Cassazione penale, sez. unite, 16 marzo 2018, n. 12213
Il sostituto processuale del difensore non può costituirsi parte civile salvo che tale facoltà sia stata prevista nella procura speciale
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, hanno affermato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare lâazione civile nel processo penale, non ha la facoltĂ di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltĂ sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente allâudienza di costituzione.
A tale riguardo la Corte ha specificato che, affinchĂŠ il potere di âsostituzioneâ sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilitĂ in capo al difensore-procuratore speciale allâinterno della procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.: ânecessarioâ, perchĂŠ solo tale ambito formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare, e âsufficienteâ perchĂŠ non può pretendersi, allâestremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto.
Un tale assunto, giĂ implicitamente affacciatosi nella giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 6184 del 2015, Dami, cit.), finirebbe per risolversi nella pretesa di un adempimento meramente formale pur a fronte di una volontĂ chiaramente espressa dal titolare del rapporto.
Per questa ragione, del resto, in mancanza di procura speciale al difensore o al sostituto designato, si è affermato che la presenza in udienza della persona offesa (recte, danneggiato) va considerata come esercizio personale della facoltĂ di costituirsi parte civile, modalitĂ espressamente prevista dallâart. 76 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 41790 del 11/06/2009, Valerio, Rv. 245534; Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263730), ovvero che ÂŤlâassenza di legittimazione allâesercizio dellâazione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmenteÂť (Sez. 4, n. 49158 del 26/10/2017, Sanapo, non mass.). E ciò anche in linea con lâorientamento in generale improntato nel senso della irrilevanza del conferimento della procura speciale laddove il difensore ponga in essere delle attivitĂ in presenza della parte interessata (si veda, in particolare con riguardo alla richiesta di rito abbreviato in assenza di procura speciale ma in presenza della parte interessata, Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680).
Resta da aggiungere che il potere di sostituzione ben potrĂ operare anche ove la relativa previsione sia contenuta in unico atto con il quale, come nella specie, siano conferite sia la procura di cui agli artt. 76 e 122 sia la procura di cui allâart. 100, essendo tale potere comunque âcopertoâ dal conferimento della prima.
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Cassazione penale, sez. unite, 16 marzo 2018, n. 12213






