Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2017, n. 9997
A seguito dellâabrogazione, ad opera del d.lgs. n. 39 del 2010, dellâart. 163 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF), il termine per la contestazione, ai revisori contabili, dellâaddebito ex art. 163, comma 1, lett. b), del cit. d.lgs. n. 58 è di 180 giorni dallâaccertamento, in applicazione analogica dellâart. 195 TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative.
ÂŤLâart. 26 comma 5 d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ha esteso la procedura sanzionatoria delineata dallâart. 195 TUF e la regola della competenza funzionale della Corte dâAppello ai procedimenti sanzionatori di cui allo stesso art. 26.
Tale norma di rinvio, in virtĂš della natura procedimentale è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti relativi a sanzioni comminate ai revisori, avviati dopo la sua entrata in vigore, a prescindere dalla fonte normativa sostanziale in concreto applicata.[âŚ]
Lâart. 195 TUF, inoltre, come questa Corte ha giĂ affermato, esprime un principio generale di concentrazione di una determinata tipologia di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori a carattere amministrativo nel settore dei mercati finanziari, come disciplinati dal d.lgs. 58/98 con la conseguenza che, pur mancando una specifica previsione al riguardo, la competenza della Corte dâAppello ivi prevista, vale anche per le sanzioni irrogate ai revisori contabili, ai sensi dellâart. 163 del TUF (Cass. 12089/2014).
Orbene il medesimo principio va esteso anche alle regole procedimentali ed ai termini previsti dallâart. 195 TUF, con la conseguenza che per i provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob a carico delle societĂ di revisione ex art. 163 TUF sussistono i presupposti per applicare in via analogica non solo la competenza della Corte dâAppello , ma pure le regole procedimentali previste dal citato art. 195 TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative.
Lâindividuazione di un unico paradigma procedimentale, delineato dallâart. 195 TUF, risponde allâesigenza di far riferimento ad una disciplina di settore coerente ed omogenea in relazione alle sanzioni amministrative nel settore dei mercati finanziari, ed in tale prospettiva la circostanza che la lettera dellâart. 26 d.lgs.39/2010 non includa espressamente anche i procedimenti Consob previsti dallâabrogato art. 163 TUF, non appare evidentemente ostativa allâapplicazione del termine di 180 giorni anche a detti procedimenti.
Va dunque affermata lâapplicabilitĂ del termine di 180 giorni dallâaccertamento,previsto dallâartt. 195 TUF, anche al procedimento per cui è causa, relativo a
sanzione irrogata dalla Consob ai sensi dellâ art. 163 comma 1 lett b) d.lgs. 58/1998Âť.
Art. 195, comma 1 D.Lgs. 58/1998
1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca dâItalia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dallâaccertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se lâinteressato risiede o ha la sede allâestero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere unâaudizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con lâassistenza di un avvocato.
Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2017, n. 9997






