Art. 24 â Sanzioni amministrative
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti lâeffettuazione della pubblicitĂ . Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonchĂŠ di quelle contenute nei provvedimenti relativi allâinstallazione degli impianti, si applica la sanzioneda lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dallâaccertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresĂŹ la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza allâordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede dâufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dallâapplicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicitĂ abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalitĂ previste dallâart. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchĂŠ dellâimposta e dellâammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dellâimpiantistica comunale, nonchĂŠ alla redazione ed allâaggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui allâart. 3.
5-bis. I comuni, ai fini dellâazione di contrasto del fenomeno dellâinstallazione di impianti pubblicitari e dellâesposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dellâabusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicitĂ , che tendano a favorire lâemersione volontaria dellâabusivismo anche attraverso lâapplicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui allâarticolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolaritĂ o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestivitĂ ed efficienza dellâazione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui allâarticolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attivitĂ di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicitĂ commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dallâarticolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.
5-ter.
Art. 25 â Gestione del servizio
Art. 26 â Corrispettivo del servizio
Art. 27 â Durata della concessione
Art. 28 â Conferimento della concessione
Art. 29 â IncompatibilitĂ
Art. 30 â Decadenza
Art. 31 â Disciplina del servizio in concessione
Art. 32 â Albo dei concessionari
Art. 33 â Iscrizione nellâalbo
Art. 34 â Cancellazione dallâalbo
Art. 35 â Vigilanza
1. Ă attribuita alla direzione centrale per la fiscalitĂ locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dellâimposta sulla pubblicitĂ e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato dâoneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato dâoneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivitĂ .
4. Con decreto del Ministro delle finanze , sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dellâimposta sulla pubblicitĂ e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltĂ di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.
6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolaritĂ della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione dâufficio dellâiscrizione nellâalbo di cui allâart. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.
7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dellâimposta sulla pubblicitĂ e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare lâosservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalitĂ per la loro programmazione ed esecuzione, nonchĂŠ per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dallâart. 32 lâadozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 36 â Norme transitorie
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.
2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui allâart. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dellâimposta relativa alla pubblicitĂ annuale è differito al 31 marzo 1994 .
3 I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nellâalbo di cui allâart. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nellâalbo di cui allâart. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dellâart. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dellâimposta comunale sulla pubblicitĂ e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purchĂŠ, entro un anno dalla suddetta data, ottengano lâiscrizione nellâalbo di cui allâart. 32.
5. In deroga alle disposizioni dellâart. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nellâalbo di cui allâart. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalitĂ locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresĂŹ consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nellâalbo.
6. La commissione prevista dallâart. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui allâart. 32 del presente decreto.
7. Le concessioni di cui allâart. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dellâanno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Il comune non dĂ corso alle istanze per lâinstallazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano giĂ stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nĂŠ può autorizzare lâinstallazione di nuovi impianti fino allâapprovazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dallâart. 3.
9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dellâart. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.
10. La pubblicitĂ annuale iniziata nel corso dellâanno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per lâanno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dellâimposta secondo le disposizioni del presente capo.
11. Le modalitĂ della gestione, lâaggio o il canone fisso, il minimo garantito nonchĂŠ le prescrizioni del capitolato dâoneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.
Art. 37 â Norme finali e abrogazioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicitĂ e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo .
2 .Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchÊ ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.
3 .Sono fatte salve le disposizioni contenute nellalegge 18 marzo 1959, n. 132, e nellâart. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
CAPO II
Tassa per lâoccupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 38 â Oggetto della tassa
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchĂŠ le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresĂŹ, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitĂš di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette allâimposizione da parte dei comuni medesimi .
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dellâarticolo 517 del regolamento per lâesecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dallâarticolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse giĂ riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti .
Art. 39 â Soggetti attivi e passivi
1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dellâatto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dellâoccupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta allâuso pubblico nellâambito del rispettivo territorio.
Art. 40 â Regolamento e tariffe
1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per lâapplicazione della tassa per lâoccupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonchĂŠ le modalitĂ per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dellâanno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
4. Lâomesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta lâapplicazione delle tariffe giĂ in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero lâadeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.
Art. 41 â Revoca di concessioni o autorizzazioni
1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti lâutilizzazione del suolo pubblico dĂ diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
Art. 42 â Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore allâanno, comportino o meno lâesistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore allâanno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchĂŠ uguale o superiore allâanno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La tassa è graduata a seconda dellâimportanza dellâarea sulla quale insiste lâoccupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nellâart. 38, sono classificati in almeno due categorie. Lâelenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nellâalbo pretorio e in altri luoghi pubblici .
4. La tassa si determina in base allâeffettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento allâunitĂ superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare .
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la prte eccedente 1.000 mq .
6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagliarticoli 44,45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente allâultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima .
Art. 43 â Classificazione dei comuni
1. Agli effetti dellâapplicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dallâIstituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.
Art. 44 â Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie
1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde unâobbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:
a) occupazioni del suolo comunale:
Classi comuni
Minima per mq. lire Massima per mq. lire
Classe I 85.000 127.000
Classe II 68.000 102.000
Classe III 54.000 81.000
Classe IV 43.000 64.000
Classe V 34.000 51.000
b) occupazioni del suolo provinciale:
minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.
c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare lâaccesso dei veicoli alla proprietĂ privata.
5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dellâedificio o del terreno al quale si dĂ accesso, per la profonditĂ di un metro lineare ÂŤconvenzionaleÂť .
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. Lâeventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
.
8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilitĂ , possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sullâarea antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivitĂ , non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nĂŠ lâesercizio di particolari attivitĂ da parte del proprietario dellâaccesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dellâimmobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinitĂ o da qualsiasi altro rapporto.
10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.
11. La tassa relativa allâoccupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualitĂ del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne lâabolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dellâassetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
Art. 45 â Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nellâambito delle categorie previste dallâarticolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento .
2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
a) occupazioni di suolo comunale:
Classi comuni
Minima per mq. lire Massima per mq. lire
Classe I 2.000 12.000
Classe II 1.500 10.000
Classe III 1.500 8.000
Classe IV 750 6.000
Classe V 750 4.000
b) occupazioni del suolo provinciale:
minima lire 7500 mq.,
massima lire 4.000 mq.;
c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dellâoccupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonchĂŠ per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive .
3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche giĂ occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi .
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento .
5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dellâ80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui allâart. 46 .
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.
6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per lâesercizio dellâattivitĂ edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento .
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dellâ80 per cento .
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento .
Art. 46 â Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati allâesercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchĂŠ con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dallâart. 47 .
Il comune o la provincia ha sempre facoltĂ di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per lâimmissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
Art. 47 â Criteri di determinazione della tassa per lâoccupazione del sottosuolo e soprassuolo
La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui allâart. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitĂš di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2 .
La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:
a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione;
b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione.
Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualitĂ pregresse .
Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.
I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dallâart. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni.
Tassa complessiva:
Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000;
Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;
b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni.
Tassa complessiva:
minima lire 10.000 massima lire 30.000.
La tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento .
Art. 48 â Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa
Per lâimpianto e lâesercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:
Classi di comuni LocalitĂ dove sono situati gli impianti Minimo lire Massimo lire
Classi I a) centro abitato 100.000 150.000
b) zona limitrofa 70.000 105.000
c) sobborghi e zone periferiche 40.000 60.000
d) frazioni 20.000 30.000
Classi II a) centro abitato 90.000 135.000
b) zona limitrofa 60.000 90.000
c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
d) frazioni 15.000 22.000
Classi III a) centro abitato 84.000 132.000
b) zona limitrofa 54.000 81.000
c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
d) frazioni 15.000 22.000
Classi IV a) centro abitato 76.000 114.000
b) zona limitrofa 46.000 69.000
c) sobborghi e zone periferiche 20.000 30.000
d) frazioni 10.000 15.000
Classi V a) centro abitato 60.000 90.000
b) zona limitrofa 50.000 75.000
c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000
d) frazioni 10.000 15.000
Per lâoccupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.
La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità , la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. à ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità .
Per i distributori di carburanti muniti di due o piĂš serbatoi sotterranei di differente capacitĂ , raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacitĂ maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o piĂš serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per lâoccupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dellâacqua e dellâaria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchĂŠ per lâoccupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
Per lâimpianto e lâesercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:
Classi comuni LocalitĂ dove sono situati gli impianti Minimo lire Massimo lire
I, II e III a) centro abitato 30.000 45.000
b) zona limitrofa 20.000 30.000
c) frazioni, sobborghi e zone perifereiche 15.000 60.000
IV e V a) centro abitato 20.000 30.000
b) zona limitrofa 15.000 22.000
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche 10.000 15.000
Per lâoccupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale è fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.
Art. 49 â Esenzioni
Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per lâesercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui allâart. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalitĂ specifiche di assistenza, previdenza, sanitĂ , educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchĂŠ le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchĂŠ non contengano indicazioni di pubblicitĂ , gli orologi funzionanti per pubblica utilitĂ , sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchĂŠ di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, allâatto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
Art. 50 â Denuncia e versamento della tassa
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui allâart. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dellâatto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dellâanno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dellâatto di concessione, la superficie occupata, la categoria dellâarea sulla quale si realizza lâoccupazione, la misura di tariffa corrispondente, lâimporto complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per lâintero anno di rilascio della concessione. Lâattestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
Lâobbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechĂŠ non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio , utilizzando lâapposito modulo di cui al comma 4.
Per le occupazioni di cui allâart. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dellâanno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dellâanno successivo.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto dal Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze , di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento .
Per le occupazioni temporanee lâobbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano concesse ad alcun previo atto dellâamministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto .
La tassa, se dâimporto superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dellâanno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dellâanno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora lâoccupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dellâoccupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se lâoccupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dellâarticolo 45, comma 8 .
Per lâanno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995 .
Art. 51 â Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
1.
2.
2-bis.
3.
4.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalitĂ previste dallâart. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in unâunica soluzione. Si applica lâart. 2752 del codice civile.
6.
Art. 52 â Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio
Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga piĂš conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui allâart. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti allâalbo nazionale di cui allâart. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicitĂ e diritto sulle pubbliche affissioni.
Art. 53 â Sanzioni ed interessi
1. Per lâomessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se lâerrore o lâomissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4.
Art. 54 â Funzionario responsabile
Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per lâesercizio di ogni attivitĂ organizzativa e gestionale della tassa per lâoccupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalitĂ locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
Art. 55 â Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresĂŹ, abrogati le disposizioni di cui allâart. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, lâarticolo unico dellalegge 6 marzo 1958, n. 177, lâarticolo unico dellalegge 26 luglio 1961, n. 711, lâart. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonchĂŠ le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dellâinterno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo .
Art. 56 â Disposizioni transitorie e finali
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.
Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento giĂ adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per lâanno 1994, con esclusione di quelli giĂ iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui allâart. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dellâeventuale differenza tra gli importi giĂ iscritti a ruolo e quelli risultanti dallâapplicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.
Per le occupazioni di cui allâart. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per lâanno 1994 è pari allâimporto dovuto per lâanno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualitĂ precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalitĂ e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva lâipotesi di cui allâart. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderĂ la sola riscossione della tassa dovuta per le annualitĂ fino al 1994 .
I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per lâoccupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere lâaffidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purchĂŠ, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano lâiscrizione nellâalbo di cui allâart. 32, secondo le modalitĂ previste in materia di imposta di pubblicitĂ e diritto sulle pubbliche affissioni.
I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dellâanno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994 , semprechĂŠ il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
Le modalitĂ della gestione, lâaggio o il canone fisso, il minimo garantito nonchĂŠ le prescrizioni del capitolato dâoneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalitĂ dellâappalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per lâoccupazione temporanea di suolo pubblico.
I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto dâappalto per la riscossione della tassa per lâoccupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo lâaffidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per lâoccupazione permanente.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per lâoccupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dellâindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per lâemanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano lâentitĂ delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.
Per le occupazioni temporanee di cui allâart. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per lâanno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe, applicabili per lâanno 1993, aumentate del 50 per cento .
Per lâesercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per lâoccupazione di spazi e aree pubbliche, purchĂŠ il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o piĂš fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dellâanno precedente .
Art. 57 â Vigilanza. Rinvio
Ă attribuita alla direzione centrale per la fiscalitĂ locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per lâoccupazione di spazi ed aree pubbliche.
A tal fine, si applicano le disposizioni previste dallâart. 35 in materia di imposta sulla pubblicitĂ e diritto sulle pubbliche affissioni.
CAPO III
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
Art. 58 â Istituzione della tassa
Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nellâambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con lâosservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti
Art. 59 â Attivazione del servizio
Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensidellâart. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dellâeventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalitĂ di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonchĂŠ delle relative capacitĂ minime da assicurare in relazione allâentitĂ e tipologia dei rifiuti da smaltire.
Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal piÚ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Tenuto conto del disposto dellâart. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dellâarea di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.
Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nellâimmobile a disposizione ovvero di esercizio dellâattivitĂ dellâutente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacitĂ dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che lâutente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.
Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.
Lâinterruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autoritĂ sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o allâambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, lâutente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.
Art. 60 â Rifiuti equiparati
Art. 61 â Gettito e costo del servizio
Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui allâart. 58, nĂŠ può essere inferiore, per gli enti di cui allâart. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dellâarticolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dellâosservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalitĂ .
Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonchĂŠ le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dellâart. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dellâart. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro lâesercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio .
Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui allâarticolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dellâart. 67, comma 2 .
Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui allâarticolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui allâarticolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Lâeventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per lâanno successivo .
Art. 62 â Presupposto della tassa ed esclusioni
La tassa è dovuta per lâoccupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dallâarticolo 59, comma 4. Per lâabitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso allâabitazione ed al fabbricato .
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchĂŠ risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilitĂ nel corso dellâanno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attivitĂ produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui lâattivitĂ viene svolta.
Nelle unitĂ immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta unâattivitĂ economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivitĂ ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste lâobbligo dellâordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Art. 63 â Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui allâart. 62 con vincolo di solidarietĂ tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui allâarticolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dellâarticolo 62. Resta ferma lâobbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva .
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
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Art. 64 â Inizio e cessazione dellâoccupazione o detenzione
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde unâautonoma obbligazione tributaria.
Lâobbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio lâutenza. Nel caso di multiproprietĂ la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilitĂ esclusiva ed è versata dallâamministratore con le modalitĂ di cui allâart. 63, comma 3.
La cessazione, nel corso dellâanno, dellâoccupazione o detenzione dei locali ed aree, dĂ diritto allâabbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dellâanno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualitĂ successive se lâutente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato lâoccupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dallâutente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero dâufficio.
Art. 65 â Commisurazione e tariffe
La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità , alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento .
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unitĂ di superficie imponibile accertata, previsto per lâanno successivo, per uno o piĂš coefficienti di produttivitĂ quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Art. 66 â Tariffe per particolari condizioni di uso
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La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando lâabitazione di residenza e lâabitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere lâalloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per lâesercizio dellâattivitĂ .
La tariffa unitaria può essere ridotta:
a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dellâutente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per piĂš di sei mesi allâanno, in localitĂ fuori del territorio nazionale;
b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dallâanno successivo.
Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dellâapplicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dallâanno successivo a quello di denuncia dellâuso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per lâomessa denuncia di variazione dallâart. 76.
Art. 67 â Agevolazioni
Oltre alle esclusioni dal tributo di cui allâart. 62 ed alle tariffe ridotte di cui allâart. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attivitĂ produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti unâaccertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantitĂ di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui allâarticolo 61, comma 3.
Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa allâesercizio cui si riferisce lâiscrizione predetta.
Art. 68 â Regolamenti
Per lâapplicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:
a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialitĂ di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
b) le modalitĂ di applicazione dei parametri di cui allâart. 65;
c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui allâart. 66, commi 3 e 4;
d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalitĂ di richiesta documentata e delle cause di decadenza.
Lâarticolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivitĂ o di utilizzazione:
a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attivitĂ di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
b) complessi commerciali allâingrosso o con superfici espositive, nonchĂŠ aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivitĂ e convivenze, esercizi alberghieri;
d) locali adibiti ad attivitĂ terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando lâintassabilitĂ delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando lâintassabilitĂ delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
Art. 69 â Deliberazioni di tariffa
Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unitĂ di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nellâanno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per lâanno in corso.
Ai fini del controllo di legittimitĂ , la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonchĂŠ i dati e le circostanze che hanno determinato lâaumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dellâarticolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 1989, n. 144, e dellâart. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimitĂ o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalitĂ locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimitĂ nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dellâart. 68.
Art. 70 â Denunce
I soggetti di cui allâart. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo allâinizio dellâoccupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilitĂ siano rimaste invariate. In caso contrario lâutente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sullâapplicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere lâindicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono lâimmobile di residenza o lâabitazione principale ovvero dimorano nellâimmobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dellâente, istituto, associazione, societĂ ed altre organizzazioni nonchĂŠ della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e lâamministrazione, dellâubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonchĂŠ della data di inizio dellâoccupazione o detenzione. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unitĂ immobiliari di proprietĂ privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore allâ80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili giĂ denunciati, i comuni modificano dâufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dellâAgenzia del territorio, secondo modalitĂ di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-cittĂ ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare allâufficio provinciale dellâAgenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalitĂ stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per lâeventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.
La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
Lâufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare lâutente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, lâobbligo di denuncia di cui al comma 1.
Art. 71 â Accertamento
1.
2.
2-bis.
3.
4. Ai fini del potenziamento dellâazione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per lâindividuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere lâindicazione dei criteri e delle modalitĂ di rilevazione della materia imponibile nonchĂŠ dei requisiti di capacitĂ ed affidabilitĂ del personale impiegato dal contraente.
Art. 72 â Riscossione
Lâimporto del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dellâanno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui allâart. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui allâarticolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro lâanno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro lâanno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero lâavviso di accertamento è notificato. La formazione e lâapposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997 .
Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonchĂŠ quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dallâarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dellâintendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive lâintero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto allâultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre .
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11,12, escluso il primo comma,13 , 18, primo e terzo comma ,19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23 ,24, esclusa la seconda parte del primo comma,25, 26, escluso lâultimo comma,27 , 28, 29 ,30,31 e42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Si applica lâarticolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Art. 73 â Poteri dei comuni
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento dâufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui allâarticolo 71, comma 4, lâufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dellâufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dellâarticolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunitĂ o di segreto militare, in cui lâaccesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, lâaccertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dallâarticolo 2729 del codice civile.
Lâufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, allâamministratore del condominio di cui allâarticolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dallâarticolo 63, comma 3, la presentazione dellâelenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
Art. 74 â Funzionario responsabile
Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per lâesercizio di ogni attivitĂ organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
Art. 75 â Rimborsi
Art. 76 â Sanzioni ed interessi
1. Per lâomessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se lâomissione o lâerrore attengono ad elementi non incidenti sullâammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dellâelenco di cui allâarticolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente allâavviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata allâammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5.
Art. 77 â Tassa giornaliera di smaltimento
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitĂš di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui allâarticolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende lâuso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente .
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui allâart. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
Lâobbligo della denuncia dellâuso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, allâatto dellâoccupazione con il modulo di versamento di cui allâart. 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata allâatto dellâaccertamento dellâoccupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
Per lâaccertamento in rettifica o dâufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con lâosservanza dei criteri di cui allâart. 67.
Art. 78 â Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo
Ă attribuita alla direzione centrale per la fiscalitĂ locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dellâart. 35, fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69.
Art. 79 â Disposizioni finali e transitorie
.
In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dallâattuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dallâart. 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per lâapplicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4,64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. Ă esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dallâart. 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui allâart. 61, commi 1 e 2, per lâanno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui allâart. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1982, n. 915. Lâeventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per lâanno 1995.
In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui allâart. 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle giĂ prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonchĂŠ lâelenco di cui al comma 4 dellâart. 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dallâanno 1995.
Lâintegrazione dei dati, diversi dallâestensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dallâarticolo 70, è effettuata su richiesta dellâufficio comunale ai sensi dellâarticolo 73, comma 1 .
I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dellâart. 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
Art. 80 â Abrogazioni
Sono abrogati, salva lâapplicazione in via transitoria prevista dallâarticolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dallâarticolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dallâarticolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchĂŠ ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.
Art. 81 â Efficacia delle disposizioni
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. à fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






