TAR Roma, sez. III, 21 febbraio 2018, n. 2018
La stazione appaltante non è tenuta a comunicare il suo ritiro in autotutela da una gara al destinatario dellâaggiudicazione provvisoria
La Stazione Appaltante, che si determina al ritiro, in sede di autotutela, di una gara dâappalto, non è tenuta a darne previa comunicazione, ai sensi dellâart. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, al destinatario dellâaggiudicazione provvisoria, trattandosi di atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo, al contrario dellâaggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone lâinstaurazione del contraddittorio procedimentale; in effetti, la possibilitĂ che allâaggiudicazione provvisoria della gara dâappalto pubblico non segua quella definitiva è evento fisiologico, inidoneo ad ingenerare un affidamento tutelabile allâaggiudicazione definitiva, con il conseguente obbligo risarcitorio, e non spetta neppure lâindennizzo di cui allâart. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 poichĂŠ, in questo caso, si è di fronte al mero ritiro di un provvedimento che, per sua natura, ha efficacia destinata ad essere superata dal provvedimento conclusivo del procedimento, non a una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli, come previsto dalla disposizione sullâindennizzabilitĂ della revoca.
TAR Roma, sez. III, 21 febbraio 2018, n. 2018






