Cassazione Civile, sez. tributaria, 27 settembre 2007, n. 20359

«[…] costituisce principio consolidato quello per cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, con previsione di carattere generale, stabilisce che l’imposizione è dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; pertanto, le deroghe indicate nel successivo secondo comma non sono automatiche, perchè la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 19173/2004, n. 17703/2004, n. 19459/2003), più in particolare il D.Lgs n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (Cass. n. 12084/2004)».

Cassazione Civile, sez. tributaria, 27 settembre 2007, n. 20359